Come si nomina? Clausole campione

Come si nomina?. Il Contraente indica nella Proposta di Assicurazione il/i Beneficiario/i della Prestazione Assicurativa in caso di morte dell’Assicurato in forma nominativa o in forma generica con facoltà, a fronte di particolati esigenze di riservatezza, di nominare un terzo referente da contattare al momento del decesso dell’Assicurato. La designazione nominativa del/dei Beneficiario/i, comprensiva delle complete generalità e dei recapiti dello/degli stesso/i che il Contraente si impegna ad indicare, può agevolare il pagamento della Prestazione Assicurativa. Il Beneficiario ha diritto di ricevere il pagamento della Prestazione Assicurativa prevista dal Contratto in caso di decesso dell’Assicurato. Il Beneficiario: • non può essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America; • non deve avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio; • non deve far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). Il Beneficiario può essere modificato in qualsiasi momento scrivendo alla Compagnia o mediante testamento, comunicando alla Compagnia tutti i dati anagrafici e fiscali e/o utili al rispetto della Normativa Antiriciclaggio, tranne che nei seguenti casi: • dopo il decesso del Contraente da parte dei suoi eredi; • dopo il decesso dell’Assicurato quando il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di accettare il beneficio; • se il Contraente ha rinunciato per iscritto al proprio diritto di revocare il Beneficiario caso morte e quest’ultimo ha dichiarato al Contraente di voler accettare il beneficio. Le dichiarazioni scritte di accettazione e/o rinuncia, rispettivamente, del Beneficiario e del Contraente devono essere inviate alla Compagnia corredate di ogni documento utile ai fini della Normativa Antiriciclaggio. Qualora il Beneficiario sia stato designato come irrevocabile o sia divenuto tale in seguito agli eventi sopra elencati, il Contraente dovrà ottenere il preventivo consenso scritto del/i Beneficiario/i irrevocabile per poter esercitare il diritto di Riscatto parziale o totale del Contratto, per cedere la polizza a terzi, per costituire un pegno o un vincolo sui crediti derivanti dalla stessa .

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).