Opzioni in Rendita Clausole campione

Opzioni in Rendita. Il Contraente ha la possibilità di scrivere alla Compagnia per chiedere di ricevere il valore di Riscatto Totale del Contratto, come Rendita anziché come capitale. È un pagamento corrisposto dalla Compagnia in una successione di rate con una periodicità prestabilita dal Contraente Le tipologie di Rendita che il Contraente può richiedere sono:
Opzioni in Rendita. Il Contraente ha la possibilità di scrivere alla Compagnia per chiedere di ricevere il Valore di Riscatto Totale del Contratto, come Rendita anziché come capitale a condizione che la Rendita annua ammonti almeno a 12.000 euro. Le tipologie di Rendita che il Contraente può richiedere sono:
Opzioni in Rendita. Su richiesta scritta avanzata dal Contraente contestualmente alla richiesta di riscatto, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza, l’importo da liquidare potrà essere convertito in una delle seguenti forme: - una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell’Assicurato; - una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni; - una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato. In tali casi l’importo della rendita d’opzione verrà determinato al momento della conversione, in relazione ai coefficienti demografico-finanziari adottati dalla Società in quel momento.
Opzioni in Rendita. Il Contraente ha la possibilità di scrivere alla Compagnia per chiedere di ricevere il Valore del Contratto alla scadenza come Rendita anziché come capitale. È un pagamento corrisposto dalla Compagnia in una successione di rate con una periodicità prestabilita dal Contraente La Compagnia invia al Contraente, al più tardi 5 mesi prima della Scadenza del Contratto, una descrizione sintetica dei tipi di Rendita che possono essere scelti con l'indicazione dei costi e delle condizioni economiche. Le tipologie di Rendita che il Contraente può richiedere sono:
Opzioni in Rendita. Il Contraente, con richiesta scritta da inviare all'Impresa anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto, può richiedere che la liquidazione del valore di riscatto totale venga convertita in una delle seguenti tipologie di rendita: a) una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, erogabile ai Beneficiari designati finché l'Assicurato sia in vita b) una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, erogabile ai Beneficiari designati in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi 5 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita c) una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, erogabile ai Beneficiari designati in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita d) una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile su 2 teste - quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa) - erogabile ai Beneficiari designati fino al decesso dell'Assicurato (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale, finché sia in vita l'altro soggetto (seconda testa). La rendita annua vitalizia immediata rivalutabile è determinata e corrisposta al netto delle ritenute fiscali previste dalla legge e in rate posticipate secondo il frazionamento prescelto.
Opzioni in Rendita. Alla scadenza iI Contraente ha facoltà di richiedere, tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso di almeno 180 giorni, la conversione del capitale liqui- dabile in una rendita rivalutabile che può essere vitali- zia, certa o eventualmente reversibile ad altra persona, in base alle condizioni e ai coefficienti che saranno in vigore a tale epoca. Tale opzione è consentita anche ai Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato.

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  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1 e 5.1.2.

  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. Nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (previo pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta),e di procedere contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Obblighi del Contraente Il Contraente si impegna: - nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano una inclusione automatica obbligatoria di tutti i viaggiatori, ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che acquistino un viaggio di propria organizzazione; - nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano la facoltà per il viaggiatore di aderire alle coperture offerte dal presente contratto, a proporre a tutta la propria clientela la presente polizza; - a mettere a disposizione di tutti gli assicurati in formato cartaceo o elettronico e prima della sottoscrizione del contratto il “Set informativo” comprensivo di “Scheda di polizza” e il “Questionario per la rilevazione delle esigenze dell’Assicurato” relativo alla presente polizza; - a pubblicare nei cataloghi e/o nei siti le garanzie assicurative previste dalla presente polizza previa accettazione dei testi da parte dell’Impresa.

  • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.