Common use of Collaudo di accettazione/consegna Clause in Contracts

Collaudo di accettazione/consegna. Il collaudo di accettazione sarà positivo quando, unitamente alla consegna degli autobus presso la sede/deposito indicato dal Committente, si verificano tutte le seguenti condizioni: ⮚ sia presente, per singolo autobus, apposito documento di trasporto; ⮚ risulti consegnata tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista; ⮚ l’autobus risulti completo in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori e pronto all’uso; ⮚ l’autobus sia munito di tutta la documentazione necessaria per l’immatricolazione; ⮚ siano stati eseguiti eventuali interventi o completamenti prescritti in sede di collaudo di fornitura; ⮚ sia stata consegnata la documentazione di manutenzione prevista; ⮚ risulti consegnata tutta la documentazione contrattualmente prevista, inclusa quella necessaria per l'immatricolazione; ⮚ risultino consegnate le seguenti dichiarazioni: - dichiarazione della data di ultimazione del processo di costruzione del veicolo, autotelaio e carrozzeria; - dichiarazione della prestazione delle garanzie previste; a) dichiarazione di buon funzionamento e di esenzione da qualsiasi vizio; b) dichiarazione di conformità alla normativa vigente, anche in relazione all'assenza di componenti tossici, ed alle prescrizioni della D.D. di finanziamento; c) dichiarazione che il Fornitore si impegna a fornire un'idonea formazione al personale del Committente con le modalità contrattualmente previste; d) dichiarazione attestante che tutti i veicoli sono tra loro uguali in tutte le loro parti. Resta inteso che il collaudo di accettazione/consegna non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei materiali impiegati. Qualora una o più delle condizioni non risulti soddisfatta ma il veicolo possa essere comunque utilizzato senza limitazioni per il servizio cui è destinato, il Committente potrà concedere un collaudo di accettazione/consegna con riserva, trattenendo il 5% dal pagamento dovuto (relativo ai soli autobus collaudati con riserva). Il Fornitore dovrà quindi sanare le difformità, che hanno motivato la riserva, nel minor tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di collaudo di accettazione/consegna con riserva. Trascorso tale termine, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 0,2%o (zerovirgoladuepermille) sul valore contrattuale, IVA esclusa, degli autobus per i quali non siano state sanate le difformità suddette; tale valore di penale sarà dovuto fino alla concorrenza del 10% del valore contrattuale di tali autobus. Qualora il collaudo di accettazione/consegna abbia esito negativo, questo verrà comunicato tempestivamente, specificandone le motivazioni e di conseguenza riprenderanno a decorrere i termini di consegna. Entro i termini massimi di consegna sopra indicati, il Fornitore dovrà rimuovere le cause ostative al superamento del collaudo, pena l'applicazione delle penali; nel conteggio dei termini non si computa il periodo intercorrente tra il giorno di consegna e la comunicazione dell'esito negativo.

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Samples: trasportourbanoteramo.it, trasportourbanoteramo.it

