Indennizzo Clausole campione

Indennizzo. Lei accetta di indennizzare, difendere e manlevare noi, da e contro qualsiasi reclamo, responsabilità, danni, perdite e spese, relative alla sua violazione di questi termini e condizioni, e le leggi applicabili, compresi i diritti di proprietà intellettuale e diritti di privacy. Ci rimborserà prontamente per i nostri danni, perdite, costi e spese relativi a o derivanti da tali reclami.
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
Indennizzo. La somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice, in base ad una Copertura prevista dalle polizze, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo del Contratto Conto Revolving e/o Carta di Credito: • nel caso di Infortunio, alla data di accadimento dell’infortunio che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della competente diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo del Conto Revolving; per le Carte di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla data del Sinistro. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Assicurato dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
Indennizzo. In caso di sinistro, la Compagnia liquiderà una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea. L’indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo al termine del periodo di franchigia di 60 giorni e successivamente verrà liquidato ogni 30 giorni consecutivi nel perdurare dello stato di inabilità. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito al momento della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà ricalcolata moltiplicando la rata del Mutuo o Apertura di credito in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Mutuo o Apertura di credito erogato o del debito residuo in caso di Mutuo o Apertura di credito in essere.
Indennizzo. La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Indennizzo. 1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 6, punti 1.1 e 1.2):
Indennizzo a seguito della morte dell’Assicurato in conseguenza di un infortunio (anche se l’evento si verifichi entro due anni dalla data del sinistro avvenuto durante la validità della polizza), la Società corrisponde: - un indennizzo, in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari, pari all’importo della Caparra confirmatoria versata al proprietario dell’immobile ed indicata nella scheda di Certificato di polizza con il massimo di €. 20.000,00 (ventimila euro) e il minimo di €.5.000 (cinquemila); - un ulteriore indennizzo, in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari, pari all’importo della Commissione di Intermediazione Immobiliare versata all’Agente Immobiliare ed indicata nella scheda di Certificato di polizza con il massimo di €. 20.000,00 (ventimila euro) e il minimo di €.5.000 (cinquemila). Altrimenti, in caso di mancato versamento della Commissione di Intermediazione Immobiliare da parte dell’Assicurato, l’Agente Immobiliare, che ha trattato ed emesso il Preliminare di Acquisto, riceve direttamente dalla Società, a seguito di delega irrevocabile di pagamento di cui al successivo Art. 24 (concessa dal Contraente/ Assicurato alla Società all’atto della sottoscrizione della Assicurazione), un indennizzo pari alla Commissione di Intermediazione Immobiliare pattuita con il massimo di €. 20.000,00 (ventimila euro) e il minimo di €.5.000 (cinquemila) come risultante dalla scheda di Certificato di Polizza. Resta fermo il limite d’Indennizzo di cui all’Art.4 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.