METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Norme di riferimento Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: II.2.2) Opzioni:
Obblighi del Cliente 8.1 Fatto salvo quanto diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali e/o nella Documentazione Tecnico –Economica il Cliente si obbliga a: - non utilizzare il Servizio per scopi diversi rispetto a quelli dallo stesso Cliente dichiarati a Vodafone nel Contratto; - 1.1 Le SIM potranno essere utilizzate solo nell`ambito degli apparati IoT per cui sono state fornite al Cliente, con conseguente divie- to di utilizzo in altri apparati e/o device. L`utilizzo delle SIM in altri apparati potrebbe comportare costi aggiuntivi a causa del traffico extra soglia, costi che il Cliente si obbliga sin d’ora a sostenere. - non effettuare manomissioni e/o interventi, direttamente o tramite personale non espressamente autorizzato da Vodafone, su- gli Apparati/Prodotti e/o prodotti software di proprietà di Vodafone, concessi in uso ovvero a disposizione del Cliente ad altro titolo; - non divulgare, direttamente o indirettamente anche tramite il proprio personale, password e/o login e/o modalità di accesso ai Servizi; - non copiare in tutto o in parte i programmi di software compresi nel Servizio sia in forma stampata che in forma leggibile dall’ela- boratore; - non porre in essere alcuna azione che possa compromettere la sicurezza dei sistemi, degli apparati e/o della Piattaforma e/o del Portale cui il Cliente abbia accesso tramite il Servizio; - non fornire attraverso il Servizio contenuti e/o qualunque altro tipo di materiale contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume o comunque tale da ledere qualunque diritto di terzi, impegnandosi a tenere indenne Vodafone da qualsivoglia pregiudizio che dovesse a quest’ultima a derivare da azioni e/o pretese di terzi fatte valere a causa dei Contenuti e/o altro materiale da esso fornito; - non fornire e non veicolare attraverso il Servizio contenuti che siano contrari alle disposizioni normative in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia di cui alla Legge n. 38/2006; - non fornire e non veicolare attraverso il Servizio contenuti che rappresentino od incitino alla violenza e/o che incitino in modo espresso e/o subliminale, all’odio o ad atteggiamenti di intolleranza e discriminazione basati su differenze di razza, sesso, religione, cultura, nazionalità, salute o che in generale possano nuocere allo sviluppo psichico o morale del minore; - non fornire e non veicolare attraverso il Servizio contenuti che adottino un linguaggio volgare, offensivo ed irriverente o che in modo offensivo facciano riferimento a problemi inerenti le disabilità, il disadattamento sociale, il disagio psichico in età evolutiva; - laddove previsto, costruire/personalizzare il proprio sito in conformità alle norme poste a tutela dell’ordine pubblico e del buon costume, e comunque in modo da non ledere l’immagine di Vodafone e Vodafone Business; - comunicare tempestivamente le informazioni necessarie a Vodafone per l’attivazione del Servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parametri, istruzioni, procedure, specifiche tecniche. 8.2 Il Cliente non può utilizzare il Servizio: i) in violazione delle leggi vigenti; ii) in modo da creare turbativa a terzi o malfunzionamento della rete; iii) o in modo da abusare dell’offerta commerciale relativa al Servizio o dello stesso Servizio tramite un suo utilizzo non conforme al presente Contratto e delle eventuali Licenze. 8.3 Il Cliente garantisce che tutte le informazioni e i suoi contenuti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, testi, dati, notizie, segni distintivi, immagini, suoni nonché i diritti di proprietà intellettuale e industriale da esso detenuti sulle suddette informazioni, non comportano violazione di diritti di terzi, sia in Italia che all’estero, in quanto il Cliente stesso è titolare esclusivo o licenziatario dei pre- detti diritti di privativa. Il Cliente garantisce altresì che le suddette informazioni, contenute e/o trattate nei sistemi messi a disposizione da Vodafone nell’ambito del Servizio, sono nella sua legittima disponibilità. Il Cliente mantiene la titolarità delle informazioni suddette assumendo ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto delle medesime e alle eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e altre lesioni di diritti altrui, manlevando e tenendo indenne Vodafone da ogni obbligo e/o onere di ac- certamento e/o di controllo al riguardo. È pertanto espressamente esclusa ogni responsabilità di Vodafone in ipotesi di pubblicazione e/o diffusione delle suddette informazioni attraverso gli apparati messi a disposizione del Cliente. Il Cliente inoltre manleverà e terrà indenne Vodafone, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, dalle rivendicazioni legali, dalle responsabilità, dalle perdite e dai danni pre- tesi da qualsiasi persona, sia fisica (ivi compreso il personale del Cliente) che giuridica, che siano ad essa rivolte ovunque nel mondo a seguito di legittime rivendicazioni di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri di proprietà del Cliente. 8.4 Vodafone ha la facoltà di sospendere immediatamente la fornitura del Servizio, senza preavviso, qualora il Cliente ne faccia l’uso improprio indicato nei precedenti Articoli 9.1,9.2,9.3 dandone, se del caso, idonea comunicazione alle autorità competenti. 