Collaudo di accettazione/consegna. Il collaudo di accettazione sarà positivo quando, unitamente alla consegna degli autobus presso la sede/deposito indicato dal Committente, si verificano tutte le seguenti condizioni: sia presente, per singolo autobus, apposito documento di trasporto; risulti consegnata tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista; l’autobus risulti completo in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori e pronto all’uso; l’autobus sia munito di tutta la documentazione necessaria per l’immatricolazione; siano stati eseguiti eventuali interventi o completamenti prescritti in sede di collaudo di fornitura; sia stata consegnata la documentazione di manutenzione prevista; risulti consegnata tutta la documentazione contrattualmente prevista, inclusa quella necessaria per l'immatricolazione; risultino consegnate le seguenti dichiarazioni: - dichiarazione della data di ultimazione del processo di costruzione del veicolo, autotelaio e carrozzeria; - dichiarazione della prestazione delle garanzie previste; a) dichiarazione di buon funzionamento e di esenzione da qualsiasi vizio; b) dichiarazione di conformità alla normativa vigente, anche in relazione all'assenza di componenti tossici, ed alle prescrizioni della D.D. delle D.G.R. di finanziamento; c) dichiarazione che il Fornitore si impegna a fornire un'idonea formazione al personale del Committente con le modalità contrattualmente previste; d) dichiarazione attestante che tutti i veicoli sono tra loro uguali in tutte le loro parti. Resta inteso che il collaudo di accettazione/consegna non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei materiali impiegati. Qualora una o più delle condizioni non risulti soddisfatta ma il veicolo possa essere comunque utilizzato senza limitazioni per il servizio cui è destinato, il Committente potrà concedere un collaudo di accettazione/consegna con riserva, trattenendo il 5% dal pagamento dovuto (relativo ai soli autobus collaudati con riserva). Il Fornitore dovrà quindi sanare le difformità, che hanno motivato la riserva, nel minor tempo possibile e comunque non oltre 20 90 giorni dalla data di collaudo di accettazione/consegna con riserva. Trascorso tale termine, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 0,2%o (zerovirgoladuepermille) sul valore contrattuale, IVA esclusa, degli autobus per i quali non siano state sanate le difformità suddette; tale valore di penale sarà dovuto fino alla concorrenza del 105% del valore contrattuale di tali autobus. Qualora il collaudo di accettazione/consegna abbia avesse esito negativo, questo verrà comunicato tempestivamente, tempestivamente specificandone le motivazioni e di conseguenza quindi riprenderanno a decorrere i termini di consegna. Entro i termini massimi di consegna sopra indicati, il Fornitore dovrà rimuovere le cause ostative al superamento del collaudo, pena l'applicazione delle penali; nel conteggio dei termini non si computa il periodo intercorrente tra il giorno di consegna e la comunicazione dell'esito negativo.

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Samples: difonzobus.com

Collaudo di accettazione/consegna. Il collaudo di accettazione sarà positivo quando, unitamente alla consegna degli autobus presso la sede/deposito indicato dal Committente, si verificano tutte le seguenti condizioni: sia presente, per singolo autobus, apposito documento di trasporto; risulti consegnata tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista; l’autobus risulti completo in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori e pronto all’uso; l’autobus sia munito di tutta la documentazione necessaria per l’immatricolazione; siano stati eseguiti eventuali interventi o completamenti prescritti in sede di collaudo di fornitura; sia stata consegnata la documentazione di manutenzione prevista; risulti consegnata tutta la documentazione contrattualmente prevista, inclusa quella necessaria per l'immatricolazione; risultino consegnate le seguenti dichiarazioni: - dichiarazione della data di ultimazione del processo di costruzione del veicolo, autotelaio e carrozzeria; - dichiarazione della prestazione delle garanzie previste; a) dichiarazione di buon funzionamento e di esenzione da qualsiasi vizio; b) dichiarazione di conformità alla normativa vigente, anche in relazione all'assenza di componenti tossici, ed alle prescrizioni della D.D. di finanziamento; c) dichiarazione che il Fornitore si impegna a fornire un'idonea formazione al personale del Committente con le modalità contrattualmente previste; d) dichiarazione attestante che tutti i veicoli sono tra loro uguali in tutte le loro parti. Resta inteso che il collaudo di accettazione/consegna non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei materiali impiegati. Qualora una o più delle condizioni non risulti soddisfatta ma il veicolo possa essere comunque utilizzato senza limitazioni per il servizio cui è destinato, il Committente potrà concedere un collaudo di accettazione/consegna con riserva, trattenendo il 5% dal pagamento dovuto (relativo ai soli autobus collaudati con riserva). Il Fornitore dovrà quindi sanare le difformità, che hanno motivato la riserva, nel minor tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di collaudo di accettazione/consegna con riserva. Trascorso tale termine, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 0,2%o (zerovirgoladuepermille) sul valore contrattuale, IVA esclusa, degli autobus per i quali non siano state sanate le difformità suddette; tale valore di penale sarà dovuto fino alla concorrenza del 10% del valore contrattuale di tali autobus. Qualora il collaudo di accettazione/consegna abbia esito negativo, questo verrà comunicato tempestivamente, specificandone le motivazioni e di conseguenza riprenderanno a decorrere i termini di consegna. Entro i termini massimi di consegna sopra indicati, il Fornitore dovrà rimuovere le cause ostative al superamento del collaudo, pena l'applicazione delle penali; nel conteggio dei termini non si computa il periodo intercorrente tra il giorno di consegna e la comunicazione dell'esito negativo.

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Samples: trasportourbanoteramo.it