COPERTURE ASSICURATIVE Clausole campione

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo...
COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.
COPERTURE ASSICURATIVE. A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dall’Istituto con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 10 della Legge 24/2017, per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto della convenzione. L’Istituto potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all’Azienda.
COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sop...
COPERTURE ASSICURATIVE. Il sottoscritto prende atto che le coperture assicurative e i servizi prescelti decorrono dalle ore 00.00 del giorno in cui Volkswagen Financial Services S.p.A. ha provveduto a liquidare al Convenzionato/ Fornitore l’importo finanziato indicato nel contratto di finanziamento in relazione all’acquisto del veicolo e/o ai Servizi richiesti ivi specificati. Le durate ed i costi dei Servizi assicurativi della Società prescelti sono quelli specificati nel contratto di leasing (per completezza di seguito richiamati). Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto dal Convenzionato/Fornitore, in forma cartacea prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, e di aver letto e ben compreso ed accettato l’informativa precontrattuale del distributore (All. 3, All. 4 e All. 4-ter), il Set Informativo (comprensivo di DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione) relativo alla Polizza collettiva n. 8427290 e che gli è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare l’adeguatezza della Polizza alle sue esigenze. Il sottoscritto autorizza Volkswagen Financial Services S.p.A. a trasmettere l’importo dei relativi prezzi e premi alla Società, nei termini e secondo le modalità da Volkswagen Financial Services S.p.A. convenute con le stesse Compagnie assicurative. Il sottoscritto aderisce alla polizza collettiva n. 8427290 per il PROGRAMMA di seguito richiamato. Gravano sull’Assicurato, in relazione alla copertura assicurativa della durata convenuta di mesi, costi totali pari a € (di cui € sono riconosciuti all’intermediario).
COPERTURE ASSICURATIVE. L’Università di appartenenza provvederà alla copertura assicurativa dei propri tirocinanti contro infortuni e responsabilità civile. Ogni tirocinante dovrà provvedere alla copertura sanitaria: si ricorda che il possesso della Tessera Sanitaria dà automaticamente diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in tutti i Paesi U.E. (per informazioni: xxx.xxxxxxxxx.xx, La Tessera all’estero/TEAM). Gli studenti dovranno attivare una polizza per il rientro in patria in caso di malattia, etc., a meno che l’università di appartenenza non provveda anche ad attivare questo tipo di coperture assicurative.
COPERTURE ASSICURATIVE. ART. 17 -
COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore ha presentato un'assicurazione, ai sensi degli articoli 103, comma settimo, del d.lgs. 50/2016 conforme allo schema tipo in vigore, contro tutti i rischi di esecuzione, a copertura di tutti i danni, compresi quelli biologici, subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per i massimali seguenti: - per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per somma assicurata corrispondente all’importo del contratto in riferimento al lotto aggiudicato e, quindi, di massimale almeno pari all’importo di aggiudicazione; - almeno Euro 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terze persone ed a cose di terzi. La polizza coprirà i danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei Subappaltatori, per gli infortuni da essi sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell’Appaltatore o di un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, nonché danni a persone dell’Appaltatore e/o a persone della stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, oltre che a Consulenti dell’Appaltatore o del Committente, quali, ma non solo, i Componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, i Coordinatori per la Sicurezza, i Collaudatori, il Responsabile del Procedimento. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati da Subappaltatori e Subfornitori: l’Appaltatore si impegna, in caso di affidamento di opere a Subappaltatori e/o Subfornitori, a comunicare alla Società di Assicurazione con cui ha stipulato la polizza, i dati relativi al Subappalto e/o sub-affidamento, prima che le Imprese abbiano accesso al cantiere. L’Appaltatore ha presentato la polizza numero stipulata in data con la società , con validità dalle ore 24 del giorno sino alle ore 24 del giorno Le somme assicurate e le date di c...
COPERTURE ASSICURATIVE. 1. Le parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale pari ad 1.000.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.