CESSAZIONE DEL RAPPORTO TRA ASSICURATO E IMPRESA. Nel caso in cui un Assicurato cessi qualsiasi rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione con l’Impresa, quest’ultima deve darne tempestivamente comunicazione alla Compagnia, per il tramite del Contraente, indicando il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio che dovrà ritenersi Assicurato in sostituzione del precedente. In mancanza di tale comunicazione la Copertura Assicurativa continua a essere operante per l’Assicurato originariamente indicato. L’Impresa deve quindi compilare l’apposito Modulo di Sostituzione presso la filiale del Contraente ove è stato accesso il Mutuo o Apertura di credito, indicando: a) ragione sociale dell’Impresa; b) dati anagrafici dell’Assicurato uscente e di quello entrante; c) numero di repertorio del Mutuo o Apertura di credito; d) Capitale Residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione. Il nuovo Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all’art. 2.1 e deve ottemperare alle modalità assuntive di cui all’art. 2.2; a tal proposito, quanto previsto dalla tabella di cui all’art. 2.2 stesso, viene determinato non più in base all’Importo richiesto del Mutuo o Apertura di credito, ma bensì in base al Capitale Residuo in essere alla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione. Il nuovo Assicurato dovrà adempiere alle Formalità di Ammissione previste al precedente art. 2.2. Fino a produzione della documentazione assuntiva e alla relativa accettazione da parte della Compagnia alle coperture assicurative, l’efficacia della garanzia per il nuovo Assicurato è limitata ai sinistri riconducibili a infortuni, cioè eventi fortuiti, violenti ed esterni che abbiano come conseguenze lesioni corporali obiettiva- mente constatabili. Qualora si verificasse un sinistro non riconducibile a infortunio, nel periodo antecedente l’accettazione della Compagnia alle coperture assicurative, la Compagnia rimborserà, per il tramite del Contraente, il rateo di Premio versato e non goduto, calcolato a de- correre dalla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione, secondo la formulazione indicata all’art. 11 “RIMBORSO RATEI DI PREMIO NON GODUTI”, che verrà computato dal Contraente stesso a credito dell’Impresa al fine di ridurre il debito residuo del Mutuo o Apertura di credito. Nel caso in cui, a seguito della valutazione della documentazione sanitaria, il nuovo assicurando sia ritenuto non ammissibile in copertura, la Compagnia rimborserà, per il tramite del Contraente, il rateo di Premio versato e non goduto, calcolato a decorrere dalla data di sotto- scrizione del Modulo di Sostituzione, secondo la formulazione indicata all’art. 11 “RIMBORSO RATEI DI PREMIO NON GODUTI”, che verrà computato dal Contraente stesso a credito dell’Impresa al fine di ridurre il debito residuo del Mutuo o Apertura di credito. Nel caso in cui invece, a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione tra l'Assicurato e l'Impresa, quest'ultima non dovesse indicare un altro soggetto quale sostituto, la Compagnia provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio, corrispondente al periodo di Assicurazione che non verrà goduto. L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formulazione: (a) R = PPU * (N-K) / N * DR(k) / CE + H * (N-K) / N dove: R = importo da rimborsare PPU = P (premio unico anticipato)-C H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) DR(k) = Debito residuo al momento della comunicazione di cessazione del rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione tra l'As- sicurato e l'Impresa (pari al capitale assicurato in quel momento in essere). CE = Capitale Erogato, eventualmente riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali. N = durata del Mutuo espressa in mesi interi K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi Nel caso in cui siano intervenute precedentemente estinzioni parziali del Mutuo, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e riduzioni proporzionali delle prestazioni assicurative, l’importo del premio (PPU) e dei costi complessivi (C) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
CESSAZIONE DEL RAPPORTO TRA ASSICURATO E IMPRESA. Nel caso in cui un Assicurato l’Assicurato cessi qualsiasi rapporto i rapporti di collaborazione, dipendenza o associazione con l’Impresa, in base ai quali sussistevano i requisiti di assicurabilità di cui al precedente Art. 3, quest’ultima deve darne tempestivamente dovrà: • dare tempestiva comunicazione alla Compagniadell’avvenuta cessazione alle Imprese di Assicurazione per il tramite della Contraente; in mancanza di tale comunicazione le Coperture Assicurative si intendono operanti per l’Assicurato originariamente indicato; • comunicare alle Imprese di Assicurazione, per il tramite del Contraentedella Contraente - compilando il Modulo Cambio Assicurato -, indicando il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio socio, il quale dovrà sottoporsi alle formalità assuntive di cui all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ’” che dovrà ritenersi Assicurato in sostituzione del precedenteprecede. In mancanza di tale comunicazione la Copertura Assicurativa continua a essere operante per l’Assicurato originariamente indicato. L’Impresa deve quindi compilare l’apposito Modulo di Sostituzione presso la filiale del Contraente ove è stato accesso il Mutuo o Apertura di credito, indicando:
