Common use of Comitato pari opportunità Clause in Contracts

Comitato pari opportunità. 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna amministrazione, nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, lett. D), svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all’art. 4, comma 3; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone. In particolare il Comitato promuove iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria anche al fine di rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali. In questo ambito effettua ricerche e definisce i connotati e l’estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul lavoro e propone iniziative di interventi per la sua rimozione; d) promuovere piani di azione positive finalizzate alla rimozione di tutto ciò che ostacola o impedisce l’affermarsi di una situazione di pari opportunità, per poter così giungere alla applicazione concreta del principio di uguaglianza sancito dalla legge 125 del 1991; e) svolgere le funzioni di conciliazione di cui all’art. 4, 4° comma della legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formula proposte in merito. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti riferibili all’Amministrazione gli estremi della discriminazione in suo danno, ai sensi dell’art. 4, 1° e 2° comma della legge 125 del 1991, può anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato, investire del caso il Comitato per le Pari Opportunità. 2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’amministrazione, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’amministrazione. Il presidente del Comitato, nominato tra i componenti dell’amministrazione, designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, acquisiti i pareri e le proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: - accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - processi di mobilità. - tutela della salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità dei rischi specifici per la donna con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi per la maternità; - politiche di pari opportunità negli accessi dall’esterno. 4. Le amministrazioni favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno delle amministrazioni, fornendo in particolare informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza femminile nella varie aree e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi. 5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. 6. Sulla base delle proposte del Comitato, l’Amministrazione adotta, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Comitato pari opportunità. 1. I Comitati Il Comitato per le pari opportunità, istituiti istituito presso ciascuna amministrazione, la Presidenza dell’Amministrazione nell’ambito delle altre forme di partecipazione previste dall’art. 612, lettcomma 2, istituisce una sezione dedicata alle problematiche del personale con qualifica dirigenziale. D), svolgono Il predetto Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione l’Amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all’art. 43, comma 3, lett. b); c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone. In particolare il Comitato promuove iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria anche al fine di rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali. In questo ambito effettua ricerche e definisce i connotati e l’estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul lavoro e propone iniziative di interventi per la sua rimozione;persone nonché azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. d) promuovere piani analisi dei percorsi di azione positive finalizzate alla rimozione di tutto ciò che ostacola o impedisce l’affermarsi di una situazione di pari opportunità, per poter così giungere alla applicazione concreta del principio di uguaglianza sancito dalla legge 125 del 1991; e) svolgere le funzioni di conciliazione di cui all’art. 4, 4° comma della legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formula proposte in merito. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti riferibili all’Amministrazione gli estremi della discriminazione in suo danno, ai sensi dell’art. 4, 1° e 2° comma della legge 125 del 1991, può anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato, investire del caso il Comitato per le Pari Opportunitàcarriera nella dirigenza nella Pubblica Amministrazione. 2. I Comitati, presieduti La sezione del Comitato dedicata alle problematiche del personale con qualifica dirigenziale è presieduta da un rappresentante dell’amministrazione, sono costituiti dell’Amministrazione. Essa è costituita da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni orga- nizzazioni sindacali di comparto rappresentative dell’area dirigenziale firmatarie del presente CCNL C.C.R.L. e da un pari numero di funzionari dirigenti in rappresentanza dell’amministrazionerappre- sentanza dell’Amministrazione. Il presidente del Comitato, nominato tra i componenti dell’amministrazione, Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo effet- tivo è previsto un componente supplente. 3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, acquisiti i pareri e sentite le proposte formulate dai Comitati dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: - professionale quali: a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - ; b) processi di mobilità. - tutela della salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità dei rischi specifici per la donna con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi per la maternità; - politiche di pari opportunità negli accessi dall’esterno. 