8.5 L’utilizzo del Servizio fornito da e con altre infrastrutture, sia nazionali che estere è soggetto alle limitazioni e alle responsabilità stabilite da ciascun gestore ovvero operatore internazionale che eroga il Servizio stesso, in conformità alla legislazione vigente nei singoli Stati ospitanti detti gestori/operatori, alla normativa internazionale applicabile in materia, nonché ai regolamenti di utilizzo delle infrastrutture interessate. 8.6 Il Cliente è sempre tenuto a comunicare immediatamente a Vodafone la richiesta di interventi sui propri Apparati/Prodotti, sui ter- minali e/o sul software per la corretta prestazione del Servizio. Gli eventuali danni arrecati alle apparecchiature di proprietà di Vodafo- ne ma a disposizione del Cliente ad altro titolo, ovvero alla Piattaforma o al Portale, causati in conseguenza della mancata tempestiva comunicazione, saranno considerati di esclusiva responsabilità del Cliente. Pertanto in tali casi, ove da detti danni si verificassero dei malfunzionamenti o delle interruzioni nella fornitura del Servizio, Vodafone non potrà esserne considerata responsabile. 8.7 Il Cliente è consapevole che Vodafone non può esercitare un controllo sui contenuti delle informazioni e/o dei dati che transitano sulla rete, sulla Piattaforma e sul Portale ed eventualmente conservate presso i propri Data Center, anche per effetto della crittografia delle stesse applicata all’origine dal Cliente. Pertanto Vodafone non è responsabile dei contenuti di qualunque natura che siano stati inviati/ricevuti dal Cliente e/o immessi o conservati sulle infrastrutture rese disponibili con il Servizio. 8.8 Qualora il Servizio preveda che il Cliente effettui autonomamente da remoto l’inserimento e/o l’aggiornamento dei dati e/o in- formazioni immesse nella Piattaforma a sua disposizione, il Cliente prende atto e accetta che Vodafone non effettua né potrebbe effettuare alcun controllo su tali dati e/o informazioni. Pertanto, il Cliente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessa- rie alla protezione dei dati e/o informazioni immesse sulla Piattaforma e ad ottemperare autonomamente e direttamente a tutte le disposizioni normative in materia di protezione di dati personali. 8.9 Il Cliente si obbliga ad imporre ai propri Utenti il rispetto delle stesse obbligazioni che il medesimo assume col Contratto e sarà responsabile, manleverà e manterrà indenne Vodafone per le loro inadempienze. 8.10 È responsabilità del Cliente provvedere ad effettuare periodicamente nel corso della durata del Contratto un back-up dei dati e contenuti immessi dal Cliente stesso e dagli Utenti nelle infrastrutture hardware e software con cui Vodafone eroga il Servizio. 8.11 Il Cliente si obbliga ad aggiornare i propri software, apparati e Sistemi secondo le configurazioni consigliate e manutenute dai rispettivi fornitori/produttori. Qualora il Cliente non provveda agli aggiornamenti necessari entro i termini fissati e resi noti dai rispettivi fornitori/produttori, Vodafone si riserva il diritto di interrompere il Servizio ai sensi del successivo Articolo Art. 13. 8.12 Il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che possano essere poste a suo carico in relazione all’utilizzo del Servizio. 8.13 Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso del Servizio da parte di terzi. Parimenti, Vodafone non sarà responsabile per qualsiasi danno o perdita subite dal Cliente o da terzi in caso di qualunque uso illecito, improprio o non autorizzato del Servizio av- venuto anche a seguito dell’accesso agli strumenti di autenticazione al Servizio da parte di terzi e/o a seguito della perdita delle credenziali di accesso. 8.14 Al Cliente è consentito rivendere, distribuire, fornire o concedere in sublicenza i Servizi agli Utenti (ciascuna di tali azioni costitu- isce una “Rivendita”). Per ciascuna Rivendita, il Cliente: i) sarà responsabile, come tra il Cliente e Vodafone, dell’uso e di tutte le operazioni degli Utenti riguardanti i Servizi; ii) richiederà a ciascun Utente di impegnarsi per iscritto a non utilizzare impropriamente i Servizi e ad adempiere agli obblighi esposti nel presente Contratto di Servizi esplicitamente o implicitamente riferiti agli Utenti; iii) non renderà agli Utenti alcuna dichiarazione o garanzia, né offrirà indennizzi o assumerà impegni per conto di Vodafone; iv) sarà responsabile di ottenere e mantenere valide tutte le licenze, i permessi, le decisioni, le istruzioni e le dichiarazioni ministeriali nonché le altre autorizzazioni governative necessarie alla Rivendita; v) osserverà tutte le leggi e i regolamenti applicabili alla Rivendita; e vi) rimborserà a Vodafone eventuali costi e spese da questa sostenuti a seguito di violazioni della presente clausola da parte del Cliente.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO
Fatturazione e modalità di pagamento L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente Contratto. La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del Contratto: e-mail – Pec Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. L’Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese. In caso di applicazione delle penali, l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione. In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun ordinativo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
Congedi per la formazione 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate. 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. 4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5. 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso. 6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto. 7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.