We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Indennizzo Clausole campione

Indennizzo. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Indennizzo. Lei accetta di indennizzare, difendere e manlevare noi, da e contro qualsiasi reclamo, responsabilità, danni, perdite e spese, relative alla sua violazione di questi termini e condizioni, e le leggi applicabili, compresi i diritti di proprietà intellettuale e diritti di privacy. Ci rimborserà prontamente per i nostri danni, perdite, costi e spese relativi a o derivanti da tali reclami.
Indennizzo. Nel caso in cui all'Assicurato venga accertata (anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione) un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, entro 2 anni dall’infortunio o in un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di diagnosi della Malattia, CNP garantisce, fermo restando i massimali di cui all’art. 4, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari: › in caso di Invalidità Permanente Totale derivante da malattia, all’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito risultante alla data della richiesta di certificazione medica che attesta l’invalidità totale permanente presentata agli enti competenti; › in caso di invalidità permanente totale derivante da infortunio, al doppio dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio; › in caso di invalidità permanente totale derivante da incidente stradale, al triplo dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero prima della data della richiesta di certificazione medica che attesta l’invalidità totale permanente da malattia presentata agli enti competenti; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato ovvero al capitale residuo del Mutuo o Apertura di credito al momento della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato ovvero il capitale residuo del Mutuo o Apertura di credito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà ricalcolata moltiplicando il debito residuo del Mutuo o Apertura di credito al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare erogato.
Indennizzo. La somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice, in base ad una Copertura prevista dalle polizze, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Indennizzo. 1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 6, punti 1.1 e 1.2): 1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 6, 1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro (danno a valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stesso. 1.1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente. 1.1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente, il limite massimo del rimborso è il valore venale. 1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 6, 1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore venale. 1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 6, 1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 2. Per merci e provviste (art.6, punto 1.3) 2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sin...
Indennizzo. In caso di mancata risoluzione di qualsiasi tipo di segnalazione (remota o in sede) e/o di risoluzione oltre la tempistica prevista da SLA contrattuali, il cliente ha diritto a richiedere un indennizzo, pari al canone di 1 mese del servizio sottoscritto.
Indennizzo. Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata del Prestito Personale, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Prestito Personale originario o ridefinito a seguito dell’utilizzo delle Opzioni del Prestito oppure a seguito di estinzione parziale del Prestito Personale con rimborso del Premio. Un ulteriore Indennizzo, pari al precedente, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. In caso di continuazione di un Sinistro per Perdita di Impiego Involontaria successivamente all’esercizio dell’Opzione di Ricarica, sarà corrisposto un Indennizzo calcolato sulla base del piano di ammortamento precedente l’utilizzo dell’opzione. Qualora, ai sensi del precedente Art. 1.11.1 lett. b.2), l’Assicurato decida di non modificare l’Assicurazione esistente, l’Indennizzo di rata per Perdita di Impiego sarà calcolato sulla base del piano di ammortamento del Prestito Personale in essere precedentemente all’attivazione dell’opzione. CPI PRESTITI DIPENDENTI PRIVATI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 02/2020 Mod. BU2769/07
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
Indennizzo. A. Tu/Voi riconosci/riconoscete, accetti/accettate e garantisci/garantite che il Software Seqrite non permetta a qualsiasi direttore, lavoratore, agente, partner, distributore, di essere soggetto a qualsiasi reclamo contro spese, azioni legali, costi, domande, giudizi fatti da te/Voi e/o da qualsiasi terza parte per qualunque conseguenza diretta, indiretta, accidentale, speciale, punitiva e/o danni esemplari inclusi, ma non limitati a danni causati per perdite di guadagni, danni per perdite di informazioni riservate, fallimenti per mancato rispetto di obbligo legale di diligenza in buona fede, perdite economiche/speculative, perdite per interruzione degli affari, avviamento, danni e perdite di dati o programmi, o altre perdite di beni intangibili (incluso se Seqrite è stato avvisato della possibilità di tali danni), verso la massima estensione permessa dalla legge: i. Verificare insieme all’utilizzo del tuo/vostro software; ii. La tua/vostra negligenza oppure inabilità nell’uso del software oppure del supporto; iii. Qualsiasi contesa tra tu/Voi e una terza parte in riferimento all’utilità di questo software; iv. La tua/vostra violazione di qualsiasi diritto o di qualunque altra persona e/o entità; v. La tua/vostra infrazione di questo accordo; vi. La tua/vostra violazione di qualsiasi misura sotto qualunque legge/statuto/azioni in India oppure all’estero; vii. Il fallimento di Seqrite per fornire il servizio di supporto oppure qualsiasi altra informazione/servizio. B. Questa limitazione sarà applicata a tutte le cause di azione se insorte in giustizia o torto, incluso ma non limitato a violazioni del contratto, violazioni della garanzia, negligenza, responsabilità stringenti, travisamento e alla presente versione di Seqrite e/o i suoi direttori, dipendenti, agenti, distributori tutte le obbligazioni per le quali le responsabilità eccedono le limitazioni dichiarate nel presente documento. C. Nell’azione, Seqrite e/o i suoi direttori, agenti, dipendenti, distributori sono ritenuti responsabili, tu/Voi comprendete e accettate che la responsabilità di Seqrite e/o dei suoi direttori, agenti, dipendenti, distributori è limitata soltanto fino e non oltre il Canone di Licenza sostenuto in ogni caso da te/Voi per l’acquisizione del software da Seqrite e da i suoi distributori/agenti. Questa Clausola deve mantenersi tale fino al termine di questo Accordo.
Indennizzo. La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.