a) ragione sociale dell’Impresa;
b) dati anagrafici dell’Assicurato uscente e di quello entrante;
c) numero di repertorio del Mutuo o Apertura di credito;
d) Capitale Residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data caso di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione. Il nuovo Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all’art. 2.1 e deve ottemperare alle modalità assuntive di cui all’art. 2.2; a tal propositoQuestionario Medico, quanto previsto dalla tabella di cui all’art. 2.2 stesso, viene determinato non più in base all’Importo richiesto del Mutuo o Apertura di credito, ma bensì in base al Capitale Residuo in essere alla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione. Il nuovo Assicurato dovrà adempiere alle Formalità di Ammissione previste al precedente art. 2.2. Fino a produzione della documentazione assuntiva e alla relativa accettazione da parte della Compagnia alle coperture assicurative, l’efficacia della garanzia per il nuovo Assicurato è limitata ai sinistri riconducibili a infortuni, cioè eventi fortuiti, violenti ed esterni che abbiano come conseguenze lesioni corporali obiettiva- mente constatabili. Qualora si verificasse un sinistro non riconducibile a infortunio, nel periodo antecedente l’accettazione della Compagnia ammesso alle coperture assicurative, la Compagnia rimborserà, per il tramite del Contraente, il rateo di Premio versato e non goduto, calcolato a de- correre Coperture Assicurative con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Modulo Cambio Assicurato. Qualora invece sia richiesta la compilazione del Rapporto di Sostituzione, secondo Visita Medica: • le Coperture Assicurative non saranno efficaci per il nuovo Assicurato fino a produzione da parte dello stesso di tutta la formulazione indicata all’art. 11 “RIMBORSO RATEI DI PREMIO NON GODUTI”, che verrà computato dal Contraente stesso a credito dell’Impresa al fine documentazione sanitaria richiesta e l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di ridurre il debito residuo Assicurazione; • le Coperture Assicurative continueranno ad essere operante per l’Assicurato originariamente indicato fino all’accettazione del Mutuo o Apertura rischio sul nuovo Assicurato da parte delle Imprese di creditoAssicurazione. Nel caso in cui, a seguito della valutazione della documentazione sanitaria, il nuovo assicurando l’Assicurando sia ritenuto non ammissibile in copertura, la Compagnia rimborseràle Imprese di Assicurazione comunicheranno all’Impresa, per il tramite del della Contraente, il rateo rifiuto del rischio. L’Impresa provvederà a comunicare, per il tramite della Contraente, alle Imprese di Premio versato e non goduto, calcolato a decorrere dalla data Assicurazione il nominativo di sotto- scrizione del Modulo di Sostituzione, secondo la formulazione indicata all’art. 11 “RIMBORSO RATEI DI PREMIO NON GODUTI”, che verrà computato dal Contraente stesso a credito dell’Impresa al fine di ridurre il debito residuo del Mutuo o Apertura di credito. Nel caso in cui invece, a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione tra l'Assicurato e l'Impresa, quest'ultima non dovesse indicare un altro soggetto collaboratore, dipendente o socio, il quale sostituto, la Compagnia provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte dovrà sottoporsi alle formalità assuntive di Premio, corrispondente al periodo di Assicurazione cui all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ’” che non verrà goduto. L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formulazione:
(a) R = PPU * (N-K) / N * DR(k) / CE + H * (N-K) / N dove: R = importo da rimborsare PPU = P (premio unico anticipato)-C H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) DR(k) = Debito residuo al momento della comunicazione di cessazione del rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione tra l'As- sicurato e l'Impresa (pari al capitale assicurato in quel momento in essere). CE = Capitale Erogato, eventualmente riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali. N = durata del Mutuo espressa in mesi interi K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi Nel caso in cui siano intervenute precedentemente estinzioni parziali del Mutuo, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e riduzioni proporzionali delle prestazioni assicurative, l’importo del premio (PPU) e dei costi complessivi (C) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionatiprecede.