4. Le amministrazioni favoriscono L’Amministrazione favorisce l’operatività dei Comitati del Comitato e garantiscono garantisce tutti gli strumenti idonei al loro funzionamentosuo funzio- namento. In particolare, valorizzano valorizza e pubblicizzano con ogni mezzopubblicizza, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessisvolto. I Comitati sono tenuti Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici dei dirigenti all’interno delle amministrazioni, fornendo in particolare informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza femminile nella varie aree e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formatividell’Amministrazione. 5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. 6. Sulla base delle proposte del Comitato, l’Amministrazione adotta, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Comitato pari opportunità. 1. I Comitati Al fine di attivare misure e meccanismi volti a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno del Cnel sono definiti con la contrattazione integrativa, interventi che si concretizzino in “ azioni positive” a favore delle donne , nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2 comma 6, della legge 125/1991 e degli articoli 7 commi 1 e 61 del d.lgs n. 29/93. 2. Presso il Cnel è costituito un apposito Comitato composto da un rappresentante dell’amministrazione del Cnel, con funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Ccnl e da un pari numero di rappresentanti del CNEL. 3. Il comitato per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna amministrazione, nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, lett. D), svolgono opportunità svolge i seguenti compiti: a) svolgimento, con specifico riferimento all’attività del CNEL, attività di studio, ricerca, -promozione e raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornirecompetenza del CNEL anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità europea; b) individuazione dei fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile in ambito locale, anche in riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro; c) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all’art. 4, comma 3; cd) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone. In particolare il Comitato promuove iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria anche al fine , nonchè di rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali. In questo ambito effettua ricerche e definisce i connotati e l’estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul lavoro e propone iniziative di interventi per la sua rimozione; d) promuovere piani di azione azioni positive finalizzate alla rimozione di tutto ciò che ostacola o impedisce l’affermarsi di una situazione di pari opportunità, per poter così giungere alla applicazione concreta del principio di uguaglianza sancito dalla ai sensi della legge 125 del 1991;n. 125/1991. e) svolgere promozione di interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardare le funzioni di conciliazione di cui all’art. 4, 4° comma della legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formula proposte in merito. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti riferibili all’Amministrazione gli estremi della discriminazione in suo danno, ai sensi dell’art. 4, 1° e 2° comma della legge 125 del 1991, può anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato, investire del caso il Comitato per le Pari Opportunitàprofessionalità. 2f) proposizione di iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro. 4. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’amministrazioneIn sede di contrattazione integrativa tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’amministrazione. Il presidente del Comitato, nominato tra i componenti dell’amministrazione, designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, acquisiti i pareri e le proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste adottate misure per volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: - , nei seguenti ambiti e con particolare riferimento a: a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento dei corsi degli stessi anche ai fini del perseguimento di formazione professionale; - un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio; b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - processi ; c) perseguimento di mobilità. - tutela della salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità dei rischi specifici un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tenere conto anche nell’attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell’ambito delle misure rivolte a superare, per la donna generalità dei dipendenti l’assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale. d) proposizione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi per la maternità; - politiche i principi di pari opportunità negli accessi dall’esternonel lavoro. 45. Le amministrazioni favoriscono Il CNEL favorisce l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti del Comitato garantendo gli strumenti idonei al loro suo funzionamento. In particolare, valorizzano valorizza e pubblicizzano pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessidal Comitato. I Comitati sono tenuti Quest’ultimo è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno delle amministrazioni, fornendo in particolare informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza femminile nella varie aree e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativinell’ambito del CNEL. 56. I Comitati Il Comitato per le pari opportunità rimangono rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovidel nuovo. I componenti dei Comitati del Comitato possono essere rinnovati confermati nell’incarico per un solo mandato. 6. Sulla base delle proposte del Comitato, l’Amministrazione adotta, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne.

