COPERTURE ASSICURATIVE Clausole campione

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo...
COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po- lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col- pa dell’Impresa.
COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sop...
COPERTURE ASSICURATIVE. La Fondazione, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione, suoi rinnovi e proroghe, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: A. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: · conduzione dei locali, strutture, aree e beni loro consegnati, inclusa l’eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, eventi e altri; · preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; · committenza di lavori e servizi; · organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni culturali o altre; · danni a cose in consegna e/o custodia, incluso guardaroba; ·danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio a seguito di sinistro garantito in polizza; ·danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con la Fondazione, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; ·danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Fondazione - che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.
COPERTURE ASSICURATIVE. A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dall’Istituto con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 10 della Legge 24/2017, per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto della convenzione. L’Istituto potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all’Azienda.
COPERTURE ASSICURATIVE. Il sottoscritto prende atto che le coperture assicurative e i servizi prescelti decorrono dalle ore 00.00 del giorno in cui Volkswagen Bank GmbH ha provveduto a liquidare al Convenzionato/Fornitore l’importo finanziato indicato nel contratto di finanziamento in relazione all’acquisto del veicolo e/o ai Servizi richiesti ivi specificati. Il sottoscritto pertanto incarica irrevocabilmente Volkswagen Bank GmbH a trattenere dall’importo erogato con il finanziamento il premio assicurativo, affinché sia tempestivamente corrisposto a Volkswagen Financial Services S.p.A. che, a sua volta, ne effettua la rimessa alla/e Compagnia/e assicurative. Le durate ed i costi dei Servizi assicurativi della Società prescelti sono quelli specificati nel contratto di finanziamento (per completezza di seguito richiamati). Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto dal Convenzionato/Fornitore, in forma cartacea prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, e di aver letto e ben compreso ed accettato l’informativa precontrattuale del distributore (All. 3, All. 4 e All. 4-ter), il Set Informativo (comprensivo di DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione) relativo alla Polizza collettiva n. 8427290 e che gli è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare l’adeguatezza della Polizza alle sue esigenze. Il sottoscritto autorizza Volkswagen Financial Services S.p.A. a trasmettere l’importo dei relativi prezzi e premi alla Società, nei termini e secondo le modalità da Volkswagen Financial Services S.p.A. convenute con le stesse Compagnie assicurative. Il sottoscritto aderisce alla polizza collettiva n. 8427290 per il PROGRAMMA di seguito richiamato. Gravano sull’Assicurato, in relazione alla copertura assicurativa della durata convenuta di mesi, costi totali pari a € (di cui € sono riconosciuti all’intermediario).
COPERTURE ASSICURATIVE. L’Università di appartenenza provvederà alla copertura assicurativa dei propri tirocinanti contro infortuni e responsabilità civile. Ogni tirocinante dovrà provvedere alla copertura sanitaria: si ricorda che il possesso della Tessera Sanitaria dà automaticamente diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in tutti i Paesi U.E. (per informazioni: xxx.xxxxxxxxx.xx, La Tessera all’estero/TEAM). Gli studenti dovranno attivare una polizza per il rientro in patria in caso di malattia, etc., a meno che l’università di appartenenza non provveda anche ad attivare questo tipo di coperture assicurative.
COPERTURE ASSICURATIVE. ART. 17 -
COPERTURE ASSICURATIVE. 8.1 L’Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali dell’UICI sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. 8.2 L’UICI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori, nonché per quelli di IRIFOR Foggia, CCT Foggia e Cooperativa Xxxxx Xxxxxxx eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo presso i locali dell’Università. 8.3 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica della sostenibilità finanziaria.
COPERTURE ASSICURATIVE. Nel caso in cui nel corso dell’appalto, per negligenza dell’appaltatore, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni. L’appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi e dei lavori. In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010. La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate. Le somme da assicurare sono le seguenti: Sezione A Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell’appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);