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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Insurance Agreement
CESSAZIONE DEL RAPPORTO TRA ASSICURATO E IMPRESA. Nel caso in cui un Assicurato l’Assicurato cessi qualsiasi rapporto i rapporti di collaborazione, dipendenza o associazione con l’Impresa, in base ai quali sussistevano i requisiti di assicurabilità di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ” quest’ultima deve darne tempestivamente dovrà: ▪ dare tempestiva comunicazione alla Compagniadell’avvenuta cessazione all’Impresa di Assicurazione per il tramite della Contraente; in mancanza di tale comunicazione le Coperture Assicurative si intendono operanti per l’Assicurato originariamente indicato; ▪ comunicare all’Impresa di Assicurazione, per il tramite del Contraente, indicando della Contraente - compilando il Modulo Cambio Assicurato - il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio che socio, il quale dovrà ritenersi Assicurato in sostituzione del precedente. In mancanza di tale comunicazione la Copertura Assicurativa continua a essere operante per l’Assicurato originariamente indicato. L’Impresa deve quindi compilare l’apposito Modulo di Sostituzione presso la filiale del Contraente ove è stato accesso il Mutuo o Apertura di credito, indicando:
a) ragione sociale dell’Impresa;
b) dati anagrafici dell’Assicurato uscente e di quello entrante;
c) numero di repertorio del Mutuo o Apertura di credito;
d) Capitale Residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione. Il nuovo Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all’art. 2.1 e deve ottemperare sottoporsi alle modalità formalità assuntive di cui all’artall’Art. 2.2; a tal proposito, quanto previsto dalla tabella di cui all’art3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ” che precede. 2.2 stesso, viene determinato non più Si precisa che in base all’Importo richiesto del Mutuo o Apertura di credito, ma bensì in base al Capitale Residuo questo caso per somma assicurata si intende il Debito residuo in essere alla data di sottoscrizione del Modulo Cambio Assicurato. In caso di Sostituzione. Il sottoscrizione del Questionario Medico, il nuovo Assicurato dovrà adempiere è ammesso alle Formalità Coperture Assicurative con decorrenza dalla data di Ammissione previste al precedente artsottoscrizione del Modulo Cambio Assicurato. 2.2. Fino Qualora invece sia richiesta la compilazione del Rapporto di Visita Medica, è prevista una limitazione temporanea della garanzia: fino a produzione della documentazione assuntiva e alla relativa accettazione da parte della Compagnia alle coperture assicurative, l’efficacia l'efficacia della garanzia per il nuovo Assicurato è limitata ai sinistri riconducibili a ad infortuni, cioè eventi fortuiti, violenti ed esterni che abbiano come conseguenze lesioni corporali obiettiva- mente obiettivamente constatabili. Qualora si verificasse un sinistro non riconducibile a infortunio, infortunio oppure nel periodo antecedente l’accettazione della Compagnia alle coperture assicurative, la Compagnia rimborserà, per il tramite del Contraente, il rateo di Premio versato e non goduto, calcolato a de- correre dalla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione, secondo la formulazione indicata all’art. 11 “RIMBORSO RATEI DI PREMIO NON GODUTI”, che verrà computato dal Contraente stesso a credito dell’Impresa al fine di ridurre il debito residuo del Mutuo o Apertura di credito. Nel caso in cui, a seguito della valutazione della documentazione sanitaria, il nuovo assicurando sia ritenuto non ammissibile in copertural’Impresa di Assicurazione rifiuti l’adesione alla Copertura Assicurativa, la Compagnia rimborseràstessa rimborserà all’Impresa, per il tramite del della Contraente, il rateo di Premio premio