MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO Clausole campione

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. Tutti i lavori devono eseguirsi secondo le migliori regole d’arte e secondo quanto previsto dalle prescrizioni della D.L., in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni prescritte nel presente Capitolato. Peraltro l’azione svolta dalla Direzione Lavori non esonera l’impresa che rimane comunque responsabile della perfetta esecuzione delle opere riguardo al conseguimento dei risultati finali. La Direzione Xxxxxx avrà facoltà di rifiutare quei materiali che riterrà non idonei a suo giudizio insindacabile o in caso di contestazione, a fare eseguire sui materiali impiegati, presso i laboratori di Istituto universitari o di Pubbliche Amministrazioni, tutte le prove, analisi e constatazioni che riterrà del caso a cura e spese della ditta aggiudicataria. Peraltro l’accettazione di qualunque materiale non esonererà mai la ditta aggiudicataria dalla responsabilità e garanzia cui è tenuta in virtù delle presenti norme. L’Istituto si riserva il diritto di eseguire in contraddittorio con la ditta appaltatrice tutte le visite e verifiche che riterrà opportune per il controllo della manutenzione e della conservazione in efficienza degli impianti. Dalle risultanze della visita e verifica sarà redatto regolare verbale da sottoscrivere dalla ditta e dall’Ufficio di Direzione dei Lavori. La ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell’edificio. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte o alla specifica attività svolta presso l’immobile ove è ubicato il cantiere. L’Istituto appaltante, qualora lo ritenga opportuno per obiettive necessità, potrà disporre che i lavori vengano eseguiti anche in più riprese. Salvo preventive prescrizioni dell’Amministrazione appaltante, la ditta appaltatrice ha facoltà di svolgere l’esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale. La Direzione dei Lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell’esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. Le modalità di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel “Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell’affidamento dei lavori), nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.L. Pertanto per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono intendersi implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel “Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi” per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati. Ove si verifichino discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Speciale Tipo e quelle del presente Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime. Per quei lavori che non trovano esatto riscontro nel predetto Capitolato Speciale Tipo, valgono le prescrizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla D.L.
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle speciali prescrizioni che la Direzione dei Lavori darà all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non danneggiare le parti rimaste in opera, rimanendo convenuto che l'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla conservazione di esse o per negligenza. L'Impresa dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che venissero demolite oltre i limiti fissati. La Direzione dei Lavori ha la facoltà di prescrivere norme e modalità di esecuzione, integrative di quelle di cui ai Decreti sopra richiamati, in relazione a particolari esigenze costruttive, quali ad esempio la vibrazione e le modalità di esecuzione delle riprese dei getti, gli ancoraggi e le sovrapposizioni delle armature.
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle speciali prescrizioni che la Direzione dei Lavori darà all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non danneggiare le parti rimaste in opera, rimanendo convenuto che l'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla conservazione di esse o per negligenza. L'Impresa dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che venissero demolite oltre i limiti fissati. I lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello delle parti rimaste in opera.
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. Capo A ESECUZIONE DI SCAVI, RILEVATI, DEMOLIZIONI, PALIFICAZIONI
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).L'Appaltatore ha l'ob- bligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Xxxxx.Xx collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manu- fatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico re- sponsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. ARTICOLO 25:
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. L’esecuzione dei lavori, descritti successivamente, sarà condotta con la massima diligenza e con la maggiore precisione, mettendo in pratica tutte le norme e regole che l’arte prescrive nonché gli ordini e i suggerimenti che saranno dati dalla D.L. L’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente, purché a giudizio della D.L., le modalità e l’ordine adottati per l’esecuzione delle varie opere non risultino pregiudizievoli per il buon esito delle opere stesse sugli interessi dell’Ente. La Direzione Lavori, potrà all’atto pratico, introdurre nell’ordine dei lavori quelle variazioni che saranno ritenute opportune per la migliore riuscita dei lavori medesimi senza che l’Appaltatore possa elevare eccezione in proposito. L’Istituto si riserva il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro, entro un congruo termine perentorio, senza che l’Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. 1. Le modalità di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel “Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell’affidamento dei lavori), nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.L.