Consultazione. La consultazione delle Organizzazioni Sindacali, prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a. organizzazione e disciplina degli uffici, nonché consistenza e variazione degli organici;
b. casi di cui all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ai fini degli aspetti applicativi del predetto D. Lgs, le parti rinviano ad un apposito Regolamento che, adottato dalla Fondazione nel rispetto degli stabiliti livelli di relazioni sindacali, contenga i seguenti principi: - numero di rappresentanti per la sicurezza pari a 6; - elezione dei rappresentanti per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali di tutto il personale della Fondazione; - fruizione, ai fini dell’espletamento dei compiti di cui all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Consultazione. La consultazione con le organizzazioni sindacali avviene per le materie per la quale è prevista dal D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, in particolare dall’art. 6 del decreto, nonché secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 47 del D. Lgs 428 del 1990.
Consultazione. La consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su:
a) organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all’art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni”.
Consultazione. 1. L'Amministrazione, con le modalità previste dall' art. 3, comma 3, lett. c) procede alla consultazione: -delle rappresentanze di cui all' art. 6, nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del d.lgs n. 29 del 1993, e in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o dal presente contratto; -del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall' art. 19 del d.lgs 19 settembre 1994, n. 626.
Consultazione. 9.1 Su iniziativa datoriale ovvero – all’esito della superiore procedura d’informazione (laddove la stessa interessi una delle materie sotto indicate) – su iniziativa sindacale, può essere avviata la procedura di consultazione.
9.2 La consultazione consiste in una preventiva interlocuzione verbale o scritta, mediante la quale le Parti possono realizzare fasi di collaborazione e possibile convergenza sulle seguenti tematiche (oltre che in ogni altro caso previsto dal presente contratto):
1. salute e sicurezza del lavoro;
2. pari opportunità;
3. qualità dei servizi;
4. introduzione di nuove tecnologie, con rilevante impatto sull’organizzazione del lavoro;
5. monitoraggio su straordinario, orario supplementare, telelavoro;
6. programmi di sviluppo occupazionale;
7. stanziamenti e modalità attuative delle proposte formative di cui all’art. 17.
9.3 La procedura di consultazione non può durare complessivamente più di 30 (trenta) giorni dalla prima riunione tra le Parti.
9.4 Trascorso tale periodo senza che sia intervenuta un’intesa, le Parti recuperano completa autonomia decisionale; nel corso dello stesso, le Parti si astengono da forme di azione diretta e/o iniziativa unilaterale.
9.5 Nelle materie d’interesse, la procedura di consultazione coinvolge, ove possibile, il rappresentante per la sicurezza, di cui agli artt. 18 e ss., d.lgs. 626/94.
Consultazione. 1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) nei casi di cui all’art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
c) nei casi previsti dall’art. 7, comma 6 del dlgs. 303 del 1999.
Consultazione. La direzione della cooperativa dovrà svolgere la consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a norma di legge, con tempestività nei casi previsti dal d.lgs. 626/1994. In tale sede il rappresentante dei lavoratori può formulare proposte in materia. Dalle riunioni consultive sarà redatto verbale sottoscritto anche dal o dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale dovrà riportare fedelmente i rilievi eventualmente espressi dalla rappresentanza dei lavoratori. In mancanza della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e fino alla sua istituzione, la consultazione potrà essere svolta con la rappresentanza sindacale aziendale delle XX.XX. stipulanti il presente accordo.
Consultazione. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di consultazione:
Consultazione. 1. Qualora in singoli casi sorgano difficoltà in ordine all’interpretazione o all’appli- cazione della presente Convenzione, le autorità competenti si consultano reciproca- mente e si adoperano per trovare una soluzione. Se non giungono a un accordo, le autorità competenti sottopongono la questione al comitato congiunto.
2. L’autorità competente britannica informa l’autorità competente svizzera delle modifiche pubblicate e accettate nel suo diritto fiscale interno riguardo i redditi e gli utili da valori patrimoniali ai sensi della presente Convenzione e delle successioni.
3. Le autorità competenti si informano reciprocamente sugli sviluppi che possono pregiudicare il corretto funzionamento della presente Convenzione, ivi comprese le informazioni su eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra uno Stato contra- ente e uno Stato o Territorio terzo, in particolare quelli che riguardano l’applicazione dell’articolo 21.
4. La forma dei certificati previsti nella presente Convenzione è definita in comune dalle autorità competenti.
Consultazione. La consultazione dei soggetti di cui alla lett. A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su: organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;