Indennizzo. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Indennizzo. Lei accetta di indennizzare, difendere e manlevare noi, da e contro qualsiasi reclamo, responsabilità, danni, perdite e spese, relative alla sua violazione di questi termini e condizioni, e le leggi applicabili, compresi i diritti di proprietà intellettuale e diritti di privacy. Ci rimborserà prontamente per i nostri danni, perdite, costi e spese relativi a o derivanti da tali reclami.
Indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo è effettuato all’Assicurato entro 30 giorni dal termine costitutivo del sinistro. Nel caso in cui le procedure siano state seguite dall’Assicurato, il pagamento dell‘indennizzo è subordinato alla condizione che l’Assicurato abbia fornito la documentazione a riprova del riconoscimento del credito da parte del Cliente, dei recuperi eventualmente conseguiti, dell’infruttuosità delle azioni di recupero svolte in via stragiudiziale, nel caso di crediti di importo complessivo uguale o inferiore a quello indicato nelle Condizioni Particolari di polizza, o degli atti legali compiuti (decreto ingiuntivo esecutivo e/o notifica dell'atto di precetto) in tutti gli altri casi. Nelle sole ipotesi di procedure concorsuali, o procedure equivalenti all’estero, l’indennizzo è effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione all’Assicuratore -a seconda della procedura concorsuale in corso- della domanda di insinuazione al passivo, della copia della lettera circolare del Commissario preposto, della dichiarazione di voto/credito o di analoga documentazione finalizzata al riconoscimento del credito. Resta fermo che l'Assicurato deve documentare all’Assicuratore, entro 15 giorni dalla ricezione, il riconoscimento del credito ed i recuperi eventualmente conseguiti. Sulla base della garanzia accordata e degli eventuali recuperi si determina la perdita assicurata alla quale viene applicata la Percentuale di Copertura stabilita. La liquidazione dell’indennizzo resta sospesa se il credito assicurato è oggetto di una contestazione. In questo caso -fermi restando i termini costitutivi del sinistro- l’indennizzo sarà corrisposto entro 30 giorni dalla conoscenza formale dell’Assicuratore del riconoscimento del credito assicurato da parte del Cliente oppure del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva favorevole all’Assicurato, sempre che venga fornita la documentazione che dimostri l’apposizione sul titolo di una formula esecutiva idonea a consentire l’immediata esecuzione nel Paese ove risiede il Cliente; resta fermo che l’onere dell’esecuzione rimane in capo all’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato non si attivi ai fini dell’esecuzione del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva di cui sopra è tenuto a restituire all’Assicuratore, a semplice richiesta, gli importi ricevuti a titolo di indennizzo. Se, dopo il pagamento di un indennizzo, viene rilevato che la copertura non avrebbe dovuto trovare applicazione, l'Assicurato si impegna a ...
Indennizzo. La somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice, in base ad una Copertura prevista dalle polizze, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Indennizzo. La Compagnia riconosce in favore dell’Assicurato l’Indennizzo, ovvero una quota delle Perdite per pasto al netto della Franchigia. La Perdita per pasto sarà calcolata dalla Compagnia a partire dalle informazioni fornite dall’Assicurato in fase di quotazione, ovvero dal numero di coperti privi di qualsiasi protezione dalle precipitazioni piovose dei quali l’Assicurato dispone e dal fatturato medio atteso dallo stesso per ciascuno di questi coperti e per ciascun Pasto assicurato, con la possibilità di differenziare tra Pasti assicurati. In fase di quotazione, l’Assicurato può scegliere di assicurare una quota della Perdita per pasto, che costituirà l’Indennizzo per pasto, trattenendo la quota restante del rischio (per ulteriori dettagli si veda l’art. 2.6 – Criteri di determinazione del valore assicurato). A titolo esemplificativo, consideriamo un Assicurato che scelga l’opzione “Pranzi & Cene”, selezioni come Periodo di Copertura tutti i giorni compresi fra il 10 ed il 17 agosto e che disponga di 20 coperti privi di qualsiasi protezione dalle precipitazioni piovose. Assumiamo inoltre che l’Assicurato si aspetti di realizzare un fatturato medio per coperto per singolo Pasto assicurato pari a 20 euro per i Pranzi e pari a 40 euro per le Cene durante il Periodo di Copertura, e che scelga di assicurare il massimo assicurabile, ovvero il 70% dei ricavi. Ipotizzando, per semplicità, che la polizza non preveda alcuna Franchigia, per ogni Sinistro l’Assicurato sopporterà una Perdita per pasto pari al prodotto fra il numero di coperti privi di qualsiasi protezione dalle precipitazioni piovose ed il fatturato medio per coperto del Pasto assicurato. Nel caso in cui, durante il Periodo di Copertura, si verifichino Sinistri in occasione di due pranzi e una cena, ovvero in tre Pasti assicurati, l’Indennizzo per pasto sarà pari a 20*20*70%=280 euro per i Pranzi e pari a 20*40*70%=560 per le Cene, mentre l’Indennizzo sarà pari a 280 * 2 + 560 =1.120 euro, come riportato nella tabella esemplificativa di seguito. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17 agosto 2022 8 pranzi 8 cene 20 a pranzo 20 a cena 20 euro (pranzo) 40 euro (cena) 400 euro (pranzo) 800 euro (cena) 70% pranzo 70% cena 280 euro (pranzo) 560 euro (cena) 2 pranzo 1 cena 1.120 euro REVO ParametricXDehors Ristorazione
Indennizzo. 1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 6, punti 1.1 e 1.2):
1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 6,
1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro (danno a valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stesso.
1.1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
1.1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente, il limite massimo del rimborso è il valore venale.
1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 6,
1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore venale.
1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 6,
1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
2. Per merci e provviste (art.6, punto 1.3)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sin...
Indennizzo a seguito della morte dell’Assicurato in conseguenza di un infortunio (anche se l’evento si verifichi entro due anni dalla data del sinistro avvenuto durante la validità della polizza), la Società corrisponde: - un indennizzo, in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari, pari all’importo della Caparra confirmatoria versata al proprietario dell’immobile ed indicata nella scheda di Certificato di polizza con il massimo di €. 20.000,00 (ventimila euro) e il minimo di €.5.000 (cinquemila); - un ulteriore indennizzo, in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari, pari all’importo della Commissione di Intermediazione Immobiliare versata all’Agente Immobiliare ed indicata nella scheda di Certificato di polizza con il massimo di €. 20.000,00 (ventimila euro) e il minimo di €.5.000 (cinquemila). Altrimenti, in caso di mancato versamento della Commissione di Intermediazione Immobiliare da parte dell’Assicurato, l’Agente Immobiliare, che ha trattato ed emesso il Preliminare di Acquisto, riceve direttamente dalla Società, a seguito di delega irrevocabile di pagamento di cui al successivo Art. 24 (concessa dal Contraente/ Assicurato alla Società all’atto della sottoscrizione della Assicurazione), un indennizzo pari alla Commissione di Intermediazione Immobiliare pattuita con il massimo di €. 20.000,00 (ventimila euro) e il minimo di €.5.000 (cinquemila) come risultante dalla scheda di Certificato di Polizza. Resta fermo il limite d’Indennizzo di cui all’Art.4 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Indennizzo. In caso di mancata risoluzione di qualsiasi tipo di segnalazione (remota o in sede) e/o di risoluzione oltre la tempistica prevista da SLA contrattuali, il cliente ha diritto a richiedere un indennizzo, pari al canone di 1 mese del servizio sottoscritto.
Indennizzo. La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.