Common use of Codice di comportamento e clausole anticorruzione Clause in Contracts

Codice di comportamento e clausole anticorruzione. L’impresa aggiudicataria, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del DPR 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti” dell’Azienda Provinciale per i servizi Sanitari, approvato con deliberazione del DG provinciale n. 494 di data 30/12/2014 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento xxx.xxxx.xx.xx, area “Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali – Atti generali”. A tal fine l’impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell’art. 17 del Codice di comportamento sopra richiamato. L’impresa aggiudicataria/affidataria, si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato articolo 2, può costituire causa di risoluzione del contratto. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. L’impresa aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L. n. 190/2012, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di APSS, che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso APSS. Fermo l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata. L’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei servizi o forniture. Ai sensi dell’art. 26 co. 3 della L.P. n 2/2016, l’aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice prima della stipula del contratto d’appalto, l’elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010m n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L’amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall’aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n.136 del 2010, e ne verifica l’avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e dal Piano Nazionale anticorruzione approvato dall’ANAC in data 11 settembre 2013, la ditta affidataria non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di APSS che abbiano esercitato negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso APSS. Ai sensi di quanto previsto dal punto 12 della Sezione B) “Tabella delle misure specifiche per la prevenzione della corruzione” del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 e Piano aziendale per la trasparenza, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, quale ad es. il Responsabile Unico del Procedimento o il funzionario referente. Qualsiasi quesito che una impresa intenda porre in merito alla gara (anche di contenuto tecnico) deve essere posto per iscritto e inviato all’indirizzo indicato negli atti di gara. L’Appaltatore s’impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art.1, comma 9, punto e) della L. n. 190/2012. Il Piano di prevenzione della corruzione e il Codice di comportamento sono disponibili in internet al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx cliccando su documenti operativi vigenti.

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Codice di comportamento e clausole anticorruzione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 83 del 31 gennaio 2019, l’appaltatore sarà tenuto nell’esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. L’impresa aggiudicataria, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del DPR 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti” dell’Azienda Provinciale per i servizi Sanitaridella Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione del DG della Giunta provinciale n. 494 1217 di data 30/12/2014 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento xxx.xxxx.xx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, area “Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali – Atti generali”. A tal fine l’impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell’art. 17 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. L’impresa aggiudicataria/affidataria, si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato articolo 2, può costituire causa di risoluzione del contratto. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. L’impresa aggiudicatariaAi sensi di quanto previsto al “CAPO VI – IL SISTEMA AMMINISTRATIVO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DELLA CORRUZIONE - Sezione III Misure specifiche di prevenzione della corruzione per le strutture a maggior rischio corruttivo”, ai sensi e per gli effetti art. 9, comma 2 del Piano Anticorruzione della Provincia Autonoma di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42Trento 2019-2021, lett. l) dell’art. 1 della L. n. 190/2012, dichiara di i concorrenti si impegnano a non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di APSS, che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per ricercare il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso APSScontatto confidenziale con i soggetti competenti. Fermo l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata. L’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei servizi o forniture. Ai sensi dell’art. 26 co. 3 della L.P. n 2/2016, l’aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice prima della stipula del contratto d’appalto, l’elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010m 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L’amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall’aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n.136 del 2010, e ne verifica l’avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e dal Piano Nazionale anticorruzione approvato dall’ANAC in data 11 settembre 2013, la ditta affidataria non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di APSS che abbiano esercitato negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso APSS. Ai sensi di quanto previsto dal punto 12 della Sezione B) “Tabella delle misure specifiche per la prevenzione della corruzione” del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 e Piano aziendale per la trasparenza, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, quale ad es. il Responsabile Unico del Procedimento o il funzionario referente. Qualsiasi quesito che una impresa intenda porre in merito alla gara (anche di contenuto tecnico) deve essere posto per iscritto e inviato all’indirizzo indicato negli atti di gara. L’Appaltatore s’impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art.1, comma 9, punto e) della L. n. 190/2012. Il Piano di prevenzione della corruzione e il Codice di comportamento sono disponibili in internet al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx cliccando su documenti operativi vigenti.

