Clausole elastiche e flessibili. In applicazione della normativa vigente, le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di: - xxxxxxxx xxxxxxxxxx, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa; - nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole flessibili e/o elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell'orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 7, ultimo periodo e 8 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'art. 46 del X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276, il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale dell'orario (clausola di flessibilità) ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part-time verticali o misti): - comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso: - di almeno 5 giorni lavorativi; - comunque non inferiore a 2 giorni, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive; - erogando al lavoratore una maggiorazione del: - 10% della retribuzione oraria, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; - 15% della retribuzione oraria, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso. Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell'orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Clausole elastiche e flessibili. In applicazione della normativa vigente, le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di: - xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 7) Possono essere concordate clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativadi lavoro e, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa; - nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticaleverticale o misto, anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativaprestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole flessibili e/o elastiche richiede In tali casi il consenso del lavoratore, lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico patto atto scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente della Rappresentanza sindacale unitaria o, anche contestuale al contratto in assenza, a livello territoriale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. La facoltà di lavoro. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del giustificato motivo comma precedente deve essere esercitata dal datore di licenziamento nemmeno per recidivalavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell'orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 7, ultimo periodo e 8 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'art. 46 del X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276, il datore di lavoro può modificare la variazione della collocazione temporale dell'orario (clausola della prestazione al lavoratore sarà corrisposta per le ore oggetto di flessibilità) ovvero variaremodifica una maggiorazione della retribuzione nella misura omnicomprensiva pari al 10% da computare sugli elementi utili di calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, notturno e festivo. La variazione in aumento la della durata della prestazione lavorativa (clausola è consentita per una quota annua non superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore di elasticità per i part-time verticali o misti): - comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso: - di almeno 5 giorni lavorativi; - comunque non inferiore a 2 giorni, lavoro prestate in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive; - erogando al lavoratore aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione del: - 10% della retribuzione oraria, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; - nella misura omnicomprensiva pari al 15% della retribuzione orariada computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali notturno e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavvisofestivo. Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell'orario precedentemente accettata unicamente che abbia aderito alle clausole flessibili o elastiche, previa comunicazione scritta da presentare con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal momento relativo adempimento nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui sopravvengano essi sussistano: - Altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni di orario; - Necessità di assistere i genitori, coniuge o convivente, figli, e altri famigliari conviventi senza alcuna possibilità di alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; - Necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; - Partecipazione a quando permangano corsi di studio per il conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea la cui frequenza sia incompatibile con le seguenti documentate ragioni:variazioni di orario; - Necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura; - Altre fattispecie di impossibilità all'adempimento, di analoga valenza sociale rispetto a quelle sopra riportate, e come tali congiuntamente riconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.S.U., ovvero in sede territoriale tra le organizzazioni stipulanti il c.c.n.l. ovvero tra azienda e interessato.
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Clausole elastiche e flessibili. In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, e dall'art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e dal comma 44 dell'art. 1 della normativa vigentelegge 24 dicembre 2007 n. 247, le si demanda alle parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l'inserzione interessate la possibilità di inserire nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di: - xxxxxxxx xxxxxxxxxxclausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto; - nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticaleverticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole flessibili e/o elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell'orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, commi comma 7, ultimo periodo e 8 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, 2000 n. 61!, come modificato dall'art. 46 del X.Xxx. 10 settembre 2003, 2003 n. 276, il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale dell'orario (clausola di flessibilità) ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part-time verticali o misti): - comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso: - -- di almeno 5 giorni lavorativi; - -- comunque non inferiore a 2 giorni, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive; - erogando al lavoratore una maggiorazione del: - 10-- 15% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all'art. 20 "Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni" della presente Parte II, che è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; - 15-- 20% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all'art. 20 "Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni" della presente Parte II, che è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso. Quanto sopra non si applica: - in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; - qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro. Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell'orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni:
