Common use of COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI Clause in Contracts

COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI. L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

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COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI. L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o e manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.e necessaria mano d’opera), nonché nel del collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o e profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenticonseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature). L'Appaltatore l’appaltatore ha l'obbligo l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore l’appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, ditte fornitrici del materiale o del manufatto. Qualora circostanze di luogo e preesistenza di installazioni di altri Enti non permettessero l’esecuzione dell’impianto con il rispetto delle norme di cui in narrativa, l’impresa dovrà darne tempestivamente comunicazione alla D.L. ed attenersi, successivamente, alle disposizioni che questa impartirà in merito. Nel caso che per l’esecuzione di incroci e attraversamenti con linee di altri Enti, fosse necessario, ai fini della sicurezza del personale, far mettere temporaneamente fuori servizio le linee da incrociare, la Ditta prenderà gli opportuni accorgimenti con lEnte interessato ad adeguarsi alle disposizioni che questo fisserà. Tali accordi dovranno essere comunicati alla D.L.- Nessun compenso particolare potrà ottenere l’impresa nel caso che l’esecuzione dei lavori richieda prestazioni oltre il normale orario di lavoro o in giornate festive. E inoltre fatto obbligo all’impresa di assistere, con proprio personale, i tecnici dell’ufficio Tecnico Comunale nel controllo dei livelli di illuminazione e luminanza da effettuarsi a conclusione dei lavori e apportare, a proprie cure e spese senza pretendere nessun ulteriore compenso, le modifiche necessarie limitatamente all’orientamento ed all’inclinazione dei corpi illuminanti, per rendere l’impianto stesso il più rispondente possibile alle caratteristiche di progetto.

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COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI. L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o e manufatto, consisterà consistera' in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò cio' tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.e necessaria mano d'opera), nonché nel nonche' del collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità e profondita' ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenticonseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature). L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovrà dovra' eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà dovra' essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, ditte fornitrici del materiale o del manufatto.

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COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI. L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. La posa in opera Il collocamento di qualsiasi materialeopera, apparecchio o manufatto, materiale od apparecchio. consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito (nel sito. intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, pendenza che il sollevamento e tiro in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), : nonché nel il collocamento nel luogo esatto di destinazione, . a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in . e tutte le opere conseguenticonseguenti di taglio di strutture. fissaggio, adattamento. stuccature e riduzioni in pristino. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavorilavori, anche se forniti da altre ditteDitte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto . e l'opera stessa dovrà essere convenientemente protetto, protetta se necessario, . anche dopo collocato, collocata. essendo l'Appaltatore esso Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose poste in opera, . anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, lavori sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, Ditte. fornitrici del materiale o del manufattomateriale.

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COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI. L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nonchè nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

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