Clausole elastiche Clausole campione

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibi...
Clausole elastiche. 1) Per rispetto allo jus variandi del Datore di lavoro, a fronte di mutate esigenze aziendali, egli ha diritto di variare la collocazione temporale dell’orario di lavoro nel contratto a Tempo Parziale, nei limiti del 10% (dieci percento) del normale orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato con il Lavoratore, nel rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi e con il riconoscimento, per le ore variate, di una maggiorazione della retribuzione del 5% (cinque percento), già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e T.F.R.
Clausole elastiche. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa entro il limite massimo del 30 per cento della prestazione concordata. Il consenso del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della RSU/RSA indicato dal lavoratore medesimo. Nel caso in cui l’applicazione delle clausole elastiche determini un aumento della prestazione lavorativa originariamente pattuita tra le Parti, le ore di lavoro in aumento verranno retribuite con una maggiorazione del 31,5 per cento della quota oraria della retribuzione.
Clausole elastiche. Le clausole elastiche consentono al datore di lavoro di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ossia di spostare la prestazione di lavoro del dipendente in giorni e orari diversi da quelli originariamente pattuiti. Le clausole flessibili sono ammesse anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato. Resta fermo che esse devono essere concordate per iscritto e con diritto a specifiche compensazioni nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi. In assenza di regolamentazione contrattuale, le parti possono concordare le clausole elastiche solo in sede di commissioni di certificazione (art.76 D. Lgs. 276/2003) con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole devono contenere, pena la nullità, condizioni e modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale e la durata della prestazione senza superare il limite del 25% della normale prestazione annua, con una maggiorazione retributiva del 15%. In caso di particolari motivi di salute del dipendente o dei suoi familiari o per i lavoratori studenti è riconosciuta la possibilità di revocare il consenso alle clausole elastiche. Con la nuova disciplina scompare la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di nuove assunzioni a tempo pieno, per le stesse mansioni, nelle unità produttive dell’azienda site nello stesso comune. E’ confermato l’obbligo del datore di lavoro di informare il personale dipendente a tempo pieno in caso di assunzione di lavoratori part-time. Scomparendo la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di assunzione a tempo pieno, si apre uno spazio per la contrattazione collettiva, anche aziendale, finalizzata a recuperare tale diritto.
Clausole elastiche. (1) Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulanti il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
Clausole elastiche. La disponibilità del lavoratore, ad esclusione di quelli con orario a monte ore annuo di cui al successivo art. 29, "orario di lavoro", a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto pari al 15%. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione della fascia oraria, quando ricorrano comprovati motivi.
Clausole elastiche. L’art. 40 del Ccnl disciplina la facoltà di apporre clausole flessibili ed elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale. Le disposizioni contrattuali vanno ora lette alla luce delle novità introdotte dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 81/2015, che attribuisce alle parti individuali la possibilità di concordare clausole elastiche per la variazione della collocazione temporale e della durata in aumento della prestazione in tutti i tipi di rapporti a tempo parziale, abrogando ogni differenziazione tra clausole flessibili ed elastiche. Le ore di lavoro prestate in regime di clausole elastiche con una variazione in aumento dell’orario inizialmente concordato sono retribuite con una maggiorazione del 40%, quelle svolte secondo una differente collocazione temporale sono invece remunerate con una maggiorazione del 10%. Tuttavia, durante il xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, l’art. 41 del Ccnl dispone che il dipendente possa denunciare il patto di prestazione lavorativa in regime di clausole elastiche qualora:
Clausole elastiche. L'eventuale pattuizione di clausole elastiche deve prevedere: • il rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva; • la definizione dei limiti alla variazione in aumento della durata; • la definizione dei limiti alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, che non può mai estendersi allo 40 ore settimanali, ovvero al minor orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi; • adeguate compensazioni; • un preavviso della variazione in aumento dell'orario conforme alle disposizioni del contratto collettivo e comunque non inferiore a due giorni; Occorre verificare l'effettiva consapevolezza del lavoratore delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione della clausola elastica e dei diritti che consentano allo stesso lavoratore di revocare il consenso prestato. Ad integrazione dell’istanza di certificazione del contratto di lavoro datata , ed al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell’attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni9. Fanno presente di voler instaurare/aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale nel rispetto delle vigenti leggi in materia, oltre che della contrattazione collettiva di riferimento.
Clausole elastiche. Le clausole elastiche possono essere previste con accordo scritto tra lavoratore e Istitu- zione. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale.
Clausole elastiche. 15. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto pari al 15%.