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Clausole elastiche e flessibili. In applicazione della normativa vigente, le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di: - xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 7) Possono essere concordate clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativadi lavoro e, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa; - nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticaleverticale o misto, anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativaprestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole flessibili e/o elastiche richiede In tali casi il consenso del lavoratore, lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico patto atto scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente della Rappresentanza sindacale unitaria o, anche contestuale al contratto in assenza, a livello territoriale, da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. La facoltà di lavoro. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del giustificato motivo comma precedente deve essere esercitata dal datore di licenziamento nemmeno per recidivalavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell'orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 7, ultimo periodo e 8 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'art. 46 del X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276, il datore di lavoro può modificare la variazione della collocazione temporale dell'orario (clausola della prestazione al lavoratore sarà corrisposta per le ore oggetto di flessibilità) ovvero variaremodifica una maggiorazione della retribuzione nella misura omnicomprensiva pari al 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, notturno e festivo. La variazione in aumento la della durata della prestazione lavorativa (clausola è consentita per una quota annua non superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore di elasticità per i part-time verticali o misti): - comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso: - di almeno 5 giorni lavorativi; - comunque non inferiore a 2 giorni, lavoro prestate in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive; - erogando al lavoratore aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione del: - 10% della retribuzione oraria, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; - nella misura omnicomprensiva pari al 15% della retribuzione orariada computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali notturno e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavvisofestivo. Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell'orario precedentemente accettata unicamente che abbia aderito alle clausole flessibili o elastiche, previa comunicazione scritta da presentare con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal momento relativo adempimento nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui sopravvengano essi sussistano: - Altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni di orario; - Necessità di assistere i genitori, coniuge o convivente, figli, e altri famigliari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; - Necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; - Partecipazione a quando permangano corsi di studio per il conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea la cui frequenza sia incompatibile con le seguenti documentate ragioni:variazioni di orario; - Necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura; - Altre fattispecie di impossibilità all'adempimento, di analoga valenza sociale rispetto a quelle sopra riportate, e come tali congiuntamente riconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.S.U., ovvero in sede territoriale tra le organizzazioni stipulanti il c.c.n.l. ovvero tra azienda e interessato.
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Clausole elastiche e flessibili. In applicazione di quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e dal comma 44 dell'art. 1 della normativa vigentelegge 24 dicembre 2007, le n. 247, si demanda alle parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l'inserzione interessate la possibilità di inserire nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di: - xxxxxxxx xxxxxxxxxxclausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto; - nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticaleverticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole flessibili e/o elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della Rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell'orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 7, ultimo periodo e 8 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'art. 46 del X.XxxD.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale dell'orario (clausola di flessibilità) ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part-time verticali o misti): - comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso: - di almeno 5 giorni lavorativi; - comunque non inferiore a 2 giorni, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive; - erogando al lavoratore una maggiorazione del: - 1015% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all'art. 29, che è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; - 1520% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all'art. 29, che è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso. Quanto sopra non si applica: - in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; - qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro. Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell'orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni:
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Clausole elastiche e flessibili. In applicazione della normativa vigente, le La legge riconosce alle parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi la facoltà di contratto di lavoro a termine, diconcordare: - ⮚ xxxxxxxx xxxxxxxxxx, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un ammesse in tutte le tipologie di rapporto part-time orizzontale a verticale o viceversatime; - nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale⮚ clausole elastiche, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, ammesse solo nei contratti part-time di tipo verticale o misto. Si tratta di una modalità nuova di acquisizione in via anticipata del consenso del lavoratore alla variazione della modalità di svolgimento della prestazione, entro determinati limiti e con diritto a specifiche compensazioni. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole flessibili e/o elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell'orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, definizione delle condizioni e delle modalità in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 7, ultimo periodo e 8 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'art. 46 del X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276, relazione alle quali il datore di lavoro può in concreto modificare la collocazione temporale dell'orario (clausola di flessibilità) ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, variare in aumento la durata prestazione lavorativa, nonché i limiti massimi di variabilità, sono demandate alla contrattazione collettiva. La disciplina legale si limita a prevedere in favore del lavoratore: - un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi (le parti, anche nell’ambito del contratto di lavoro, possono stabilire un preavviso maggiore); - il diritto a specifiche compensazioni, nella misura e nelle forme stabilite nei contratti collettivi. Deve essere risolto il problema relativo alla validità delle clausole elastiche e flessibili stipulate antecedentemente alla L. n. 247/2007 che, innovando la disciplina precedente di cui all'art. 3 comma 7, D.Lgs. n. 61/2000, stabilisce la necessaria previsione da parte della contrattazione collettiva ai fini della introduzione di tali clausole e la non fungibilità fra la disciplina collettiva e quella individuale. Pertanto, secondo la soluzione sopra evidenziata, si deve ritenere che le clausole contrattuali stipulate fra le parti in vigenza della vecchia formulazione dell'art.3 comma 7, del D.Lgs. n. 61/2000 mantengono comunque la loro efficacia e continuano a produrre effetti tra le parti stesse. (Min. Lav. Circ. n.7 del 25/3/2008). L’esercizio senza limiti di flessibilità ed elasticità impedirebbe al lavoratore di organizzare il proprio tempo ed eventualmente, di svolgere un secondo rapporto di lavoro. Al di fuori dei casi e dei limiti indicati dalla contrattazione collettiva devono ritenersi inammissibili pattuizioni che espressamente attribuiscono al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa (lavorativa. Il decreto nel riformare la disciplina del rapporto a tempo parziale ha abrogato la previgente disposizione che riconosceva al lavoratore un diritto di ripensamento rispetto alla clausola di elasticità sottoscritta. Peraltro il diritto di ripensamento può comunque essere previsto, tanto per i part-time verticali o misti): - comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso: - le clausole di almeno 5 giorni lavorativi; - comunque non inferiore a 2 giornielasticità che per quelle di flessibilità, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive; - erogando al lavoratore una maggiorazione del: - 10% della retribuzione oraria, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; - 15% della retribuzione oraria, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso. Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell'orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni:contratto collettivo applicato.
