Clausola espressa. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto candidato o aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Ritiro, Trasporto E Smaltimento Dei Rifiuti Radioattivi, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto