Common use of Clausola di sussidiarietà Clause in Contracts

Clausola di sussidiarietà. La presente Polizza opera in via sussidiaria e solo dopo l’esaurimento degli obblighi inerenti il patrocinio legale previsto e regolato dalla legge e dai CCNL di riferimento e di quanto dovuto da altre polizze contratte da terzi che prevedano la copertura delle spese legali/peritali di cui l’Assicurato possa beneficiare. Pertanto l’Assicurato si obbliga a compiere gli adempimenti di cui al successivo art. B.4.3 Obbligo di comunicazione all’ente, necessari al fine di poter beneficiare del suddetto patrocinio legale. La Polizza opera, invece, a primo rischio nel caso di diniego motivato del riconoscimento delle spese legali/peritali da parte dell’Ente di appartenenza o ad integrazione delle somme da questa riconosciute, sempre entro i massimali garantiti. La Polizza opera, infine, a primo rischio anche nel caso di mancato riscontro da parte dell’Ente di appartenenza alla richiesta di riconoscimento del patrocinio legale, debitamente inoltrata, trascorsi 30 giorni dal sollecito di risposta inviato dall’Assicurato. L’Assicurato si obbliga a richiedere il patrocinio legale all’Ente/Società pubblico/a presso cui svolge la propria attività professionale, cui segue la nomina del legale incaricato per la gestione della vertenza. L’Assicurato deve fornire all’ Assicuratore copia della comunicazione di autorizzazione dell’Ente o la prova del sollecito debitamente inoltrato di cui all’ultimo comma del precedente art. B.4.2 Clausola di sussidiarietà. Qualora l’Ente neghi l’autorizzazione per conflitto di interesse la Polizza è comunque operante. Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza. La presente Polizza opera ad integrazione di quanto dovuto dai soggetti obbligati in forza di legge o di contratto, a garantire il patrocinio legale in favore del contraente. Per la prestazione di cui all’art. B.2.1.5 Spese di resistenza per danni extracontrattuali, la garanzia opera fino ad un esborso massimo per anno assicurativo di € 30.000,00 e fino ad un esborso massimo per ogni sinistro di € 2.000,00.

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Clausola di sussidiarietà. La presente Polizza opera in via sussidiaria e solo dopo l’esaurimento degli obblighi inerenti il patrocinio legale previsto e regolato dalla legge e dai CCNL di riferimento e di quanto dovuto da altre polizze contratte da terzi che prevedano la copertura delle spese legali/peritali di cui l’Assicurato possa beneficiare. Pertanto l’Assicurato si obbliga a compiere gli adempimenti di cui al successivo artArt. B.4.3 Obbligo di comunicazione all’ente, necessari al fine di poter beneficiare del suddetto patrocinio legale. La Polizza opera, invece, a primo rischio nel caso di diniego motivato del riconoscimento delle spese legali/peritali da parte dell’Ente di appartenenza o ad integrazione delle somme da questa riconosciute, sempre entro i massimali garantiti. La Polizza opera, infine, a primo rischio anche nel caso di mancato riscontro da parte dell’Ente di appartenenza alla richiesta di riconoscimento del patrocinio legale, debitamente inoltrata, trascorsi 30 giorni dal sollecito di risposta inviato dall’Assicurato. L’Assicurato si obbliga a richiedere il patrocinio legale all’Ente/Società pubblico/a presso cui svolge la propria attività professionale, cui segue la nomina del legale incaricato per la gestione della vertenza. L’Assicurato deve fornire all’ Assicuratore alla Società copia della comunicazione di autorizzazione dell’Ente o la prova del sollecito debitamente inoltrato di cui all’ultimo comma del precedente art. B.4.2 Clausola di sussidiarietàB.4.2. Qualora l’Ente neghi l’autorizzazione per conflitto di interesse la Polizza è comunque operante. Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza, ex art. La presente Polizza opera ad integrazione di quanto dovuto dai soggetti obbligati in forza di legge o di contratto, a garantire il patrocinio legale in favore del contraente. 1917 cc.. • Per la prestazione di cui all’art. B.2.1.5 B.1.2.6 Spese di resistenza per danni extracontrattuali, la garanzia opera fino ad un esborso massimo per anno assicurativo di € 30.000,00 25.000,00 e fino ad un esborso massimo per ogni sinistro di € 2.000,00. • Per la prestazione di cui all’Art. B.2.1.1 Controversie di lavoro la garanzia opera fino ad un esborso massimo per sinistro di € 25.000,00.

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Clausola di sussidiarietà. La presente Polizza opera in via sussidiaria e solo dopo l’esaurimento degli obblighi inerenti il patrocinio legale previsto e regolato dalla legge e dai CCNL di riferimento e di quanto dovuto da altre polizze contratte da terzi che prevedano la copertura delle spese legali/peritali di cui l’Assicurato possa beneficiare. Pertanto l’Assicurato si obbliga a compiere gli adempimenti di cui al successivo artArt. B.4.3 Obbligo di comunicazione all’ente, necessari al fine di poter beneficiare del suddetto patrocinio legale. La Polizza opera, invece, a primo rischio nel caso di diniego motivato del riconoscimento delle spese legali/peritali da parte dell’Ente di appartenenza o ad integrazione delle somme da questa riconosciute, sempre entro i massimali garantiti. La Polizza opera, infine, a primo rischio anche nel caso di mancato riscontro da parte dell’Ente di appartenenza alla richiesta di riconoscimento del patrocinio legale, debitamente inoltrata, trascorsi 30 giorni dal sollecito di risposta inviato dall’Assicurato. L’Assicurato si obbliga a richiedere il patrocinio legale all’Ente/Società pubblico/a presso cui svolge la propria attività professionale, cui segue la nomina del legale incaricato per la gestione della vertenza. L’Assicurato deve fornire all’ Assicuratore alla Società copia della comunicazione di autorizzazione dell’Ente o la prova del sollecito debitamente inoltrato di cui all’ultimo comma del precedente art. B.4.2 Clausola di sussidiarietàB.4.2. Qualora l’Ente neghi l’autorizzazione per conflitto di interesse la Polizza è comunque operante. Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza, ex art. La presente Polizza opera ad integrazione di quanto dovuto dai soggetti obbligati in forza di legge o di contratto, a garantire il patrocinio legale in favore del contraente. 1917 cc.. • Per la prestazione di cui all’art. B.2.1.5 B.1.2.6 Spese di resistenza per danni extracontrattuali, la garanzia opera fino ad un esborso massimo per anno assicurativo di € 30.000,00 25.000,00 e fino ad un esborso massimo per ogni sinistro di € 2.000,00. • Per la prestazione di cui all’Art. B.2.2.1 Controversie di lavoro la garanzia opera fino ad un esborso massimo per sinistro di € 25.000,00.

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