Lavoro a tempo determinato Clausole campione

Lavoro a tempo determinato. Art. 50‌
Lavoro a tempo determinato. Le Parti - nell’affermare che i contratti a tempo determinato rappresentano per il settore dell’In- dustria Turistica una caratteristica dell’impiego atta a soddisfare le esigenze strutturali di flessibili- tà – convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale: A) Xxx nei contratti di lavoro a tempo determinato rientrano quelli per esigenze di carattere tempo- raneo o contingente quali: – per far fronte, in periodi di bassa stagione, a improvvisi e temporanei incrementi dell’attività per flussi di clientela non ordinari e/o non programmabili; – per l’impiego di professionalità non presenti tra quelle occupate; – per prestazioni connesse alla sperimentazione o implementazione di procedure informatiche e/o di certificazione (ad es. qualità, ambientale, sociale) dei processi e/o servizi; – per l’esecuzione di particolari lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione; – per la copertura di posizioni non ancora stabilizzate al termine delle fasi di avvio di nuove atti- vità di cui alla successiva lettera B); Per ciascuna unità produttiva tali contratti di lavoro subordinato sono soggetti a limiti quantita- tivi di utilizzo nelle misure di cui alla tabella sotto indicata o, per le unità produttive con oltre 50 dipendenti, nella misura del 20 per cento in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, computandosi per intero le fra- zioni di unità. Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato Lavoratori assumibili Le aziende che vi ricorrono comunicheranno, quadrimestralmente, alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle organizzazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, il numero e le ragioni di tali contratti stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati. La contrattazione di secondo livello potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere tem- poraneo e/o contingente e ampliare i numeri e la percentuale dei lavoratori assumibili. B) I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’or- ganizzazione aziendale e, comunque non eccedente i 12 mesi. Il limite di 12 mesi può essere ele- vato sino a 24 dalla contrattazione di secondo livello. C) L’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori è ...
Lavoro a tempo determinato. Le assunzioni con contratto di lavoro a termine sono regolamentate con le modalità ed i termini dettati dalla L.30/2003, del D.Lgs n.276/03 e succ. modd. e int., legge n.247/2007, legge n.133/2008 e, in ogni caso, dalla normativa vigente in materia. I contratti a termine possono avere una durata massima di trentasei mesi tanto nel caso di un unico e continuativo contratto, quanto nelle ipotesi di più contratti a tempo determinato, ciascuno di durata inferiore ai trentasei mesi purchè instaurati per lo svolgimento di mansioni eguali o equivalenti. L’equivalenza delle mansioni si ha se sussistono temporaneamente due condizioni: l’inquadramento previsto dal CCNL sia identico ed il contenuto professionale delle mansioni esercitate sia simile. Le parti, altresì, stabiliscono che: 1. in caso di malattia ed infortunio, la conservazione del posto è limitata ad un periodo massimo pari ad 1/3 della durata del contratto, con un minimo di 30 giorni, e non eccedente comunque la scadenza del termine apposto al contratto. 2. L’ eventuale integrazione economica a carico della azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto. 3. In caso di dimissioni, i termini di preavviso previsti per i lavoratori a tempo indeterminato sono ridotti alla metà, ad eccezione degli operai per i quali rimangono confermati quelli ordinari. 4. Non è coerente con i principi generali la preventiva programmazione della mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità. Non si potrà avere contemporaneamente alle dipendenze soci coimprenditori e lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.
Lavoro a tempo determinato. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica, tranne per quanto riguarda il periodo di prova (vedi). Limiti. Il c.c.n.l. dispone che ciascun datore di lavoro non può stipulare contratti a tempo determinato in misura superiore al 25% medio su base annua del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore della frazione uguale o superiore a 0,5). E’ comunque consentita la stipulazione di due contratti a termine. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività (inizio dell’attività produttiva o di servizio, entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di una unità produttiva aziendale o di servizio, lancio di un nuovo marchio) per un periodo di 12 mesi, esteso a 18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno (tali periodi possono essere incrementati dalla contrattazione aziendale). Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale nei seguenti casi: - nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati per ragioni sostitutive; - nel caso di avvio di nuove attività, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nel Mezzogiorno); - assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali (nell’ambito della loro durata); - assunzione di soggetti iscritti nelle liste di cui alla L. n. 68/1999; - assunzione di soggetti con un’invalidità permanente di almeno il 20%; - in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi aziendali. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva i contratti stipulati per lo svolgimento di mansioni riguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fiere.
Lavoro a tempo determinato. (ARTT.19-29) Gli articoli da 19 a 29 riguardano il contratto di lavoro dipendente a tempo determinato che, come si ricorderà, era già stato oggetto di modifiche da parte dell'attuale Governo con il decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014. Il decreto in commento, di fatto, si limita a recepire la previgente disciplina (d.lgs.368/2001), come risultante dalle modifiche apportate dal recente d.l. 34/2014 convertito in legge 78/2014. Vengono solo apportate alcune limitate modifiche. In particolare rispetto alla precedente disciplina dell'istituto - stabilita dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 che viene ora espressamente abrogato - emergono le seguenti principali differenze: • in merito all'ipotesi di un ulteriore contratto a termine, in deroga al limite complessivo di durata di 36 mesi, si prevede (art. 19, c.3) che esso abbia una durata non superiore a 12 mesi, mentre la norma previgente demandava ad avvisi comuni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la determinazione della durata massima dell'ulteriore contratto; • riguardo alla disciplina delle proroghe, confermata nel suo impianto originario dall'articolo 21 del decreto legislativo n.81/2015, si specifica che, qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinque, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga (tale profilo non era esplicitamente disciplinato dalla normativa precedente); • l'impugnazione giudiziale del contratto di lavoro a tempo determinato deve avvenire entro 120 giorni dalla sua cessazione, a pena di decadenza (art. 28, c.1). • in caso di splafonamento della percentuale di contingentamento del lavoro a termine (20 per cento della forza lavoro a tempo indeterminato) si applica solo una sanzione amministrativa commisurata alla retribuzione dei lavoratori in eccesso e non la trasformazione dei contratti a termine interessati in contratti a tempo indeterminato. Da sottolineare che la nuova disciplina del rapporto di lavoro a termine non incide sui rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, c. 2, del d.lgs. n.375/1993, dalla normativa è stata infatti mantenuta l'esclusione espressa di tale tipologia di rapporti dalla normativa generale (art. 29, c.1). Pertanto, come già sottolineato, la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato con gli operai agri...
Lavoro a tempo determinato. ART. 14 (Contratto di somministrazione)
Lavoro a tempo determinato. (artt.19-29)
Lavoro a tempo determinato. Art. 147 – Apposizione del termine