Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo n. 50/2016. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Accordo bonario e transazione. In merito all’accordo bonario trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 206 del D.Lvo n. 50/2016 e smi Per la transazione trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lvo n. 50/2016 e smi
Accordo bonario e transazione. Definizione delle controversie ................................................................................................
Accordo bonario e transazione. Art. 50 Definizione delle controversie
Accordo bonario e transazione. 1. Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni previste all’art. 205 del Codice dei contratti.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
3. Ove il valore dell’importo oggetto di transazione sia superiore a 200.000,00 euro, è acquisito il parere di un legale interno alla struttura della Stazione Appaltante, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento.
4. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatarioche dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
5. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Accordo bonario e transazione. 1. Per i Lavori in oggetto, in caso di iscrizione di riserve da parte dell’appaltatore in misura, qualora l’importo contrattuale possa variare del 10%, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205, 208, 209 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/16 e s.m.i.).
Accordo bonario e transazione. 1. Ai fini di un’eventuale accordo bonario nel caso di controversie si applica quanto previsto dall’art. 205 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. Ai fini di un’eventuale transazione si applica quanto previsto dall’art. 208 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 205 del D. Lgs. 50/2016, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori possa variare tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.
Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.