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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001

Comitato pari opportunità. 1. I Comitati Il Comitato per le pari opportunità, istituiti istituito presso ciascuna amministrazionel’Agenzia, nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 66 (sistema di partecipazione), lett. D), svolgono svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione l’Agenzia è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all’art. 4all’art.4 (contrattazione collettiva integrativa), comma 3, lett. A; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone. In particolare il Comitato promuove iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria anche al fine di rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali. In questo ambito effettua ricerche e definisce i connotati e l’estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul lavoro e propone iniziative di interventi per la sua rimozione; d) promuovere piani di azione positive finalizzate alla rimozione di tutto ciò che ostacola o impedisce l’affermarsi di una situazione di pari opportunità, per poter così giungere alla applicazione concreta del principio di uguaglianza sancito dalla legge 125 del 1991; e) svolgere le funzioni di conciliazione di cui all’art. 4, 4° comma della legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati riguardanti persone nonché azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formula proposte in merito. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti riferibili all’Amministrazione gli estremi della discriminazione in suo dannopositive, ai sensi dell’art. 4, 1° e 2° comma della legge 125 del 1991, può anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato, investire del caso il Comitato per le Pari Opportunitàn. 125/1991. 2. I ComitatiIl Comitato, presieduti presieduto da un rappresentante dell’amministrazionedell’Agenzia, sono costituiti è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’amministrazionedell’Agenzia. Il presidente del Comitato, nominato tra i componenti dell’amministrazione, Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, acquisiti i pareri e sentite le proposte formulate dai Comitati dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: - accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - − perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio; − processi di mobilità. - tutela della salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità dei rischi specifici per la donna con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi per la maternità; - politiche di pari opportunità negli accessi dall’esterno. 4. Le amministrazioni favoriscono L’Agenzia favorisce l’operatività dei Comitati del Comitato e garantiscono garantisce tutti gli strumenti idonei al loro suo funzionamento. In particolare, valorizzano valorizza e pubblicizzano pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessidallo stesso. I Comitati sono tenuti Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno delle amministrazioni, fornendo in particolare informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza femminile nella varie aree e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formatividell’Agenzia. 5. I Comitati Il Comitato per le pari opportunità rimangono rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovidel nuovo. I componenti dei Comitati del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. 6. Sulla base delle proposte del Comitato, l’Amministrazione adotta, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Comitato pari opportunità. 1. I Comitati per le pari opportunitàL’Amministrazione si impegna a costituire, istituiti presso ciascuna amministrazioneladdove non ancora costituito, nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, lett. D), svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all’art. 4, comma 3; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone. In particolare il Comitato promuove iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria anche al fine di rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali. In questo ambito effettua ricerche e definisce i connotati e l’estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul lavoro e propone iniziative di interventi per la sua rimozione; d) promuovere piani di azione positive finalizzate alla rimozione di tutto ciò che ostacola o impedisce l’affermarsi di una situazione di pari opportunità, per poter così giungere alla applicazione concreta del principio di uguaglianza sancito dalla legge 125 del 1991; e) svolgere le funzioni di conciliazione di cui all’art. 4, 4° comma della legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formula proposte in merito. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti riferibili all’Amministrazione gli estremi della discriminazione in suo danno, ai sensi dell’art. 4, 1° e 2° comma della legge 125 del 1991, può anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato, investire del caso il Comitato per le Pari Opportunità, oltre ché ad attuare ogni misura necessaria per favorire la realizzazione delle pari opportunità. 2. I Comitati, presieduti Il Comitato sarò composto da un rappresentante dell’amministrazionedell’Ente, sono costituiti con funzioni di presidente, da un componente designato da ciascuna ognuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’amministrazione. Il presidente del Comitatodell’Ente, nominato tra nonché dai rispettivi supplenti, per i componenti dell’amministrazione, designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplentecasi di assenza dei titolari. 3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti l’Amministrazione assicura le condizioni e gli strumenti idonei per ciascuna delle materie sottoindicate, acquisiti i pareri e le proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: - accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione il funzionamento del part-time; - processi di mobilità. - tutela della salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità dei rischi specifici per la donna con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi per la maternità; - politiche di pari opportunità negli accessi dall’esternoComitato. 4. Le amministrazioni favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno delle amministrazioni, fornendo in particolare informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza femminile nella varie aree e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi. 5. I Comitati per le pari opportunità rimangono Il Comitato resta in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovidel successivo. