Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione In applicazione di secondo livelloquanto previsto dall’art. 2, territoriale comma 2 e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione dall’art. 3, commi 7, 8 e 9 del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgsd. lgs. n. 61/2000 e successive modifichemodificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi generali qui le parti del contratto individuale di seguito indicati. In attesa lavoro, con specifico patto scritto – anche contestuale al contratto di lavoro - e con espressa indicazione della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedentedata, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di potranno prevedere clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scrittorelative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorniSu richiesta del lavoratore, questi dovrà essere assistito dal componente della rappresentanza sindacale aziendale dal medesimo lavoratore indicato. Le parti del contratto Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le ragioni di carattere tecnico, organizzativo e sostitutivo specificate al punto che precede (lavoro supplementare e straordinario), possono concordare essere stabilite anche clausole flessibili elastiche relative alla variazione in aumento della collocazione temporale durata della prestazioneprestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa non potranno eccedere i limiti fissati in materia di lavoro straordinario. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Il termine di preavviso è di almeno due giorni. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5del 2 % da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto oraria derivante dall’applicazione delle paghe base nazionali di cui all’artagli artt. 195. Nei contratti di tipo verticale 49 e misto, le parti 50 del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordatapresente CCNL. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo definitivo della quantità della prestazioneprestazione perché non compensate, in tutto o in parte da equivalente riposo compensativo, verranno retribuite con la quota oraria una maggiorazione alternativamente del 10%, 15%, 20%, della retribuzione di fatto oraria, calcolata sulle paghe base nazionali di cui all’artagli artt. 195 49 e 50 del presente CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 a)seguenti modalità: - 10% se prestato con preavviso di 8 giorni, e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5- 15% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione se prestato con preavviso di fatto 5 giorni; - 20% se prestato con preavviso di cui all’art. 1952 giorni. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali per le ragioni di cui all’art. 157 3, comma 10, del CCNL, debitamente comprovated. lgs. 61/2000. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei cinque mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro
Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part part-time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. LgsD.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino determinano un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Samples: www.serim.it, www.sardegnait.it
Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione pre- stazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole clauso- le elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute con- venute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativoorganizza- tivo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili fles- sibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuataeffet- tuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195187. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino deter- mino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite retri- buite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 187 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 190 a), e la maggiorazione forfetariamente forfe- tariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195187. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione retribuzio- ne di fatto di cui all’art. 195 187 ed escludono il computo del compenso per la prestazione pre- stazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente pre- sente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche ela- stiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento svolgi- mento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 151 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso preavvi- so di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Samples: Contratto, uiltucsemiliaromagna.it
Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati stipu- lati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. N. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito segui- to indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte rag- giunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizionidispo- sizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo produt- tivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno ver- ranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono pos- sono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazionepre- stazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 del CCNL secondo le modalità previste pre- viste dall’art. 198 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata determi- nata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articoloartico- lo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono pos- sono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabilicumu- labili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti prov- vedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto dirit- to del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto rappor- to di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati sti- pulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali gene- rali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese inte- se in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativoorganizzati- vo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno ver- ranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 208 del CCNL secondo le modalità previste pre- viste dall’art. 198 211 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata determi- nata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 208 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 8 e 8 10 del presente articoloarti- colo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono pos- sono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabilicumu- labili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti prov- vedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto dirit- to del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto rap- porto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 169 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale aziendale, le parti stipulati stipulanti il presente CCNL c.c.n.l. potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part part-time per quanto concerne l’apposizione l'apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. LgsD.lgs. n. 61/2000 61/2000, e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del L’adozione di clausole elastiche o flessibili deve essere necessariamente concordata tra datore di lavoro e lavoratore alle clausole flessibili e/in apposito patto scritto, contestuale o elastiche deve risultare da atto scrittosuccessivo al contratto individuale. Nell’accordo Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195187. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 3050% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione dell'applicazione delle clausole elastiche che determino determinino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195 187, del CCNL c.c.n.l. secondo le modalità previste dall’artdall'art. 198 190 a), e la maggiorazione forfetariamente forfettariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,535% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195187. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195 187, ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5dell'1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell’applicazione dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione l'adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’artall'art. 157 150, del CCNLc.c.n.l., debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Samples: Contratto Di Inserimento 53, Contratto Di Inserimento 53
Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. Sezione quarta - Disciplina del rapporto di lavoro L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 208 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 211 lett. a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 208 ed escludono il computo del compenso per la prestazione CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 8 e 8 10 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 169 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. LgsD.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,535% 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Samples: trasparenza.amat-mi.it
Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili flessi- bili previste nel D. LgsD.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno alme- no due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili flessi- bili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto rispet- to a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativoorga- nizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili flessibi- li verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata du- rata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 del CCNL secondo le modalità moda- lità previste dall’art. 198 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente convenzionalmen- te determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articoloar- ticolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche elasti- che non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto di- ritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore dato- re di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente inizial- mente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Samples: www.confcommerciomilano.it
Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivosostitutivo Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’artfatto. 195. Nei contratti di tipo verticale e misto, le Le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordatadelle ore di lavoro annue concordate. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,516,5% (35%+1,515%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195fatto. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - • esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - • comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - • esigenze personali di cui all’art. 157 del CCNLpersonali, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part-time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel d.lgs. 61/2000 s.m.i., nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Anche la presente previsione può essere derogata con specifica regolamentazione prevista dalla contrattazione aziendale di riferimento.
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Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione In applicazione di secondo livelloquanto previsto nel vigente CCNL, territoriale e aziendale che resta integralmente valido con le parti stipulati il integrazioni contenute nel presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle articolo, è possibile apporre clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modificheflessibili, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificatalavorativa, rispetto a quella contrattualmente stabilitaed elastiche, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazioneprestazione lavorativa, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordatacon specifico patto scritto contenuto nei contratti a tempo parziale. Le parti concordano di elevare l’indennità annuale prevista dal vigente CCNL in relazione alle clausole flessibili a 150 euro lordi annue, indennità erogata in quote mensili di 12,5 euro lordi comprensiva di ogni istituto contrattuale o legale differito e non utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Le parti concordano che le ore di lavoro in aumento, pianificate e gestite espressamente a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazioneelastiche, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 a), e la maggiorazione forfetariamente forfettariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,535%+5%) , comprensiva di ogni altra maggiorazione e di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il TFR, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195115 del vigente CCNL. Le maggiorazioni previste dal presente articolo Tale maggiorazione, che non rientrano rientra nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono all’art.115 del CCNL, esclude il computo del compenso per la prestazione della retribuzione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche supplementare su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte Il collaboratore potrà chiedere la sospensione dell’applicazione di delle clausole flessibili elastiche e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabiliflessibili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un dando preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di una settimana, nei casi in cui al comma precedentesopravvengano gravi e comprovati motivi, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento unicamente dal momento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, cui sopravvengano e fino a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.quando permangano le seguenti documentate ragioni:
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Samples: Ipotesi Di Accordo Integrativo Aziendale Per I Dipendenti Delle Societa’
Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. N. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195187. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 187 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 190 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195187. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 187 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 151 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati Con riferimento alle normative vigenti il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole può essere svolto se- condo modalità flessibili relative alla variazione ed elastiche che consentano la variabilità della collocazione temporale del- la prestazione lavorativa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalità flessibili – anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della prestazione. La collocazione temporale durata della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto inizialmente pattuita. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche è giustificata dalla neces- sità di far fronte a quella contrattualmente stabilita, nel caso di specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, organizzativoproduttivo, produttivo organizzativo o sostitutivo. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorati- ve rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 25% annuo della prestazione già concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità flessibili od ela- stiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un com- ponente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle XX.XX. stipulanti, secondo quanto indi- cato dal lavoratore stesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non inte- gra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della colloca- zione della stessa, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuiteo elastiche ver- ranno maggiorate, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5del 10% da calcolare calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione globale mensile. Tale maggiorazione è comprensiva di fatto tutti gli i- stituti differiti, ivi compreso il trattamento di cui all’art. 195. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordatafine rapporto. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino determinano un incremento duraturo definitivo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 a), globale mensile e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,538% (35%+1,528%+10%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’artglobale mensile. 195. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articoloE’ riconosciuta al lavoratore, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.30 giorni, la facoltà di sospendere tempo- raneamente l’efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cinque mesi dal- la loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale accettazione rien- tranti nella seguente elencazione:
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Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nel limite massimo annuo pari al 30% del normale orario annuo concordato. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Il lavoratore può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo farsi assistere da un componente della R.S.A. o sostitutivoR.S.U. indicato dal lavoratore medesimo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195117 del c.c.n.l. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo definitivo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195 117 del CCNL c.c.n.l. secondo le modalità previste dall’artdall'art. 198 a)120, seconda parte e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,533,9% (35%+1,532,4% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195fatto. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5dell'1,5% previste dai commi 6 e 8 del dal presente articolo, a fronte dell’applicazione dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale Le maggiorazioni previste dal presente articolo, che non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all'art. 117 del c.c.n.l., escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole elastiche o flessibili su ogni altro istituto. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione Fermo restando l’obbligo di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità indicare nel contratto di lavoro sia la durata della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche lavorativa che la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modificheall’anno, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando sono le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale che possono concordare “clausole flessibili flessibili” relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195lavorativa. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono concordare essere stabilite anche “clausole elastiche elastiche” relative alla variazione in aumento della durata della prestazioneprestazione lavorativa. E’ necessario in entrambe le ipotesi il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore anche contestuale al contratto di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un incremento duraturo componente della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’artrappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. 195 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) L’esercizio da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno 2 giorni lavorativi oltre al diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi. A garanzia del lavoratore si attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le condizioni e le modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, nonché quelle in base alle quali può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa inizialmente concordatae i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. In assenza di contratti collettivi, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro puòe prestatore di lavoro possono concordare direttamente l’adozione di clausole elastiche o flessibili, nel rispetto di criteri individuati dal legislatore. Infine, si può porre in evidenza la possibilità di inserire clausole flessibili ed elastiche anche nei contratti di lavoro a sua voltatempo parziale e a termine, recedere dal patto con un preavviso per consentire una gestione flessibile dei rapporti di almeno un meselavoro in quei settori in cui si fa ampio ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato (turismo, agricoltura).
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Samples: www.provincia.cremona.it
Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. N. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195187. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 187 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 190 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195187. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 187 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 151 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 208 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 211 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 208 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 8 e 8 10 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 169 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazioneallavariazionedellacollocazionetemporaledellaprestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 208 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 211 lett. a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195208. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 208 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 8 e 8 10 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 169 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195187. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 187 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 190 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195187. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 187 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 157 151 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della Indica principi generali che la contrattazione di secondo livello, territoriale livello dovrà rispettare nel definire tali clausole e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche declina una disciplina transitoria e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel cedevole rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di a tale contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della xxxxxxxxx xxxxx prestazione lavorativa pattuita può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, modificata nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivosostitutivo xxx xxxxxx essere indicate xxxx’accordo tra datore e lavoratore. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195. CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA XXXX DI UN’ANALISI COMPARATA Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale misto si possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, prestazione entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro ordinarie svolte a seguito di clausole flessibili sono retribuite, per le sole ore in cui la variazione è effettuata, in misura non inferiore xxxx xxxx maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota oraria di retribuzione. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle di clausole elastiche che determino determinano un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno prestazione sono retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura xxxxx xxxxxx del 36,5% (35%+1,535% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istitutoretribuzione. In alternativa alle maggiorazioni alla maggiorazione dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili. Previste ipotesi specifiche (salute, da corrispondere altra attività, esigenze personali ex art. 175 ccnl) in cui il lavoratore può denunciare il patto. CCNL ALIMENTARISTA Art. 20 La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cosiddetto “misto” il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto e il corrispondente orario ordinario previsto per quote mensiliil personale a tempo pieno. L’eventuale rifiuto Saranno valutate le possibilità di reversibilità in MERCATO DEL LAVORO relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò xxxx compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere. L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo xxxxxxxx, xxxx comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del 5% del personale in forza a tempo pieno, ovvero del 3% nelle aziende fino a 100 dipendenti, alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo xxxxxxxx motivate dalla necessità di: […]. Nei casi in cui il lavoratore – il cui rapporto sia stato in precedenza trasformato – xxxxxx xx xxxxxxx al full time, l’azienda ove intenda procedere a nuove assunzioni per le stesse mansioni prenderà in considerazione in via prioritaria, ma non esclusiva, le richieste presentate per iscritto alla sottoscrizione Direzione. Clausole elastiche e flessibili Devono essere oggetto di specifico patto scritto. Se il datore intende avvalersi di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinarideve darne preavviso rispettivamente alla RSU e ai lavoratori interessati 5 giorni prima o ai lavoratori interessati 5 giorni prima. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto Le ore di lavoro così prestate sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a tempo parzialelivello aziendale. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali in xxx xxxx la maggiorazione di cui all’art. 157 del CCNL, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui sopra xxxx elevata al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese20%.
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Samples: Contratto Del Terziario Alla Luce Di Un’analisi Comparata