versato e non goduto, calcolato a decorrere dalla data di sotto- scrizione del Modulo di Sostituzione, secondo la formulazione indicata all’artall’Art. 11 10 “RIMBORSO RATEI DI PREMIO NON GODUTIANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, che verrà computato dal Contraente stesso a credito dell’Impresa al fine di ridurre . Qualora il debito residuo del Mutuo o Apertura di credito. Nel caso in cui invece, a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione tra l'Assicurato e l'Impresa, quest'ultima non dovesse indicare un altro soggetto quale sostitutopremio sia stato finanziato, la Compagnia provvede alla quantificazione e al Contraente utilizzerà il rimborso della quota parte per ridurre, di Premiopari importo, corrispondente al periodo di Assicurazione che non verrà goduto. L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formulazione:
(a) R = PPU * (N-K) / N * DR(k) / CE + H * (N-K) / N dove: R = importo da rimborsare PPU = P (premio unico anticipato)-C H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) DR(k) = il Debito residuo al momento della comunicazione di cessazione del rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione tra l'As- sicurato e l'Impresa (pari al capitale assicurato in quel momento in essere). CE = Capitale Erogato, eventualmente riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali. N = durata del Mutuo espressa in mesi interi K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi Nel caso in cui siano intervenute precedentemente estinzioni parziali del Mutuo, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e riduzioni proporzionali delle prestazioni assicurative, l’importo del premio (PPU) e dei costi complessivi (C) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionatidell’Impresa.
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Samples: Insurance Agreement, Polizza Collettiva Di Assicurazione
CESSAZIONE DEL RAPPORTO TRA ASSICURATO E IMPRESA. Nel caso in cui un Assicurato l’Assicurato cessi qualsiasi rapporto i rapporti di collaborazione, dipendenza o associazione con l’Impresa, in base ai quali sussistevano i requisiti di assicurabilità di cui al precedente Art. 3, quest’ultima deve darne tempestivamente dovrà: • dare tempestiva comunicazione alla Compagniadell’avvenuta cessazione alle Imprese di Assicurazione per il tramite della Contraente; in mancanza di tale comunicazione le Coperture Assicurative si intendono operanti per l’Assicurato originariamente indicato; • comunicare alle Imprese di Assicurazione, per il tramite del Contraentedella Contraente - compilando il Modulo Cambio Assicurato -, indicando il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio che socio, il quale dovrà ritenersi Assicurato in sostituzione del precedente. In mancanza di tale comunicazione la Copertura Assicurativa continua a essere operante per l’Assicurato originariamente indicato. L’Impresa deve quindi compilare l’apposito Modulo di Sostituzione presso la filiale del Contraente ove è stato accesso il Mutuo o Apertura di credito, indicando:
a) ragione sociale dell’Impresa;
b) dati anagrafici dell’Assicurato uscente e di quello entrante;
c) numero di repertorio del Mutuo o Apertura di credito;
d) Capitale Residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione. Il nuovo Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all’art. 2.1 e deve ottemperare sottoporsi alle modalità formalità assuntive di cui all’artall’Art. 2.2; a tal proposito, quanto previsto dalla tabella di cui all’art3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ’” che precede. 