Cessione delle aree per opere di urbanizzazione. In osservanza ai disposti della legge n. 1150/1942, della legge n. 10/1977, del D.P.R. n. 380/2001 nonché dell’art. 31 comma 6 della l.r. n. 20/2000, i concessionari si obbligano a cedere gratuitamente al Comune di Castel San Xxxxxx Terme le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria risultanti dal citato progetto di PUA per un ammontare complessivo di mq 23.051 come risultanti dai frazionamenti catastali allegati e così come riportato nell’elaborato PP5.5 Le aree di cui sopra: - saranno trasferite gratuitamente al Comune al proprio patrimonio indisponibile con formale atto entro 3 (tre) mesi dall’avvenuto collaudo delle opere eseguite il quale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori; In ogni caso, qualora insorgano esigenze di accesso e transito pedonale e/o carrabile da parte di terzi nelle aree sopracitate, i concessionari si impegnano a garantirne, a proprie spese e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti, la transitabilità, senza che ciò arrechi pregiudizio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o di costruzione degli edifici. Si stabilisce fin d’ora che, qualora ricorra la necessità di apportare variante al PUA, potranno essere permutate le aree eventualmente già trasferite per le urbanizzazioni e non più interessate dalle stesse, con le diverse aree previste dall’eventuale variante. Tale permuta potrà avvenire alle seguenti condizioni: - le aree da trasferirsi in permuta al Comune dovranno essere di estensione pari o superiore a quelle che il Comune trasferirà in permuta agli attuatori; - nessun conguaglio sarà dovuto; - tutti gli oneri, anche fiscali, della permuta dovranno gravare sugli attuatori.
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Samples: Convenzione Urbanistica
Cessione delle aree per opere di urbanizzazione. In osservanza ai disposti della legge n. 1150/19421. Le aree per le urbanizzazioni e le relative opere previste dalla convenzione, della legge n. 10/1977di cui all’art. 3 comma 1 lett. a), del D.P.R. n. 380/2001 nonché dell’artsaranno cedute in forma gratuita al Comune, entro sei mesi dal collaudo definitivo delle opere medesime.
2. 31 A tal fine il Proponente, previa approvazione da parte degli uffici comunali competenti, provvederà al frazionamento delle aree oggetto di cessione, e nello stesso termine di cui al comma 6 della l.r. n. 20/20001, i concessionari si obbligano a cedere gratuitamente il Proponente o suoi aventi causa forniranno al Comune di Castel San Xxxxxx Terme le aree per i rilievi particolareggiati delle opere di urbanizzazione primaria eseguite;
3. Ogni inerente spesa, incluse le formalità di frazionamento e/o approntamento di ogni atto preliminare alla cessione, sarà a carico del Proponente o suoi aventi causa.
4. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e secondaria risultanti dal citato progetto annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di PUA ogni specie.
5. Fino alla presa in consegna delle opere e delle aree da parte del Comune, o comunque fino allo scadere degli specifici termini previsti dalla presente convenzione il Proponente si impegna alla manutenzione delle aree a verde pubblico, per un ammontare complessivo periodo di mq 23.051 come risultanti dai frazionamenti catastali allegati e così come riportato nell’elaborato PP5.5 Le aree di cui sopra: - saranno trasferite gratuitamente al Comune al proprio patrimonio indisponibile con formale atto entro 3 36 (tre) mesi dall’avvenuto collaudo delle opere eseguite il quale avverrà entro 6 (seitrentasei) mesi dalla data di ultimazione fine dei lavori; In , ovvero a manutenere le attrezzature, ad effettuare lo sfalcio dell’erba e la cura e pulizia generale, al fine anche di garantire l’attecchimento delle alberature piantumate, e con particolare riguardo all’immagine pubblica ed al decoro fornito, e con esonero del Comune da ogni casoresponsabilità per eventuali danni a terzi prodotti nel periodo in tali aree. Nel caso in cui il Proponente o suoi aventi causa non provveda, qualora insorgano esigenze l’Amministrazione Comunale procederà a propria cura, addebitando agli stessi le spese sostenute.
6. Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di accesso e transito pedonale e/o carrabile da parte manutenzione, si applicano le disposizioni di terzi nelle aree sopracitate, i concessionari si impegnano a garantirne, a proprie spese e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti, la transitabilità, senza che ciò arrechi pregiudizio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o di costruzione degli edificicui al precedente art. Si stabilisce fin d’ora che, qualora ricorra la necessità di apportare variante al PUA, potranno essere permutate le aree eventualmente già trasferite per le urbanizzazioni e non più interessate dalle stesse, con le diverse aree previste dall’eventuale variante. Tale permuta potrà avvenire alle seguenti condizioni: - le aree da trasferirsi in permuta al Comune dovranno essere di estensione pari o superiore a quelle che il Comune trasferirà in permuta agli attuatori; - nessun conguaglio sarà dovuto; - tutti gli oneri, anche fiscali, della permuta dovranno gravare sugli attuatori6.
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Samples: Urban Planning Agreement
Cessione delle aree per opere di urbanizzazione. In osservanza ai disposti della legge n. 1150/1942, della legge n. 10/1977, del D.P.R. d.P.R. n. 380/2001 nonché dell’art. 31 comma 6 della l.r. n. 20/2000, i concessionari si obbligano a cedere gratuitamente al Comune di Castel San Xxxxxx Terme Calderara di Reno le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria risultanti dal citato progetto di PUA nelle quantità non inferiori a quelle riportate alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente art. 1, per un ammontare complessivo minimo di mq 23.051 come risultanti dai frazionamenti catastali allegati e ................. così come riportato nell’elaborato PP5.5 nella Tav. ......... . Le aree di cui sopra: - saranno trasferite gratuitamente al Comune entro e non oltre sei mesi dalla stipula della presente convenzione, previo picchettamento delle stesse; - verranno acquisite dal Comune al proprio patrimonio indisponibile con formale atto entro 3 (tre) mesi dall’avvenuto collaudo indisponibile; tuttavia per la realizzazione delle opere eseguite di urbanizzazione di cui al successivo art. 4 (eventuale) e 4bis, le sopramenzionate aree saranno temporaneamente disponibili senza onere alcuno per i concessionari, per tutto il quale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla data tempo stabilito per la realizzazione delle stesse e comunque non oltre il conseguimento del certificato di ultimazione dei lavori; collaudo definitivo. In ogni caso, qualora insorgano esigenze di accesso e transito pedonale e/o carrabile da parte di terzi nelle aree sopracitate, i concessionari si impegnano a garantirne, a proprie spese e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti, la transitabilità, senza che ciò arrechi pregiudizio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o di costruzione degli edifici. Si stabilisce fin d’ora che, qualora ricorra la necessità di apportare variante al PUA, potranno essere permutate le aree eventualmente già trasferite per le urbanizzazioni e non più interessate dalle stesse, con le diverse aree previste dall’eventuale variante. Tale permuta potrà avvenire alle seguenti condizioni: - le aree da trasferirsi in permuta al Comune dovranno essere di estensione pari o superiore a quelle che il Comune trasferirà in permuta agli attuatori; - nessun conguaglio sarà dovuto; - tutti gli oneri, anche fiscali, oneri notarili della permuta dovranno gravare sugli attuatori. Le aree indicate al punto 2) della premessa dovranno essere in piena proprietà del Comune di Calderara di Reno alla firma della convenzione e dovranno essere trasferite agli attuatori, già frazionate, entro e non oltre sei mesi dalla stipula della presente convenzione.
