Clausole elastiche Clausole campione

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibi...
Clausole elastiche. Su accordo scritto tra lavoratore e azienda nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il 20% della prestazione concordata su base annua ovvero relative alla variabilità della collocazione della prestazione. L'esercizio delle clausole elastiche comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 5 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 15%, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti compreso il t.f.r. Il lavoratore può disdettare le clausole elastiche, con un preavviso di 15 giorni, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni: patologie oncologiche o gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti riguardanti se stesso o il coniuge, i figli o i genitori, nonché per assistenza di persona convivente con invalidità lavorativa grave, esigenze legate a figli conviventi fino a 13 anni o con handicap, esigenze di carattere personale/familiare; esigenze di tutela della salute certificata dal competente Ssn; necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione. Resta in ogni caso salva la possibilità per entrambi di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche. elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause suddette.
Clausole elastiche. La disponibilità del lavoratore, ad esclusione di quelli con orario a monte ore annuo di cui al successivo art. 29, "orario di lavoro", a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto pari al 15%. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione della fascia oraria, quando ricorrano comprovati motivi.
Clausole elastiche. Per rispetto allo jus variandi del Datore di lavoro, a fronte di mutate esigenze aziendali, egli ha diritto di variare la collocazione temporale dell’orario di lavoro nel contratto a Tempo Parziale, nei limiti del 10% (dieci percento) del normale orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato con il Lavoratore, nel rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi e con il riconoscimento, per le ore variate, di una maggiorazione della retribuzione del 5% (cinque percento), già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e T.F.R.
Clausole elastiche. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa entro il limite massimo del 30 per cento della prestazione concordata. Il consenso del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della RSU/RSA indicato dal lavoratore medesimo. Nel caso in cui l’applicazione delle clausole elastiche determini un aumento della prestazione lavorativa originariamente pattuita tra le Parti, le ore di lavoro in aumento verranno retribuite con una maggiorazione del 31,5 per cento della quota oraria della retribuzione.
Clausole elastiche. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scritto anche successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa ovvero aumentarne la durata comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 48 ore. Per le sole ore prestate al di fuori degli orari concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, in regime di clausola flessibile, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. Per lo svolgimento delle ore lavorative aggiuntive richieste in regime di clausole elastiche, al di fuori degli orari concordati, compete al lavoratore quanto previsto al comma precedente incrementata di un ulteriore 1,5%. In caso di gravi motivi personali, ovvero comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive aziendali si potrà pervenire ad una sospensione temporanea della clausola flessibile o della clausola elastica. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti casi: • comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; • esigenze di tutela della salute, certificate dal servizio sanitario pubblico; • esigenze legate alla maternità e paternità; • esigenze personali legate a gravi motivi familiari di cui alla legge n. 53/2000. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di armeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche non integra gli estre...
Clausole elastiche. (1) Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulanti il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. (2) Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi. (3) L’accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto. (4) Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni. (5) Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, sia clausole di variazione della durata in aumento della prestazione; queste ultime entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. (6) Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di una variazione della collocazione temporale della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. (7) Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di variazione in aumento della durata della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 30% + 1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Clausole elastiche. Le clausole elastiche consentono al datore di lavoro di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ossia di spostare la prestazione di lavoro del dipendente in giorni e orari diversi da quelli originariamente pattuiti. Le clausole flessibili sono ammesse anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato. Resta fermo che esse devono essere concordate per iscritto e con diritto a specifiche compensazioni nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi. In assenza di regolamentazione contrattuale, le parti possono concordare le clausole elastiche solo in sede di commissioni di certificazione (art.76 D. Lgs. 276/2003) con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole devono contenere, pena la nullità, condizioni e modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale e la durata della prestazione senza superare il limite del 25% della normale prestazione annua, con una maggiorazione retributiva del 15%. In caso di particolari motivi di salute del dipendente o dei suoi familiari o per i lavoratori studenti è riconosciuta la possibilità di revocare il consenso alle clausole elastiche. Con la nuova disciplina scompare la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di nuove assunzioni a tempo pieno, per le stesse mansioni, nelle unità produttive dell’azienda site nello stesso comune. E’ confermato l’obbligo del datore di lavoro di informare il personale dipendente a tempo pieno in caso di assunzione di lavoratori part-time. Scomparendo la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di assunzione a tempo pieno, si apre uno spazio per la contrattazione collettiva, anche aziendale, finalizzata a recuperare tale diritto.
Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2015 si demanda alle parti interessate la possibilità di inserire nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine: - clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un rappresentante sindacale indicato dal lavoratore medesimo. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell'orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015 il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale dell'orario ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della prestazione lavorativa: - comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso: - di almeno 5 giorni lavorativi; - comunque non inferiore a 2 giorni, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive; - erogando al lavoratore una maggiorazione del: - 15% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all'art. Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni della Parte II del c.c.n.l., che è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; - 20% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all'art. Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni della Parte Il del c.c.n.l., che è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso. Quanto sopra non si applica: - in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; - qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro. Il lavoratore ...
Clausole elastiche. L'eventuale pattuizione di clausole elastiche deve prevedere: • il rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva; • la definizione dei limiti alla variazione in aumento della durata; • la definizione dei limiti alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, che non può mai estendersi allo 40 ore settimanali, ovvero al minor orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi; • adeguate compensazioni; • un preavviso della variazione in aumento dell'orario conforme alle disposizioni del contratto collettivo e comunque non inferiore a due giorni; Occorre verificare l'effettiva consapevolezza del lavoratore delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione della clausola elastica e dei diritti che consentano allo stesso lavoratore di revocare il consenso prestato. Ad integrazione dell’istanza di certificazione del contratto di lavoro datata , ed al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell’attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni9. Fanno presente di voler instaurare/aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale nel rispetto delle vigenti leggi in materia, oltre che della contrattazione collettiva di riferimento.