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati riconfermati nell’incarico per un solo mandatouna sola volta e per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso. 5. Il Comitato si riunisce trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti. 6. Sulla base Le sedute del Comitato normalmente si tengono durante l’orario di lavoro e si svolgono presso la sede dell’Ente. 7. Le parti, pubblica e sindacale, si impegnano a tener conto delle proposte del Comitatoche saranno formulate dal Comitato per le Pari Opportunità, l’Amministrazione adottae si riservano di concordare, ai sensi dell’art. 2con un apposito accordo, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani le misure volte a favorire effettive pari opportunità e gli interventi che saranno ritenuti necessari per la realizzazione di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli a beneficio delle lavoratrici. 8. Inoltre, per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l’organizzazione del lavoro, l’ambiente, l’igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, a richiesta, il Comitato per le Pari Opportunità può svolgere il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie, che l’Ente è tenuto a fornire, e di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donneformulare proposte in ordine ai medesimi temi.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Comitato pari opportunità. 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna amministrazione, nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, lett. D), svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta Sarà costituito entro il 31/1/2014 a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all’art. 4, comma 3; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone. In particolare il Comitato promuove iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria anche al fine di rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali. In questo ambito effettua ricerche e definisce i connotati e l’estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul lavoro e propone iniziative di interventi per la sua rimozione; d) promuovere piani di azione positive finalizzate alla rimozione di tutto ciò che ostacola o impedisce l’affermarsi di una situazione di pari opportunità, per poter così giungere alla applicazione concreta del principio di uguaglianza sancito dalla legge 125 del 1991; e) svolgere le funzioni di conciliazione di cui all’art. 4, 4° comma della legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formula proposte in merito. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti riferibili all’Amministrazione gli estremi della discriminazione in suo danno, ai sensi dell’art. 4, 1° e 2° comma della legge 125 del 1991, può anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato, investire del caso il livello nazionale un Comitato per le Pari Opportunità. 2. I Comitati, presieduti (CPO) composto pariteticamente da un rappresentante dell’amministrazione, sono costituiti da un componente designato da per ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL contratto collettivo e da un uguale numero complessivo di componenti nominati dalla Federazione X.X.XX.XXXX., con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.Lgs. n. 198 dell’11/4/2006 “Codice delle pari numero opportunità tra uomo e donna” e successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di funzionari in rappresentanza dell’amministrazionepari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. Il presidente Comitato per le Pari Opportunità opera: - studiando le caratteristiche del Comitatomercato del lavoro e l’andamento dell’occupazione femminile nel settore, nominato tra i componenti dell’amministrazione, designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Nell’ambito dei vari livelli con riferimento alle diverse tipologie di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, acquisiti i pareri e le proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni rapporto di lavoro e di sviluppo professionale: - accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del (contratti part-time, apprendistato, tempo determinato); - processi di mobilità. - tutela seguendo l’evoluzione della salute legislazione italiana ed estera in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità dei rischi specifici per la donna con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi per la maternità; - politiche materia di pari opportunità negli accessi dall’esterno.nel lavoro anche in riferimento al programma di azione dell’Unione Europea, 1991-1995 e successive nonché al programma di azione per l’attuazione della Carta dei Diritti Sociali Fondamentali dell’Unione Europea; con il compito di: 4. Le amministrazioni favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti a) promuovere indirizzi generali idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni facilitare il reinserimento delle lavoratrici all’interno delle amministrazioni, fornendo in particolare informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza femminile nella varie aree dopo la maternità e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.a salvaguardare la professionalità 5. I Comitati per b) raccogliendo e segnalando alle parti stipulanti il presente contratto le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. 6. Sulla base delle proposte del Comitato, l’Amministrazione adotta, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani iniziative di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli adottate nelle aziende con l’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti; c) individuando orientamenti ed indirizzi generali in materia di fatto impediscono la piena realizzazione informazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro; d) predisponendo schemi di progetti di azioni positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale e) proponendo iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno. Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra uomini e donne.le parti stipulanti il presente CCNL al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali

Comitato pari opportunità. 1. I Comitati Il Comitato per le pari opportunità, istituiti istituito presso ciascuna amministrazione, la Presidenza dell’Amministrazione nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 67, lett. lettera D), svolgono svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione l’Amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all’art. 4, comma 34, lettera A; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone. In particolare il Comitato promuove iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria anche al fine di rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali. In questo ambito effettua ricerche e definisce i connotati e l’estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul lavoro e propone iniziative di interventi per la sua rimozione; d) promuovere piani di azione positive finalizzate alla rimozione di tutto ciò che ostacola o impedisce l’affermarsi di una situazione di pari opportunità, per poter così giungere alla applicazione concreta del principio di uguaglianza sancito dalla legge 125 del 1991; e) svolgere le funzioni di conciliazione di cui all’art. 4, 4° comma della legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati riguardanti persone nonché azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formula proposte in merito. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti riferibili all’Amministrazione gli estremi della discriminazione in suo dannopositive, ai sensi dell’art. 4, 1° e 2° comma della legge 125 del 1991, può anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato, investire del caso il Comitato per le Pari Opportunitàn. 125/1991. 2. I ComitatiIl Comitato, presieduti presieduto da un rappresentante dell’amministrazionedell’Amministrazione, sono costituiti è costituito da un componente designato desi- gnato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL C.C.R.L. e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’amministrazionedell’Amministrazione. Il presidente del Comitato, nominato tra i componenti dell’amministrazione, Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, acquisiti i pareri e sentite le proposte formulate dai Comitati dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: - accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - — perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio; — processi di mobilità. - tutela della salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità dei rischi specifici per la donna con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi per la maternità; - politiche di pari opportunità negli accessi dall’esterno. 4. Le amministrazioni favoriscono L’Amministrazione favorisce l’operatività dei Comitati del Comitato e garantiscono garantisce tutti gli strumenti idonei al loro funzionamentosuo fun- zionamento. In particolare, valorizzano valorizza e pubblicizzano pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessidallo stesso. I Comitati sono tenuti Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno delle amministrazioni, fornendo in particolare informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza femminile nella varie aree e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativiall’in- terno dell’Amministrazione. 5. I Comitati Il Comitato per le pari opportunità rimangono rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovidel nuovo. I componenti dei Comitati del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. 6. Sulla base delle proposte del Comitato, l’Amministrazione adotta, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Comitato pari opportunità. 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna amministrazione, nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, lett. D), svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta Sarà costituito entro il 31/1/2014 a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all’art. 4, comma 3; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone. In particolare il Comitato promuove iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria anche al fine di rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali. In questo ambito effettua ricerche e definisce i connotati e l’estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul lavoro e propone iniziative di interventi per la sua rimozione; d) promuovere piani di azione positive finalizzate alla rimozione di tutto ciò che ostacola o impedisce l’affermarsi di una situazione di pari opportunità, per poter così giungere alla applicazione concreta del principio di uguaglianza sancito dalla legge 125 del 1991; e) svolgere le funzioni di conciliazione di cui all’art. 4, 4° comma della legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formula proposte in merito. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti riferibili all’Amministrazione gli estremi della discriminazione in suo danno, ai sensi dell’art. 4, 1° e 2° comma della legge 125 del 1991, può anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato, investire del caso il livello nazionale un Comitato per le Pari Opportunità. 2. I Comitati, presieduti (CPO) composto pariteticamente da un rappresentante dell’amministrazione, sono costituiti da un componente designato da per ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL contratto collettivo e da un uguale numero complessivo di componenti nominati dalla Federazione X.X.XX.XXXX., con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.Lgs. n. 198 dell’11/4/2006 "Codice delle pari numero opportunità tra uomo e donna" e successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di funzionari in rappresentanza dell’amministrazionepari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. Il presidente Comitato per le Pari Opportunità opera: - studiando le caratteristiche del Comitatomercato del lavoro e l’andamento dell’occupazione femminile nel settore, nominato tra i componenti dell’amministrazione, designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Nell’ambito dei vari livelli con riferimento alle diverse tipologie di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, acquisiti i pareri e le proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni rapporto di lavoro e di sviluppo professionale: - accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del (contratti part-time, apprendistato, tempo determinato); - processi di mobilità. - tutela seguendo l’evoluzione della salute legislazione italiana ed estera in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità dei rischi specifici per la donna con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi per la maternità; - politiche materia di pari opportunità negli accessi dall’esterno.nel lavoro anche in riferimento al programma di azione dell’Unione Europea, 1991-1995 e successive nonché al programma di azione per l’attuazione della Carta dei Diritti Sociali Fondamentali dell’Unione Europea; con il compito di: 4. Le amministrazioni favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti a) promuovere indirizzi generali idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni facilitare il reinserimento delle lavoratrici all’interno delle amministrazioni, fornendo in particolare informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza femminile nella varie aree dopo la maternità e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.a salvaguardare la professionalità 5. I Comitati per b) raccogliendo e segnalando alle parti stipulanti il presente contratto le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. 