Common use of CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO Clause in Contracts

CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad HDI Italia fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e HDI Italia restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Per i contratti di durata inferiore all’anno HDI Italia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, HDI Italia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, HDI Italia restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell’art. 12.2.

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Samples: Assicurazione Assistenza Truck Easy, Assicurazione Assistenza Truck Easy

CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad HDI Italia Amissima Assicurazioni fornendo copia del certificato di cui all’artall’Art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e HDI Italia Amissima Assicurazioni restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Per i contratti di durata inferiore all’anno HDI Italia Amissima Assicurazioni non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, HDI Italia Amissima Assicurazioni procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, HDI Italia Amissima Assicurazioni restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell’artdell’Art. 12.215.2.

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CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad HDI Italia fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e HDI Italia restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Per i contratti di durata inferiore all’anno HDI Italia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, HDI Italia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, HDI Italia restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione sospensione, anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre procede, inoltre, alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell’art. 12.215.2.

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CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad HDI Italia alla Società fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e HDI Italia la Società restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Per i contratti di durata inferiore all’anno HDI Italia la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, HDI Italia la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, HDI Italia la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell’art. 12.22.

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CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad HDI Italia fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e HDI Italia restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Per i contratti di durata inferiore all’anno HDI Italia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, HDI Italia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, HDI Italia restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione sospensione, anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre procede, inoltre, alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell’art. 12.213.2.

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CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad HDI Italia fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e HDI Italia restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Per i contratti di durata inferiore all’anno HDI Italia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, HDI Italia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, HDI Italia restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell’art. 12.2.

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