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Cessione delle aree per opere di urbanizzazione. In osservanza ai disposti della legge n. 1150/1942, della legge n. 10/1977, del D.P.R. n. 380/2001 nonché dell’art. 31 comma 6 della l.r. n. 20/2000, i concessionari La Ditta si obbligano impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune o ad asservire all’uso pubblico, nei modi e nei termini di Castel San Xxxxxx Terme cui alla presente convenzione, le aree seguenti aree, così come evidenziate nella tavola del P. di R. “P.6 – regime dei suoli” allegata alla presente: ‐ Aree per opere primarie per una superficie complessiva di mq. … così articolata: ‐ strade, marciapiedi, piste ciclabili mq. … ‐ verde pubblico mq. … ‐ verde privato di uso pubblico mq. ... ‐ parcheggi pubblici mq. … ‐ parcheggi privati di uso pubblico mq. ... ‐ laminazione ed invarianza idraulica mq. ... ‐ Aree per opere secondarie per una superficie complessiva di mq. … così articolata: ‐ verde mq…… ‐ altri servizi mq….. il Comune riconosce alla Ditta un importo pari a € 5,80 x mq. ..... = € , che viene scomputato dagli oneri di urbanizzazione tabellari complessivamente dovuti. E’ fatta salva una più esatta quantificazione delle predette superfici destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria risultanti dal citato progetto a seguito di PUA per un ammontare complessivo apposito tipo di mq 23.051 come risultanti dai frazionamenti catastali allegati e così come riportato nell’elaborato PP5.5 Le aree frazionamento, fermi restando i minimi di cui sopra: - saranno trasferite gratuitamente al Comune al proprio patrimonio indisponibile con formale atto entro 3 (tre) mesi dall’avvenuto collaudo delle opere eseguite il quale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori; In ogni caso, qualora insorgano esigenze di accesso e transito pedonale e/o carrabile da parte di terzi nelle aree sopracitate, i concessionari si impegnano a garantirne, a proprie spese e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti, la transitabilità, senza che ciò arrechi pregiudizio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o di costruzione degli edifici. Si stabilisce fin d’ora che, qualora ricorra la necessità di apportare variante al PUA, potranno essere permutate le aree eventualmente già trasferite per le urbanizzazioni e non più interessate dalle stesse, con le diverse aree previste dall’eventuale variante. Tale permuta potrà avvenire alle seguenti condizioni: - le aree da trasferirsi in permuta al Comune dovranno essere di estensione pari o superiore a quelle che il Comune trasferirà in permuta agli attuatori; - nessun conguaglio sarà dovuto; - tutti gli oneri, anche fiscali, della permuta dovranno gravare sugli attuatorilegge.
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Cessione delle aree per opere di urbanizzazione. In osservanza ai disposti della legge n. 1150/1942, della legge n. 10/1977, del D.P.R. d.P.R. n. 380/2001 nonché dell’art. 31 comma 6 della l.r. n. 20/2000, i concessionari si obbligano a cedere gratuitamente al Comune di Castel San Xxxxxx Terme le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria risultanti dal citato progetto di PUA nelle quantità non inferiori a quelle riportate alle lettere del precedente art. 1, per un ammontare complessivo minimo di mq 23.051 come risultanti dai frazionamenti catastali allegati e ...... così come riportato nell’elaborato PP5.5 nella Tav. ......... . Le aree di cui sopra: - saranno trasferite gratuitamente al Comune entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione e comunque prima del rilascio del Permesso di Costruire relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, previo picchettamento delle stesse; - verranno acquisite dal Comune al proprio patrimonio indisponibile con formale atto entro 3 (tre) mesi dall’avvenuto collaudo indisponibile; tuttavia per la realizzazione delle opere eseguite di urbanizzazione di cui al successivo art. 4 (eventuale) e 4bis, le sopramenzionate aree saranno temporaneamente disponibili senza onere alcuno per i concessionari, per tutto il quale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla data tempo stabilito per la realizzazione delle stesse e comunque non oltre il conseguimento del certificato di ultimazione dei lavori; collaudo definitivo. In ogni caso, qualora insorgano esigenze di accesso e transito pedonale e/o carrabile da parte di terzi nelle aree sopracitate, i concessionari si impegnano a garantirne, a proprie spese e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti, la transitabilità, senza che ciò arrechi pregiudizio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o di costruzione degli edifici. Si stabilisce fin d’ora che, qualora ricorra la necessità di apportare variante al PUA, potranno essere permutate le aree eventualmente già trasferite per le urbanizzazioni e non più interessate dalle stesse, con le diverse aree previste dall’eventuale variante. Tale permuta potrà avvenire alle seguenti condizioni: - le aree da trasferirsi in permuta al Comune dovranno essere di estensione pari o superiore a quelle che il Comune trasferirà in permuta agli attuatori; - nessun conguaglio sarà dovuto; - tutti gli oneri, anche fiscali, della permuta dovranno gravare sugli attuatori.
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Samples: Convenzione Urbanistica