6. Sulla base delle proposte del Comitato, l’Amministrazione adotta, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani iniziative di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli adottate nelle aziende con l’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti; c) individuando orientamenti ed indirizzi generali in materia di fatto impediscono la piena realizzazione informazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro; d) predisponendo schemi di progetti di azioni positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale e) proponendo iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno. Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra uomini e donne.le parti stipulanti il presente CCNL al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie

Comitato pari opportunità. 1. I Comitati Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, istituiti presso ciascuna amministrazionesecondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, nell’ambito n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da un componente designato da ognuna delle forme organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, nonché da un pari numero di partecipazione previste dall’artrappresentanti del CONI. 6, lettIl presidente del Comitato è nominato dal Presidente del CONI. D), svolgono Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all’art. 4, comma 3; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone. In particolare il Comitato promuove iniziative volte persone nonchè a dare attuazione alla normativa comunitaria anche al fine di rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali. In questo ambito effettua ricerche e definisce i connotati e l’estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul lavoro e propone iniziative di interventi per la sua rimozionerealizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991; d) promuovere piani analisi dei percorsi di azione positive finalizzate alla rimozione carriera nella dirigenza di tutto ciò che ostacola o impedisce l’affermarsi di una situazione di pari opportunità, per poter così giungere alla applicazione concreta del principio di uguaglianza sancito dalla legge 125 del 1991; e) svolgere le funzioni di conciliazione di cui all’art. 4, 4° comma della legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta prima e di segregazione professionale e formula proposte in merito. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti riferibili all’Amministrazione gli estremi della discriminazione in suo danno, ai sensi dell’art. 4, 1° e 2° comma della legge 125 del 1991, può anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato, investire del caso il Comitato per le Pari Opportunità. 2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’amministrazione, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’amministrazione. Il presidente del Comitato, nominato tra i componenti dell’amministrazione, designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplenteseconda fascia nella pubblica amministrazione. 3. Nell’ambito Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, acquisiti i pareri e le proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste al fine di prevedere misure per favorire che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: - professionale delle lavoratrici: a) percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella Pubblica Amministrazione; b) azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e modalità di svolgimento dei al corsi di formazione professionale; - e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; c) iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; d) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella lavoro; e) fruizione del part-time; - ; f) processi di mobilità. - tutela della salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità dei rischi specifici per la donna con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi per la maternità; - politiche di pari opportunità negli accessi dall’esterno. 4. Le amministrazioni favoriscono l’operatività dei Comitati Il CONI assicura l'operatività del Comitato e garantiscono garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al loro funzionamentosuo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In particolare, valorizzano valorizza e pubblicizzano pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessidallo stesso. I Comitati sono tenuti Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno delle amministrazionidirigenti, fornendo in particolare informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza femminile nella varie aree e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.di cui deve essere data la massima pubblicizzazione 5. I Comitati Il Comitato per le pari opportunità rimangono rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovidel nuovo. I componenti dei Comitati del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico nell'incarico per un solo mandato. 6. Sulla base delle proposte del ComitatoIn sede di contrattazione integrativa, l’Amministrazione adotta, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di le parti coinvolte nella istituzione dei comitati pari opportunità possono convenire la costituzione di lavoro tra uomini un unico Comitato pari opportunità che operi sia nei confronti dell'area dirigenziale sia nei confronti del restante personale, in considerazione della sostanziale unitarietà della sua azione. Nella stessa sede, viene regolata la partecipazione della componente dirigenziale e donnenon dirigenziale all'interno dell'unico comitato.

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