Common use of Collocamento lavoratori in mobilità Clause in Contracts

Collocamento lavoratori in mobilità. In attuazione di quanto previsto dai commi primo e quinto dell’art. 25, legge n. 223 del 1991, la percentuale del 12%, prevista dal primo comma dell’art. 25, viene elevata al 25%, in presenza e con esclusivo riferimento ai soli lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. La maggiore quota di riserva indicata nel comma che precede non opera per le assunzioni per legge o per quelle riguardanti lavoratori che non siano in possesso delle professionalità richieste per l’inquadramento nelle categorie per le quali si procede all’effettuazione di nuove assunzioni. La singola Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana che ha effettuato il licenziamento collettivo o quella ad essa subentrata, qualora proceda a nuove assunzioni, deve dare la precedenza ai lavoratori da essa collocati in mobilità e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. I nominativi dei lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991, vanno comunicati dalla Federazione locale all’Osservatorio locale di cui all’art. 13. Le Parti stipulanti attiveranno ogni iniziativa utile a reperire, in sede regionale o comunitaria, le risorse finanziarie necessarie, per consentire alle Federazioni locali di promuovere e curare iniziative formative mirate ai lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collocamento lavoratori in mobilità. In attuazione di quanto previsto dai commi primo e quinto dell’art. 25, legge n. 223 del 1991, la percentuale del 12%, prevista dal primo comma dell’art. 25, viene elevata al 25%, in presenza e con esclusivo riferimento ai soli lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/-Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. La maggiore quota di riserva indicata nel comma che precede non opera per le assunzioni per legge o per quelle riguardanti lavoratori che non siano in possesso delle professionalità richieste per l’inquadramento nelle categorie per le quali si procede all’effettuazione di nuove assunzioni. La singola Banca di Credito Cooperativo/-Cassa Rurale ed Artigiana che ha effettuato il licenziamento collettivo o quella ad essa subentrata, qualora proceda a nuove assunzioni, deve dare la precedenza ai lavoratori da essa collocati in mobilità mobi- lità e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. I nominativi dei lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Coo- perativo-Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di mobilitàdi cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991, vanno comunicati dalla Federazione locale all’Osservatorio locale di cui all’art. 13. Le Parti stipulanti attiveranno ogni iniziativa utile a reperire, in sede regionale o comunitaria, le risorse finanziarie necessarie, per consentire alle Federazioni locali di promuovere e curare iniziative formative mirate ai lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/-Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. Al fine di non disperdere il patrimonio umano e professionale, le Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane, qualora procedano a nuove assunzioni a tempo determinato, devono riservare il 50% di tali nuove assunzioni ai lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo-Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. Tale per- centuale del 50% assorbe quella di cui al comma 1, solamente per quanto attiene alle assunzioni a termine.

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Samples: www.fisac-cgil.it

Collocamento lavoratori in mobilità. In attuazione di quanto previsto dai commi primo e quinto dell’art. 25, legge n. 223 del 1991, la percentuale del 12%, prevista dal primo comma dell’art. 25, viene elevata al 25%, in presenza e con esclusivo riferimento ai soli lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. La maggiore quota di riserva indicata nel comma che precede non opera per le assunzioni per legge o per quelle riguardanti lavoratori che non siano in possesso delle professionalità richieste per l’inquadramento nelle categorie per le quali si procede all’effettuazione di nuove assunzioni. La singola Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana che ha effettuato il licenziamento collettivo o quella ad essa subentrata, qualora proceda a nuove assunzioni, deve dare la precedenza ai lavoratori da essa collocati in mobilità e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. I nominativi dei lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991, vanno comunicati dalla Federazione locale all’Osservatorio locale di cui all’art. 13. Le Parti stipulanti attiveranno ogni iniziativa utile a reperire, in sede regionale o comunitaria, le risorse finanziarie necessarie, per consentire alle Federazioni locali di promuovere e curare iniziative formative mirate ai lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. EDERCASSE 21 Al fine di non disperdere il patrimonio umano e professionale, le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, qualora procedano a nuove assunzioni a tempo determinato devono riservare il 50% di tali nuove assunzioni ai lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. Tale percentuale del 50% assorbe quella di cui al comma 1, solamente per quanto attiene le assunzioni a termine.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collocamento lavoratori in mobilità. In attuazione di quanto previsto dai commi primo e quinto dell’art. 25, legge n. 223 del 1991, la percentuale del 12%, prevista dal primo comma dell’art. 25, viene elevata al 25%, in presenza e con esclusivo riferimento ai soli lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. La maggiore quota di riserva indicata nel comma che precede non opera per le assunzioni per legge o per quelle riguardanti lavoratori che non siano in possesso delle professionalità richieste per l’inquadramento nelle categorie per le quali si procede all’effettuazione di nuove assunzioni. La singola Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana che ha effettuato il licenziamento collettivo o quella ad essa subentrata, qualora proceda a nuove assunzioni, deve dare la precedenza ai lavoratori da essa collocati in mobilità e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. I nominativi dei lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991, vanno comunicati dalla Federazione locale all’Osservatorio locale di cui all’art. 13. Le Parti stipulanti attiveranno ogni iniziativa utile a reperire, in sede regionale o comunitaria, le risorse finanziarie necessarie, per consentire alle Federazioni locali di promuovere e curare iniziative formative mirate ai lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. Al fine di non disperdere il patrimonio umano e professionale, le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, qualora procedano a nuove assunzioni a tempo determinato devono riservare il 50% di tali nuove assunzioni ai lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. Tale percentuale del 50% assorbe quella di cui al comma 1, solamente per quanto attiene le assunzioni a termine.

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