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Clausole elastiche e flessibili. In applicazione di quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'art. 46 del X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276, e dal comma 44 dell'art. 1 della normativa vigentelegge 24 dicembre 2007, le n. 247, si demanda alle parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l'inserzione interessate la possibilità di inserire nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di: - xxxxxxxx xxxxxxxxxxclausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto; - nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticaleverticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole flessibili e/o elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della Rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell'orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 7, ultimo periodo e 8 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'art. 46 del X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276, il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale dell'orario (clausola di flessibilità) ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part-time verticali o misti): - comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso: - di almeno 5 giorni lavorativi; - comunque non inferiore a 2 giorni, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive; - erogando al lavoratore una maggiorazione del: - 1015% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all'art. 29, che è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; - 1520% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all'art. 29, che è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso. Quanto sopra non si applica: - in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; - qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro. Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell'orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni:
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Clausole elastiche e flessibili. In applicazione Lo studio può introdurre nel contratto part time clausole elastiche (con variazione temporanea della normativa vigente, le parti interessatecollocazione giornaliera/settimanale della prestazione) e clausole flessibili (con aumento della prestazione per almeno 2 settimane di calendario). Le clausole elastiche possono essere applicate nel limite del 10% del normale orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato con il lavoratore, con specifico patto scrittoun preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e con la corresponsione, potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parzialeper le ore variate, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a terminedella maggiorazione del 5% della retribuzione, di: - xxxxxxxx xxxxxxxxxxgià comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa; - nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativadifferiti e t.f.r. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole flessibili e/o elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell'orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 7, ultimo periodo e 8 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'art. 46 del X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276, il datore di lavoro Lo studio può modificare la collocazione temporale dell'orario (clausola di flessibilità) ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola prestazione, col preavviso di elasticità per i part-time verticali o misti): - comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso: - di almeno 5 2 giorni lavorativi; - comunque non inferiore a 2 giorni, entro il limite del 10% del normale orario di lavoro settimanale concordato e corresponsione, per le ore lavorate in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive; - erogando al lavoratore una aumento, della maggiorazione del: - 10del 5% della retribuzione oraria, già comprensiva dell'incidenza su tutti gli sugli istituti contrattuali retributivi indiretti, differiti e t.f.r. Sia in caso di clausole flessibili che elastiche, potranno essere attivate in sede di assunzione nel contratto individuale o mediante accordo scritto avanti alle Commissioni di certificazione, modificazioni più estese (fino al limite del 25% del normale orario giornaliero o settimanale concordato) con lo stesso preavviso e maggiorazione. Il consenso alle clausole flessibili potrà essere revocato nei seguenti casi: ‐ lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico‐degenerative ingravescenti; ‐ patologie oncologiche o gravi patologie cronico‐degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua; ‐ presenza di figlio convivente di età non superiore a 13 (tredici) anni o figlio convivente portatore di handicap; ‐ lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di leggequalificazione professionale, nel statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali; ‐ lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame. E' in ogni caso fatta salva la facoltà del lavoratore di chiedere, in caso di comunicazione xxxxxxxxx e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, con almeno 5 giorni preavviso di preavviso; - 15% della retribuzione oraria, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni lavorativi o, per i casi gravi ed imprevedibili, di preavviso. Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell'orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni:almeno 1 giorno lavorativo, il ripristino della prestazione originariamente concordata.
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