Collaborazione in caso d’infrazione. 1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa con- cernente i prodotti per l’alimentazione animale, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
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Collaborazione in caso d’infrazione. 1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa con- cernente concernente i prodotti per l’alimentazione animale, soprattutto attraverso l’assistenza l'assistenza reciproca, l’individuazione l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
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Samples: Accordo
Collaborazione in caso d’infrazione. 1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione applica zione della normativa con- cernente concernente i prodotti per l’alimentazione l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l’assistenza l'assistenza reciproca, l’individuazione l'individuazione delle infrazioni infra zioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
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Samples: Accordo