2.2 stesso, viene determinato non più in base all’Importo richiesto del Mutuo o Apertura di credito, ma bensì in base al Capitale Residuo in essere alla data In caso di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione. Il nuovo Assicurato dovrà adempiere alle Formalità Dichiarazione di Ammissione previste al precedente art. 2.2. Fino a produzione della documentazione assuntiva e alla relativa accettazione da parte della Compagnia alle coperture assicurativeBuona salute, l’efficacia della garanzia per il nuovo Assicurato è limitata ai sinistri riconducibili a infortuni, cioè eventi fortuiti, violenti ed esterni che abbiano come conseguenze lesioni corporali obiettiva- mente constatabili. Qualora si verificasse un sinistro non riconducibile a infortunio, nel periodo antecedente l’accettazione della Compagnia ammesso alle coperture assicurative, la Compagnia rimborserà, per il tramite del Contraente, il rateo di Premio versato e non goduto, calcolato a de- correre Coperture Assicurative con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Modulo Cambio Assicurato. Qualora invece sia richiesta la compilazione del Questionario Medico o la sottoposizione a Visita Medica: • le Coperture Assicurative non saranno efficaci per il nuovo Assicurato fino a produzione da parte dello stesso di Sostituzione, secondo tutta la formulazione indicata all’art. 11 “RIMBORSO RATEI DI PREMIO NON GODUTI”, che verrà computato dal Contraente stesso a credito dell’Impresa al fine documentazione sanitaria richiesta e l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di ridurre il debito residuo Assicurazione; • le Coperture Assicurative continueranno ad essere operante per l’Assicurato originariamente indicato fino all’accettazione del Mutuo o Apertura rischio sul nuovo Assicurato da parte delle Imprese di creditoAssicurazione. Nel caso in cui, a seguito della valutazione della documentazione sanitaria, il nuovo assicurando l’Assicurando sia ritenuto non ammissibile in copertura, la Compagnia rimborseràle Imprese di Assicurazione comunicheranno all’Impresa, per il tramite del della Contraente, il rateo rifiuto del rischio. L’Impresa provvederà a comunicare, per il tramite della Contraente, alle Imprese di Premio versato e non goduto, calcolato a decorrere dalla data Assicurazione il nominativo di sotto- scrizione del Modulo di Sostituzione, secondo la formulazione indicata all’art. 11 “RIMBORSO RATEI DI PREMIO NON GODUTI”, che verrà computato dal Contraente stesso a credito dell’Impresa al fine di ridurre il debito residuo del Mutuo o Apertura di credito. Nel caso in cui invece, a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione tra l'Assicurato e l'Impresa, quest'ultima non dovesse indicare un altro soggetto collaboratore, dipendente o socio, il quale sostituto, la Compagnia provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte dovrà sottoporsi alle formalità assuntive di Premio, corrispondente al periodo di Assicurazione cui all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ’” che non verrà goduto. L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formulazione:
(a) R = PPU * (N-K) / N * DR(k) / CE + H * (N-K) / N dove: R = importo da rimborsare PPU = P (premio unico anticipato)-C H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) DR(k) = Debito residuo al momento della comunicazione di cessazione del rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione tra l'As- sicurato e l'Impresa (pari al capitale assicurato in quel momento in essere). CE = Capitale Erogato, eventualmente riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali. N = durata del Mutuo espressa in mesi interi K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi Nel caso in cui siano intervenute precedentemente estinzioni parziali del Mutuo, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e riduzioni proporzionali delle prestazioni assicurative, l’importo del premio (PPU) e dei costi complessivi (C) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionatiprecede.
