Collaborazione Clausole campione

Collaborazione. L’esatto adempimento del Contratto e la corretta prestazione del Servizio presuppongono una fattiva e costante collaborazione in buona fede tra le Parti. Pertanto, ciascuna Parte è tenuta: - ad impegnarsi attivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto; - ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa pregiudicare e/o ostacolare l’adempimento degli obblighi dell’altra Parte; - a fornire, entro una data stabilita di comune accordo, tutte le informazioni e i documenti necessari per l’esecuzione del Contratto; e - ad avvisare l’altra il più rapidamente possibile in caso di difficoltà e concordare la migliore soluzione possibile nel più breve tempo possibile. Le Parti si riuniranno con la frequenza necessaria per garantire la regolare esecuzione del Contratto e segnatamente per verificare l’esatta e corretta prestazione del Servizio. In particolare, il Cliente è responsabile della comunicazione a Cegid di (i) tutte le informazioni relative al Cliente necessarie per la corretta prestazione dei Servizi erogati e (ii) eventuali difficoltà di cui venga a conoscenza o delle difficoltà che siano ragionevolmente prevedibili durante l’esecuzione dei Servizi in virtù della conoscenza che il Cliente ha del proprio settore di attività. Inoltre, il Cliente si avvarrà di Utenti competenti, qualificati e formati per tutta la durata del Contratto.
Collaborazione. Il Fornitore é tenuto a collaborare in ogni modo con il Factor, fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei Debitori ceduti, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con i Xxxxxxxx offerti in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti. A semplice richiesta del Factor il Fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di factoring, nonché sottoscrivere ogni documento che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, utile per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.
Collaborazione. La protezione dei dati che riguardano l’assicurato e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza; le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci miglioramenti presso i riferimenti del titolare come sopra indicato.
Collaborazione. Il Fornitore sarà tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Factor, fornendogli d’iniziativa ogni notizia di rilievo circa la solvibilità dei Debitori e, in genere, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale, nonché eventuali rapporti pregressi e controversie in corso, anche non attinenti il rapporto commerciale. A semplice richiesta del Factor il Fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili relative ai Crediti oggetto di Cessione, delle comunicazioni bancarie di accredito del corrispettivo e delle eventuali garanzie nonché formalizzare e sottoscrivere ogni atto e/o documento utile per l’incasso, anche in via giudiziale o stragiudiziale, dei Crediti stessi e delle somme accessorie nonché per l’attribuzione della data certa ai pagamenti del corrispettivo.
Collaborazione. 1 La rappresentanza dei lavoratori collabora con la direzione dell’impresa in base al principio della buona fede. L’impresa sostiene la rappresentanza dei lavo- ratori nell’esercizio delle sue competenze e dei suoi obblighi.
Collaborazione. II personale dipendente dall'impresa appaltatrice provvederà a segnalare al COMUNE DI TRECASE quelle circostanze e fatti rilevati nell'espletamento del proprio compito che possano impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento del servizio adoperandosi nello stesso tempo all'eliminazione degli stessi. L’Appaltatore è inoltre tenuto a collaborare con gli uffici comunali per assicurare un’adeguata assistenza tecnica e legislativa (compresa l’assistenza per la denuncia annuale M.U.D.), sia nei rapporti con gli organismi esterni preposti dalla Normativa Vigente, sia nell’ambito dell’organizzazione interna dell’Ente stesso, al fine di garantire un servizio funzionale e rispondente in tutti i suoi aspetti alle norme vigenti. All’uopo, la ditta appaltatrice ha l’onere di individuare un consulente a disposizione del Comune di TRECASE. L’Appaltatore, è obbligato a cooperare con il Comune di TRECASE per il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi, fissati in ottemperanza al D.Lgs 22/97 art. 24 e s.m.i. Verrà fornito, con cadenza mensile, all’Amministrazione Comunale, il resoconto dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata conferiti agli impianti di recupero, oltre alle copie delle bolle dell’avvenuto conferimento, i formulari di identificazione rifiuti delle acque di lavaggio provenienti dalle lavacassonetti, smaltite in idonei impianti. AI termine di ogni anno solare verrà effettuata la verifica del raggiungimento degli obiettivi precedenti, calcolando il rapporto percentuale tra il totale dei rifiuti raccolti in modo differenziato ed il totale dei rifiuti raccolti nel Comune.
Collaborazione. Per l’espletamento delle funzioni assunte con il presente accordo, la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Trapani e il Comune di Castellammare del Golfo assicurano una idonea utilizzazione del proprio personale in relazione ai compiti ed alle attività che devono essere svolti in attuazione dell’Accordo stesso, compatibilmente con la relativa dotazione di risorse umane, impegnandosi, reciprocamente, a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività ripartite per l’attuazione del presente accordo. La presente convenzione è impegnativa per il L.C.C. di Trapani dalla data di sottoscrizione e diverrà vincolante, per la Regione, a partire dalla data del decreto di approvazione della stessa da parte dell'Assessore per le Infrastrutture e per la Mobilità, per tutta la durata delle attività connesse alla realizzazione dell'intervento previsti all'art.1 di competenza del L.C.C. di Trapani, fermi restando gli obblighi richiamati e quelli prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale che impegnano le parti anche dopo la conclusione dell’operazione. Alle parti è consentito il recesso unilaterale anticipato dal presente Accordo, in qualunque momento, per sopravvenute valutazioni o per nuove esigenze connesse con la propria organizzazione, previo preavviso non inferiore a centottanta giorni.
Collaborazione. Per l’espletamento delle funzioni assunte con il presente accordo, la Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Trapani, assicurano una idonea utilizzazione del proprio personale in relazione ai compiti ed alle attività che devono essere svolti in attuazione dell’Accordo stesso, compatibilmente con la relativa dotazione di risorse umane, impegnandosi, reciprocamente, a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività ripartite per l’attuazione del presente accordo. La presente convenzione è impegnativa per il L.C.C. di Trapani dalla data di sottoscrizione e diverrà vincolante per la Regione a partire dalla data del decreto di approvazione della stessa da parte della Presidenza della Regione e solo dopo l'apposizione del visto di competenza da parte degli organi preposti sul medesimo decreto, per tutta la durata delle attività connesse con la realizzazione degli interventi previsti nel “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” di competenza del L.C.C. di Trapani dell’intervento, xxxxx restando gli obblighi richiamati e quelli prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale che impegnano le parti anche dopo la conclusione dell’operazione. Alle parti è consentito il recesso unilaterale anticipato dal presente Accordo, in qualunque momento, per sopravvenute valutazioni o per nuove esigenze connesse con la propria organizzazione, previo preavviso non inferiore a centottanta giorni.
Collaborazione. Qualora l’attività didattica sia svolta da:
Collaborazione. 44.1. Le parti si obbligano reciprocamente, ciascuna per propria competenza, a mantenere durante tutto il rapporto inerente il presente Contratto un comportamento ispirato ai canoni di lealtà e correttezza.