Collegio consultivo tecnico. 1. Entro e non oltre 10 giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto, è nominato il Collegio Consultivo Tecnico, di cui agli artt. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36 del 2023, composto dai membri comunicati dalle Parti, individuati tra le professionalità aventi i requisiti di cui all’Allegato V.2, del predetto Decreto Legislativo. Il Collegio è istituito al fine di prevenire eventuali controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse, o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del contratto. 2. Le Parti (oppure il Collegio stesso, se così determinato nelle modalità sopra indicate) provvedono altresì alla nomina del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico. 3. Xxxxx i pareri obbligatori del Collegio, le determinazioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808Ter, del Codice di procedura civile. 4. In ogni caso, non assumono natura di lodo contrattuale le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
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Collegio consultivo tecnico. 1. Entro e non oltre 10 giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto, è nominato il Collegio Consultivo Tecnico, di cui agli artt. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36 del 2023, composto dai membri comunicati dalle Parti, individuati tra le professionalità aventi i requisiti di cui all’Allegato V.2, del predetto Decreto Legislativo. Il Collegio è Collegioè istituito al fine di prevenire eventuali prevenireeventuali controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse, o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione nellesecuzione del contratto.
2. Le Parti (oppure il Collegio stesso, se così determinato nelle modalità sopra indicate) provvedono indicate)provvedono altresì alla nomina del Presidente del Collegio Consultivo CollegioConsultivo Tecnico.
3. Xxxxx i pareri obbligatori del Collegio, le determinazioni assunte dal medesimo organo rivestono organorivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo dellarticolo 808Ter, del Codice di procedura civile.
4. In ogni caso, non assumono natura di lodo contrattuale le determinazioni ledeterminazioni del Collegio Consultivo Tecnico nei CollegioConsultivo Tecniconei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
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Collegio consultivo tecnico. 1. Entro e non oltre 10 giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto, è nominato il Collegio Consultivo Tecnico, di cui agli artt. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36 36, del 2023, composto dai membri comunicati dalle Partiseguenti membri, individuati tra le professionalità aventi i requisiti di cui all’Allegato V.2, del predetto Decreto Legislativo. : ……….. ……….. ……….. Il Collegio è istituito al fine di prevenire eventuali controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse, o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del contratto.
2. Le Parti (oppure il Collegio stesso, se così determinato nelle modalità sopra indicate) provvedono altresì alla nomina del Il Presidente del Collegio Consultivo TecnicoTecnico è nominato nella persona di ……….
3. Xxxxx i pareri obbligatori del Collegio, le determinazioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808Ter, 808-ter del Codice di procedura civile.
4. In ogni caso, non assumono natura di lodo contrattuale le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
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