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Samples: Assicurazione
CESSAZIONE DEL RAPPORTO TRA ASSICURATO E IMPRESA. Nel caso in cui un Assicurato l’Assicurato cessi qualsiasi rapporto i rapporti di collaborazione, dipendenza o associazione con l’Impresa, in base ai quali sussistevano i requisiti di assicurabilità di cui al precedente Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ” quest’ultima deve darne tempestivamente dovrà: ▪ dare tempestiva comunicazione alla Compagniadell’avvenuta cessazione all’Impresa di Assicurazione per il tramite della Contraente; in mancanza di tale comunicazione le Coperture Assicurative si intendono operanti per l’Assicurato originariamente indicato; ▪ comunicare all’Impresa di Assicurazione, per il tramite del Contraente, indicando della Contraente - compilando il Modulo Cambio Assicurato - il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio che socio, il quale dovrà ritenersi Assicurato in sostituzione del precedente. In mancanza di tale comunicazione la Copertura Assicurativa continua a essere operante per l’Assicurato originariamente indicato. L’Impresa deve quindi compilare l’apposito Modulo di Sostituzione presso la filiale del Contraente ove è stato accesso il Mutuo o Apertura di credito, indicando:
a) ragione sociale dell’Impresa;
b) dati anagrafici dell’Assicurato uscente e di quello entrante;
c) numero di repertorio del Mutuo o Apertura di credito;
d) Capitale Residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione. Il nuovo Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all’art. 2.1 e deve ottemperare sottoporsi alle modalità formalità assuntive di cui all’artall’Art. 2.2; a tal proposito, quanto previsto dalla tabella di cui all’art3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ” che precede. 2.2 stesso, viene determinato non più Si precisa che in base all’Importo richiesto del Mutuo o Apertura di credito, ma bensì in base al Capitale Residuo questo caso per somma assicurata si intende il Debito residuo in essere alla data di sottoscrizione del Modulo Cambio Assicurato. In caso di Sostituzione. Il sottoscrizione del Questionario Medico, il nuovo Assicurato dovrà adempiere è ammesso alle Formalità Coperture Assicurative con decorrenza dalla data di Ammissione previste al precedente artsottoscrizione del Modulo Cambio Assicurato. 2.2. Fino Qualora invece sia richiesta la compilazione del Rapporto di Visita Medica, è prevista una limitazione temporanea della garanzia: fino a produzione della documentazione assuntiva e alla relativa accettazione da parte della Compagnia alle coperture assicurative, l’efficacia l'efficacia della garanzia per il nuovo Assicurato è limitata ai sinistri riconducibili a ad infortuni, cioè eventi fortuiti, violenti ed esterni che abbiano come conseguenze lesioni corporali obiettiva- mente obiettivamente constatabili. Qualora si verificasse un sinistro non riconducibile a infortunio, infortunio oppure nel periodo antecedente l’accettazione della Compagnia alle coperture assicurative, la Compagnia rimborserà, per il tramite del Contraente, il rateo di Premio versato e non goduto, calcolato a de- correre dalla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione, secondo la formulazione indicata all’art. 11 “RIMBORSO RATEI DI PREMIO NON GODUTI”, che verrà computato dal Contraente stesso a credito dell’Impresa al fine di ridurre il debito residuo del Mutuo o Apertura di credito. Nel caso in cui, a seguito della valutazione della documentazione sanitaria, il nuovo assicurando sia ritenuto non ammissibile in copertural’Impresa di Assicurazione rifiuti l’adesione alla Copertura Assicurativa, la Compagnia rimborseràstessa rimborserà all’Impresa, per il tramite del della Contraente, il rateo di Premio premio versato e non goduto, calcolato a decorrere dalla data di sotto- scrizione del Modulo di Sostituzione, secondo la formulazione indicata all’artall’Art. 11 10 “RIMBORSO RATEI DI PREMIO NON GODUTIANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO”, che verrà computato dal Contraente stesso a credito dell’Impresa al fine di ridurre il debito residuo del Mutuo o Apertura di credito. Nel caso in cui invece, a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione tra l'Assicurato e l'Impresa, quest'ultima non dovesse indicare un altro soggetto quale sostituto, la Compagnia provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio, corrispondente al periodo di Assicurazione che non verrà goduto. L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formulazione:
(a) R = PPU * (N-K) / N * DR(k) / CE + H * (N-K) / N dove: R = importo da rimborsare PPU = P (premio unico anticipato)-C H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) DR(k) = Debito residuo al momento della comunicazione di cessazione del rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione tra l'As- sicurato e l'Impresa (pari al capitale assicurato in quel momento in essere). CE = Capitale Erogato, eventualmente riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali. N = durata del Mutuo espressa in mesi interi K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi Nel caso in cui siano intervenute precedentemente estinzioni parziali del Mutuo, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e riduzioni proporzionali delle prestazioni assicurative, l’importo del premio (PPU) e dei costi complessivi (C) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati.
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Samples: Insurance Agreement