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Codice di comportamento e clausole anticorruzione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 comma 2 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 45 del 29 gennaio 2016, l’appaltatore sarà tenuto nell’esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. L’impresa aggiudicataria, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del DPR 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti” dell’Azienda Provinciale per i servizi Sanitaridella Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione del DG della Giunta provinciale n. 494 1217 di data 30/12/2014 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento xxx.xxxx.xx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, area “Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali – Atti generali”. A tal fine l’impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell’art. 17 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. L’impresa aggiudicataria/affidataria, si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato articolo 2, può costituire causa di risoluzione del contratto. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. L’impresa aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L. n. 190/2012, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di APSS, che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso APSS. Fermo l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata. L’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei servizi o forniture. Ai sensi dell’art. 26 co. 3 della L.P. n 2/2016, l’aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice prima della stipula del contratto d’appalto, l’elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010m n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L’amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall’aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n.136 del 2010, e ne verifica l’avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e dal Piano Nazionale anticorruzione approvato dall’ANAC in data 11 settembre 2013, la ditta affidataria non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di APSS che abbiano esercitato negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso APSS. Ai sensi di quanto previsto dal punto 12 della Sezione B) “Tabella delle misure specifiche per la prevenzione della corruzione” del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 e Piano aziendale per la trasparenza, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, quale ad es. il Responsabile Unico del Procedimento o il funzionario referente. Qualsiasi quesito che una impresa intenda porre in merito alla gara (anche di contenuto tecnico) deve essere posto per iscritto e inviato all’indirizzo indicato negli atti di gara. L’Appaltatore s’impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art.1, comma 9, punto e) della L. n. 190/2012. Il Piano di prevenzione della corruzione e il Codice di comportamento sono disponibili in internet al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx cliccando su documenti operativi vigenti.

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Codice di comportamento e clausole anticorruzione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 comma 2 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 45 del 29 gennaio 2016, l’appaltatore sarà tenuto nell’esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. L’impresa aggiudicataria, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del DPR 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti” dell’Azienda Provinciale per i servizi Sanitaridella Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione del DG della Giunta provinciale n. 494 1217 di data 30/12/2014 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento xxx.xxxx.xx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, area “Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali – Atti generali”. A tal fine l’impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell’art. 17 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. L’impresa aggiudicataria/affidataria, si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato articolo 2, può costituire causa di risoluzione del contratto. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. L’impresa aggiudicatariaAi sensi di quanto previsto al “CAPO VI – IL SISTEMA AMMINISTRATIVO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DELLA CORRUZIONE - Sezione III Misure specifiche di prevenzione della corruzione per le strutture a maggior rischio corruttivo”, art. 9, comma 2 del Piano Anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2018-2020, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato nel bando quale Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all’espletamento della procedura di cui al comma 16 ter dell’art. 53 gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il Responsabile del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L. n. 190/2012, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di APSS, che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso APSSProcedimento dell’Ente. Fermo l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata. L’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei servizi o forniture. Ai sensi dell’art. 26 co. 3 della L.P. n 2/2016, l’aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice prima della stipula del contratto d’appalto, l’elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010m n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L’amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall’aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n.136 del 2010, e ne verifica l’avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e dal Piano Nazionale anticorruzione approvato dall’ANAC in data 11 settembre 2013, la ditta affidataria non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di APSS che abbiano esercitato negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso APSS. Ai sensi di quanto previsto dal punto 12 della Sezione B) “Tabella delle misure specifiche per la prevenzione della corruzione” del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 e Piano aziendale per la trasparenza, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, quale ad es. il Responsabile Unico del Procedimento o il funzionario referente. Qualsiasi quesito che una impresa intenda porre in merito alla gara (anche di contenuto tecnico) deve essere posto per iscritto e inviato all’indirizzo indicato negli atti di gara. L’Appaltatore s’impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art.1, comma 9, punto e) della L. n. 190/2012. Il Piano di prevenzione della corruzione e il Codice di comportamento sono disponibili in internet al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx cliccando su documenti operativi vigenti.

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