Common use of COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO Clause in Contracts

COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO. 1. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo determinato ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art.23 del presente Accordo, l’azienda corrisponde mensilmente, a decorrere dalla data d’inizio del rapporto, un compenso forfetario omnicomprensivo di euro 37,055 per ogni ora di attività effettivamente espletata dal 1.1.2004. A tale compenso si aggiunge euro 0,245 dal 31.12. 2004 ed euro 0,22 dal 31.12 2005. 2. Ai medici specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al D.L.vo n. 230/95 ed alla legge n.460/88, in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e semprechè il rischio abbia carattere professionale è corrisposta l’indennità di cui all’art.44, commi 1 e 2. 3. Il compenso mensile è corrisposto nel mese di competenza. 4. Per le eventuali prestazioni domiciliari eseguite al di fuori dell’orario di incarico, spetta un compenso forfetario omnicomprensivo di euro 25,82. Su tale compenso grava il contributo previdenziale a carico dell’azienda. 5. Per le eventuali prestazioni domiciliari, comunque eseguite, spetta un rimborso spese di viaggio pari ad 1/5 del costo “ufficiale” della benzina verde per Km. 6. Per la quota variabile si rinvia agli artt.42 e 43, lettera B.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale Di Lavoro

COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO. 1. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo determinato ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art.23 del presente Accordo, l’azienda corrisponde mensilmente, a decorrere dalla data d’inizio del rapporto, un compenso forfetario omnicomprensivo di euro 37,055 per ogni ora di attività effettivamente espletata dal 1.1.2004. A tale compenso si aggiunge euro 0,245 dal 31.12. 2004 ed euro 0,22 dal 31.12 2005. 2. Ai medici specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al D.L.vo n. 230/95 ed alla legge n.460/88, in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e semprechè il rischio abbia carattere professionale è corrisposta l’indennità di cui all’art.44, commi 1 e 2. 3. Il compenso mensile è corrisposto nel mese di competenza. 4. Per le eventuali prestazioni domiciliari eseguite al la remunerazione dell’attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne, si applicano rispettivamente l’art. 42, lett. A commi 3 e 4 e l’art. 43, lett. A commi 3 e 4, nei limiti dei tetti di fuori dell’orario impegno finanziario in essere alla data di incarico, spetta un compenso forfetario omnicomprensivo di euro 25,82. Su tale compenso grava il contributo previdenziale a carico dell’aziendaentrata in vigore del presente accordo. 5. Per le eventuali prestazioni domiciliaridomiciliari si applicano i commi 5 e 6 dell’art. 32, comunque eseguite, spetta un rimborso spese nei limiti dei tetti di viaggio pari ad 1/5 impegno finanziario in essere alla data di entrata in vigore del costo “ufficiale” della benzina verde per Kmpresente accordo. 6. Per la quota variabile si rinvia agli artt.42 e 43, lettera B.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO. 1. Allo specialista ambulatoriale A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso orario degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e al professionistadei professionisti (biologi, incaricato psicologi e chimici) incaricati a tempo determinato ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art.23 del presente Accordo, l’azienda corrisponde mensilmente, a decorrere dalla data d’inizio del rapporto, un compenso forfetario omnicomprensivo di è rideterminato in euro 37,055 38,76 (trentotto/76) per ogni ora di attività effettivamente espletata dal 1.1.2004. A tale compenso si aggiunge euro 0,245 dal 31.12. 2004 ed euro 0,22 dal 31.12 2005ai sensi del presente accordo. 2. Ai medici specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al D.L.vo n. 230/95 ed alla legge n.460/88, in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e semprechè il rischio abbia carattere professionale è corrisposta l’indennità di cui all’art.44all’art. 44, commi 1 e 2. 3. Il compenso mensile è corrisposto nel mese di competenza. 4. Per le eventuali prestazioni domiciliari eseguite al la remunerazione dell’attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne, si applicano rispettivamente l’art. 42, lett. A commi 3 e 4 e l’art. 43, lett. A commi 3 e 4, nei limiti dei tetti di fuori dell’orario impegno finanziario in essere alla data di incarico, spetta un compenso forfetario omnicomprensivo di euro 25,82. Su tale compenso grava il contributo previdenziale a carico dell’aziendaentrata in vigore dell’ACN 23 marzo 2005. 5. Per le eventuali prestazioni domiciliaridomiciliari si applicano i commi 5 e 6 dell’art. 32, comunque eseguite, spetta un rimborso spese nei limiti dei tetti di viaggio pari ad 1/5 del costo “ufficiale” della benzina verde per Kmimpegno finanziario in essere alla data di entrata in vigore dell’ACN 23 marzo 2005. 6. Per la quota variabile si rinvia agli artt.42 e 43, lettera B.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale