Common use of Coassicurazione Clause in Contracts

Coassicurazione. È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c. Nel caso di coassicurazione la società aggiudicataria delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60%. Sono, comunque, escluse dalla procedura le offerte che prevedano una ritenzione dei rischi inferiore al 100%. Saranno esclusi tutti i concorrenti per i quali ricorrano - nel caso di concorrenti costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) – situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti. La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante. L’impresa che risulterà aggiudicataria, nel caso dovesse far ricorso alla coassicurazione, si assumerà, quale impresa delegataria, in via esclusiva ogni e qualsiasi onere relativo all’intrattenimento dei rapporti contrattuali con la RAP S.p.A. e resterà vigente il vincolo di solidarietà tra le compagnie presenti nel riparto di coassicurazione. Resta, comunque, convenuto che la RAP S.p.A. potrà agire giudizialmente ed extragiudizialmente nei confronti di una o più coassicuratrici obbligate solidalmente fra loro per l’esecuzione del contratto di assicurazione. La compagnia aggiudicataria o la Compagnia Delegataria (in caso di aggiudicazione da parte di più Compagnie in coassicurazione), è tenuta ad emettere la polizza di assicurazione di cui al presente bando, che dovrà essere sottoscritta, per la Compagnia aggiudicataria, o dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei poteri necessari (analogamente in caso di Coassicurazione da parte di tutte le Coassicuratrici. Sono a carico della Compagnia aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula e/o l’emissione dei contratti di assicurazione. In caso di coassicurazione la Stazione Appaltante procederà ad effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in capo ad ogni coassicuratore. Possono partecipare alla gara gli operatori economici del settore in possesso dei seguenti requisiti: - di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; - di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del Codice; - di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b), del Codice; - di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lett. c), del Codice.

Appears in 1 contract

Samples: trasparenza.rapspa.it

Coassicurazione. È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c. Nel caso di coassicurazione la società aggiudicataria delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60%. Sono, comunque, escluse dalla procedura L’Assicurazione è ripartita tra le offerte che prevedano una ritenzione dei rischi inferiore al 100%. Saranno esclusi tutti i concorrenti per i quali ricorrano - nel caso di concorrenti costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) – situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, imprese appresso indicate secondo le previsioni di legge vigenti. La presentazione di offerta in forma singola o quote riportate: • Net Insurance Life S.p.A. in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola“Delegataria”, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusionecon quota al 50%; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante. L’impresa che risulterà aggiudicataria, nel caso dovesse far ricorso alla coassicurazione, si assumerà, quale impresa delegataria, in via esclusiva ogni e qualsiasi onere relativo all’intrattenimento dei rapporti contrattuali con la RAP • Avipop Vita S.p.A. e resterà vigente in qualità di “ Coassicuratrice”, con quota al 50%. Ciascun Assicuratore è tenuto alla Prestazione Assicurata in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il vincolo tramite di solidarietà tra le compagnie presenti nel riparto di coassicurazione. Resta, comunque, convenuto che la RAP Net Insurance Life S.p.A. potrà agire giudizialmente designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto dell’altra Coassicuratrice. Quest’ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed extragiudizialmente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di una o più coassicuratrici obbligate solidalmente fra loro gestione compiuti dalla Delegataria per l’esecuzione la gestione del contratto contratto, l’istruzione di assicurazionesinistri, la quantificazione della Prestazione Assicurata e l’esercizio del diritto di regresso, attribuendole a tal fine ogni facoltà ed autonomia, anche di natura transattiva, ivi compresa quella di incaricare fiduciari e legali in nome e per conto della Coassicuratrice. La compagnia aggiudicataria Delegataria è anche incaricata dalla Coassicuratrice dell’esazione dei premi o la Compagnia Delegataria (degli importi comunque dovuti dal Contraente in caso dipendenza del contratto, nonché di aggiudicazione da parte di più Compagnie in coassicurazione), è tenuta ad emettere la polizza di assicurazione di cui provvedere al presente bando, che dovrà essere sottoscritta, per la Compagnia aggiudicataria, o dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei poteri necessari (analogamente in caso di Coassicurazione da parte di tutte le Coassicuratricipagamento della Prestazione Assicurata. Sono a carico della Compagnia aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula e/o l’emissione dei contratti di assicurazione. In caso Ogni modifica agli accordi di coassicurazione richiede una stipulazione scritta e impegna ciascuna di esse dopo la Stazione Appaltante procederà ad effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in capo ad ogni coassicuratorefirma dell’atto relativo. Possono partecipare alla gara gli operatori economici del settore in possesso dei seguenti requisitiData ultimo aggiornamento: - di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; - di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del Codice; - di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b), del Codice; - di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lett. c), del Codice.21 gennaio 2015

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Morte a Capitale Decrescente a Premio Medio Unico Anticipato Abbinata a Prestiti Personali Rimborsabili Mediante Cessione Di Quote Di Pensione

Coassicurazione. È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c. Nel caso di coassicurazione la società aggiudicataria delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60%. Sono, comunque, escluse dalla procedura L’Assicurazione è ripartita tra le offerte che prevedano una ritenzione dei rischi inferiore al 100%. Saranno esclusi tutti i concorrenti per i quali ricorrano - nel caso di concorrenti costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) – situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, Imprese appresso indicate secondo le previsioni di legge vigenti. La presentazione di offerta in forma singola o quote riportate: • CARDIF ASSURANCE VIE - Rappresentanza Generale per l’Italia, in qualità di Incaricata, con quota al 40,66%; • POSTE VITA S.P.A. in qualità di Coassicuratrice, con quota al 59,34%. Ciascuna di esse è tenuta alle prestazioni assicurate in proporzione alla rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite di Cardif Assurance Vie Rappresentanza Generale per l’Italia, incaricata dal Contraente, all’uopo designata quale coassicuratrice delegante/delegataria incaricata. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Incaricata in nome e per conto dell’altra Coassicuratrice. L’incarico conferito ad una impresa è efficace per tutta la durata dell’assicurazione. La Coassicuratrice sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di mandante/mandataria preclude ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata per la presentazione gestione del contratto, l’istruzione di altre diverse offerte sinistri, la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà ed autonomia, anche di natura transattiva, ivi compresa quella di incaricare fiduciari e legali in forma singolanome e per conto della Coassicuratrice. L’ Incaricata è incaricata dalla Coassicuratrice della riscossione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, oppure in altro riparto contro rilascio delle relative quietanze e ove necessario del certificato di assicurazione, nonché di provvedere al pagamento degli indennizzi e al rimborso dei premi non goduti. Ogni modifica agli accordi di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa richiede una stipulazione scritta e impegna il Contraente e le Coassicuratrici solo dopo la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante. L’impresa che risulterà aggiudicataria, nel caso dovesse far ricorso alla coassicurazione, si assumerà, quale impresa delegataria, in via esclusiva ogni e qualsiasi onere relativo all’intrattenimento dei rapporti contrattuali con la RAP S.pfirma dell’atto relativo.A. e resterà vigente il vincolo di solidarietà tra le compagnie presenti nel riparto di coassicurazione. Resta, comunque, convenuto che la RAP S.p.A. potrà agire giudizialmente ed extragiudizialmente nei confronti di una o più coassicuratrici obbligate solidalmente fra loro per l’esecuzione del contratto di assicurazione. La compagnia aggiudicataria o la Compagnia Delegataria (in caso di aggiudicazione da parte di più Compagnie in coassicurazione), è tenuta ad emettere la polizza di assicurazione di cui al presente bando, che dovrà essere sottoscritta, per la Compagnia aggiudicataria, o dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei poteri necessari (analogamente in caso di Coassicurazione da parte di tutte le Coassicuratrici. Sono a carico della Compagnia aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula e/o l’emissione dei contratti di assicurazione. In caso di coassicurazione la Stazione Appaltante procederà ad effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in capo ad ogni coassicuratore. Possono partecipare alla gara gli operatori economici del settore in possesso dei seguenti requisiti: - di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; - di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del Codice; - di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b), del Codice; - di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lett. c), del Codice.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Della Pensione

Coassicurazione. È ammessa Qualora la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.cmedesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra gli assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori (1314). Nel Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari (521 c.n.). L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto (1903), entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza (1915). Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio (1914) o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore (533 c.n.). L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (1227, 1915). Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro (1907), anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (1932, 2031; 534 c.n.). L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivanti alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900 comma 3). L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato (2031). L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso (1910, 1913) o del salvataggio (1914) perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932). L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili (1203 n. 5, 1589). Salvo il caso di coassicurazione dolo, la società aggiudicataria delegataria surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati (404 ss.), dagli ascendenti, da altri parenti (74 ss.) o da affini (78) dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2240). L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve ritenere una quota maggioritaria pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (1229, 19001, 2952; 798 c.n.). L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede (1930, 2767; 1015 c.n.). Le spese sostenute per resistere all’azione del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60%danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Sono, comunque, escluse dalla procedura le offerte che prevedano una ritenzione dei rischi inferiore al 100%. Saranno esclusi tutti i concorrenti per i quali ricorrano - nel caso di concorrenti costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) – situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti. La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante. L’impresa che risulterà aggiudicatariaTuttavia, nel caso dovesse far ricorso alla coassicurazioneche sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si assumeràripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse (1932). L’assicurato convenuto dal danneggiato può chiamare in causa l’assicuratore. L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione (517 c.n.). L’assicurato, quale impresa delegataria, in via esclusiva ogni che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e qualsiasi onere relativo all’intrattenimento dei rapporti contrattuali con la RAP S.p.A. e resterà vigente il vincolo di solidarietà tra le compagnie presenti nel riparto di coassicurazione. Resta, comunque, convenuto che la RAP S.p.A. potrà agire giudizialmente ed extragiudizialmente nei confronti di una o più coassicuratrici obbligate solidalmente fra loro per l’esecuzione all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione (1896). La compagnia aggiudicataria I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto (1406 ss.). Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso (1890 comma 3, 1896, 1897, 1909). L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto (1373, 1897) con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata (2558 comma 2). Se è stata emessa una polizza all’ordine o la Compagnia Delegataria al portatore (in caso di aggiudicazione da parte di più Compagnie in coassicurazione1889), è tenuta ad emettere la polizza di assicurazione di cui al presente bandonessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, che dovrà essere sottoscritta, per la Compagnia aggiudicataria, o e così quest’ultimo come l’acquirente non possono recedere dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei poteri necessari contratto (analogamente in caso di Coassicurazione da parte di tutte le Coassicuratrici. Sono a carico della Compagnia aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula e/o l’emissione dei contratti di assicurazione. In caso di coassicurazione la Stazione Appaltante procederà ad effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in capo ad ogni coassicuratore. Possono partecipare alla gara gli operatori economici del settore in possesso dei seguenti requisiti: - di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; - di idoneità professionale di cui all’art. 83, 1407 comma 1, lett. a2), del Codice; - di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b), del Codice; - di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lett. c), del Codice.

Appears in 1 contract

Samples: www.giovannipanzeranotaio.it