Levata Protesti Clausole campione

Levata Protesti. L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00. Ferme restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.
Levata Protesti. L'Assicurazione si estende anche all'attività di Levata Protesti svolta dall'Assicurato presso l'Ente di Appartenenza ai sensi della normativa vigente.
Levata Protesti. La garanzia di cui all’Art. 1.2 lett. f) opera con un Sottolimite per sinistro e per anno assicurativo di euro 200.000,00 (duecentomila/00). La garanzia opera di cui all’Art. 1.2 lett. e) con un Sottolimite per sinistro e per anno assicurativo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). La garanzia di cui all’Art. A.3.1 opera fino alla concorrenza del limite massimo per ogni sinistro e per anno assicurativo pari al 20% del massimale di Polizza con il limite di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con una franchigia fissa di euro 500,00 (cinquecento/00) per sinistro. La garanzia di cui all’Art. A.1.2 lett. g.2) è prestata con un limite del 50% del massimale indicato nella Scheda di Polizza, per sinistro e per anno.
Levata Protesti. La garanzia opera con un sottolimite per sinistro e per anno assicurativo di euro 200.000,00 (duecentomila/00).
Levata Protesti. Nei limiti e subordinatamente alle condizioni tutte previste dalla presente POLIZZA, la copertura tiene indenne l’ASSICURATO dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da TERZI nei confronti dell'ASSICURATO medesimo per PERDITE derivanti dall’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di levata protesti
Levata Protesti. L’Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale e con l’applicazione della franchigia riportate alla Sezione 4. La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell’Assicurato a terzi in conseguenza di una violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 Codice Civile. La garanzia s’intende altresì estesa ai danni causati a terzi da violazioni della normativa di cui al Regolamento Europeo Privacy UE2016/679 (General Data Protection Regulation). L’Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all’art. 2 Sez. 2 C.G.P.. L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all’art. 2 Sez. 2 C.G.P.. L’Assicurazione è operante per la responsabilità derivante all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali, conseguenti ad evento dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.
Levata Protesti. L’Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di levata protesti. La garanzia comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a:
Levata Protesti. L’assicurazione comprende anche le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di levata protesti, fino alla concorrenza del massimale di € 150.000,00 per sinistro ed anno. L’assicurazione è estesa alla copertura della responsabilità civile derivante all’assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi dipendente abilitato a prestare attività per il Contraente in qualità di dipendente legale. Per “dipendente legale” deve intendersi qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo di cui alla Legge professionale forense, che svolge funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato.
Levata Protesti. La copertura assicurativa si intende prestata anche all’attività di Levata Protesti svolta dall’Assicurato presso l’Ente di Appartenenza ai sensi della normativa vigente. Tale garanzia viene prestata con un sottolimite di EUR 200.000,00 per sinistro e per anno ricompreso nel massimale indicato dall’Assicurato, selezionato sulla proposta di assicurazione e riportato sul Certificato di Assicurazione.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile:

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