Common use of Cessazione delle singole coperture assicurative Clause in Contracts

Cessazione delle singole coperture assicurative. La singola copertura assicurativa ha termine: - in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza riportata sul relativo Attestato di Copertura salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; - il giorno del compimento di 86 (ottantasei) anni, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; - in caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità da parte dell’Assicurato. - in caso di recesso; - in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata, che pertanto può essere corrisposta una sola volta. La singola copertura si risolve, con effetto dalla relativa Data di Decorrenza, altresì in caso di: - mancato pagamento del relativo Premio entro 90 (novanta) giorni dalla Data di Decorrenza; - inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento; - mancata erogazione del Finanziamento entro 90 (novanta) giorni dalla Data di Decorrenza; - falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa. La copertura assicurativa si estingue, infine, in caso di recesso dal finanziamento da parte dell’Assicurato nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di finanziamento. In questo caso, la copertura assicurativa cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso e la Società restituisce al Contraente il Premio versato al netto di eventuali imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Società potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vita.

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Samples: be.quintopuoi.it, www.bibanca.it, www.sellapersonalcredit.it

Cessazione delle singole coperture assicurative. La singola copertura assicurativa ha termine: - in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza riportata sul relativo Attestato di Copertura salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; - il giorno del compimento di 86 (ottantasei) anni, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; - in caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità da parte dell’Assicurato. - in caso di recesso; - in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata, che pertanto può essere corrisposta una sola volta. La singola copertura si risolve, con effetto dalla relativa Data di Decorrenza, altresì in caso di: - mancato pagamento del relativo Premio entro 90 (novanta) giorni dalla Data di Decorrenza; - inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento; - mancata erogazione del Finanziamento entro 90 (novanta) giorni dalla Data di Decorrenza; - falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa. La copertura assicurativa si estingue, infine, in caso di recesso dal finanziamento da parte dell’Assicurato nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di finanziamento. In questo caso, la copertura assicurativa cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso e la Società restituisce al Contraente il Premio versato al netto di eventuali imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Società potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vitanella Nota Informativa.

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Samples: cdn.signorprestito.it