Common use of Cedolare secca Clause in Contracts

Cedolare secca. (Eliminare la parte dell’aggiornamento ISTAT, nell’articolo “canone” e l’art. “Spese di bollo e di registrazione”) parte locatrice dichiara di esercitare l’opzione per il sistema denominato “cedolare secca” introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 restando pertanto esonerata dall’obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata e dall’obbligo di corrispondere l’imposta di registro e di bollo. L’opzione in oggetto comporta, per il periodo corrispondente alla sua durata, il venir meno dell’obbligo di versamento delle imposte di registro e di bollo relative al presente contratto, comprese quelle dovute sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso. Non potrà inoltre essere applicata, negli anni di decorrenza del contratto, alcuna maggiorazione del canone inclusa la variazione accertata dall’ISTAT. La parte locatrice si riserva tuttavia la facoltà di revocare tale opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in corso, da comunicarsi alla parte conduttrice a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prima della scadenza dell’annualità contrattuale. Se in futuro la parte locatrice decidesse di revocare l’applicazione di tale regime fiscale, sull’importo annuo del canone dovrà essere pagata l’imposta di registro (di cui metà a carico della parte locatrice e metà a carico del conduttore). In tal caso il canone sarà aggiornato ogni anno automaticamente e senza bisogno di richiesta del locatore nella misura della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operi e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio dell’annualità contrattuale.

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Samples: Contratto Di Locazione Ad Uso Transitorio, Contratto Di Locazione 4+4

Cedolare secca. La cedolare secca è un regime di tassazione sulle locazioni di determinati immobili, scelto facoltati- vamente dal contribuente in sostituzione di tutte le altre forme di prelievo fiscale sul reddito deri- vante dalle locazioni. Chi possiede redditi derivanti dalla locazione di immobili può optare per la cedolare secca, sce- gliendo così un regime di tassazione alternativo a quello ordinario ai fini dell’IRPEF, e non versando più in sede di registrazione le imposte di bolle e di registro, di rinnovo, così come sulle risoluzioni anticipate. La cedolare secca è applicabile dal 2011 a tutti i fabbricati a destinazione abitativa, cioè quei fab- bricati che risultano iscritti al catasto urbano con le categorie da A/1 ad A/11 (Eliminare esclusi gli immobili con categoria A/10, uffici e studi professionali), e alle relative pertinenze. L’opzione può essere esercitata soltanto dal- le persone fisiche private e non può riguardare imprese, professionisti, società o altri enti: in so- stanza, la parte dell’aggiornamento cedolare secca sostituisce le imposte che il contribuente avrebbe pagato come titolare di redditi di fabbricati, esposti nel quadro RB del proprio modello UNICO (quadro B mod. 730) sulla locazione percepita. Condizione per potersi avva- lere della cedolare secca è averne dato comu- nicazione all’inquilino, mediante raccomandata, nella quale si è espressa la rinuncia per tutta la durata della locazione a ogni aggiornamento del canone, compreso l’aumento ISTAT, nell’articolo “canone” e l’art. “Spese di bollo e di registrazione”) parte locatrice dichiara di esercitare l’opzione per il sistema denominato “cedolare secca” introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 restando pertanto esonerata dall’obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata e dall’obbligo di corrispondere l’imposta di registro e di bolloanche se in precedenza pattuito nel contratto. L’opzione in oggetto comportaha efficacia per tutta la durata del con- tratto di locazione, per il periodo corrispondente alla sua durata, il venir meno dell’obbligo di versamento delle imposte di registro e di bollo relative al presente contratto, comprese quelle dovute sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso. Non potrà inoltre essere applicata, negli anni di decorrenza del contratto, alcuna maggiorazione del canone inclusa la variazione accertata dall’ISTAT. La parte locatrice si riserva tuttavia fatta salva la facoltà del loca- tore di revocare tale opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva revocarla a quella in corso, da comunicarsi alla parte conduttrice a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prima della scadenza dell’annualità contrattuale. Se in futuro la parte locatrice decidesse di revocare l’applicazione di tale regime fiscale, sull’importo annuo del canone dovrà essere pagata l’imposta di registro (di cui metà a carico della parte locatrice e metà a carico del conduttore). In tal caso il canone sarà aggiornato ogni anno automaticamente e senza bisogno di richiesta del locatore nella misura della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operi e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio dell’annualità contrattualeannualità.

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Samples: Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare

Cedolare secca. (Eliminare la parte dell’aggiornamento ISTAT, nell’articolo “canone” e l’art. “Spese di bollo e di registrazione”) parte locatrice dichiara di esercitare l’opzione per il sistema denominato “La "cedolare secca” introdotto dall’art" è un regime fiscale facoltativo e consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. 3 del D.Lgs. 23/2011 restando pertanto esonerata dall’obbligo di inviare al conduttore Per i contratti per i quali si è optato per la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata e dall’obbligo di corrispondere l’imposta "cedolare secca" non dovranno essere pagate l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. L’opzione in oggetto comporta, L'opzione per il periodo corrispondente alla sua durata, il venir meno dell’obbligo di versamento delle imposte la "cedolare secca" non sostituisce comunque l'imposta di registro e di bollo relative al presente contratto, comprese quelle dovute sulla risoluzione e sulle proroghe per la cessione del contratto stessodi locazione. Non potrà inoltre L'opzione per "cedolare secca" può essere applicataesercitata entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, negli anni in presenza di decorrenza un contratto ordinario, dandone comunicazione scritta (attraverso Raccomandata R/R) da inviare al Conduttore. La scelta della cedolare implica la rinuncia da parte del contratto, alcuna maggiorazione locatore di chiedere l'aggiornamento del canone di locazione, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT. La parte locatrice si riserva tuttavia la facoltà di revocare tale opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in corso, da comunicarsi alla parte conduttrice a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prima della scadenza dell’annualità contrattuale. Se in futuro la parte locatrice decidesse di revocare l’applicazione di tale regime fiscale, sull’importo annuo del canone dovrà essere pagata l’imposta di registro (di cui metà a carico della parte locatrice e metà a carico del conduttore). In tal caso il canone sarà aggiornato ogni anno automaticamente e senza bisogno di richiesta del locatore nella misura della variazione assoluta in aumento dell’indice dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operi di operai e degli impiegati verificatasi rispetto dell'anno precedente. L'imposta sostitutiva si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E' prevista un'aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate: • nei comuni con carenze di disponibilità abitative, si tratta, in pratica delle 11 aree metropolitane citate in precedenza e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri Comuni capoluogo di Provincia • nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe). L'aliquota per questi contratti è pari al mese precedente quello di inizio dell’annualità contrattuale.15% (Dl 102/2013), con una riduzione al 10% ulteriormente prorogata per il biennio 2018-2019. Per ogni altra informazione contattare il Responsabile del CAAF, Xxxxxx Xxxxxxx. giovedì 21 febbraio 2019 Dr. XXXXXX Xxxxxxx

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Samples: Contratto Di Locazione