Lavoro a tempo determinato. Premessa
Lavoro a tempo determinato. Art. 54
Lavoro a tempo determinato. (ARTT.19-29) Gli articoli da 19 a 29 riguardano il contratto di lavoro dipendente a tempo determinato che, come si ricorderà, era già stato oggetto di modifiche da parte dell'attuale Governo con il decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014. Il decreto in commento, di fatto, si limita a recepire la previgente disciplina (d.lgs.368/2001), come risultante dalle modifiche apportate dal recente d.l. 34/2014 convertito in legge 78/2014. Vengono solo apportate alcune limitate modifiche. In particolare rispetto alla precedente disciplina dell'istituto - stabilita dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 che viene ora espressamente abrogato - emergono le seguenti principali differenze: • in merito all'ipotesi di un ulteriore contratto a termine, in deroga al limite complessivo di durata di 36 mesi, si prevede (art. 19, c.3) che esso abbia una durata non superiore a 12 mesi, mentre la norma previgente demandava ad avvisi comuni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la determinazione della durata massima dell'ulteriore contratto; • riguardo alla disciplina delle proroghe, confermata nel suo impianto originario dall'articolo 21 del decreto legislativo n.81/2015, si specifica che, qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinque, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga (tale profilo non era esplicitamente disciplinato dalla normativa precedente); • l'impugnazione giudiziale del contratto di lavoro a tempo determinato deve avvenire entro 120 giorni dalla sua cessazione, a pena di decadenza (art. 28, c.1). • in caso di splafonamento della percentuale di contingentamento del lavoro a termine (20 per cento della forza lavoro a tempo indeterminato) si applica solo una sanzione amministrativa commisurata alla retribuzione dei lavoratori in eccesso e non la trasformazione dei contratti a termine interessati in contratti a tempo indeterminato. Da sottolineare che la nuova disciplina del rapporto di lavoro a termine non incide sui rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, c. 2, del d.lgs. n.375/1993, dalla normativa è stata infatti mantenuta l'esclusione espressa di tale tipologia di rapporti dalla normativa generale (art. 29, c.1). Pertanto, come già sottolineato, la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato con gli operai agri...
Lavoro a tempo determinato. Art. 154 – Apposizione del termine
Lavoro a tempo determinato. Limiti di utilizzo: - il numero complessivo dei contratti a tempo determinato utilizzati non può superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività (nel limite massimo di 12 mesi, elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa territoriale/aziendale), per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per il sostegno all’occupazione; - limiti riferiti alla singola unità produttiva: fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per 4 lavoratori; da 16 a 30 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per 6 lavoratori; nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione complessiva di contratti a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratori; - compensazioni, l’azienda può assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori più elevato portando l’eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive; le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in regime di compensazione non possono comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva; - esclusioni, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, con lavoratori di età superiore a 55 anni. Limite complessivo alle assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatti salvi i diversi limiti stabiliti per l’utilizzo dei contratti a tempo determinato. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale se l’assunzione è motivata da ragioni sostitutive. Contratti a tempo determinato in località turistiche. I contratti conclusi per gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno in località a pre...
Lavoro a tempo determinato. (artt.19-29)
Lavoro a tempo determinato. ART. 14 (Contratto di somministrazione)
Lavoro a tempo determinato. Le assunzioni con contratto di lavoro a termine sono regolamentate con le modalità ed i termini dettati dalla L.30/2003, del D.Lgs n.276/03 e succ. modd. e int., legge n.247/2007, legge n.133/2008 e, in ogni caso, dalla normativa vigente in materia. I contratti a termine possono avere una durata massima di trentasei mesi tanto nel caso di un unico e continuativo contratto, quanto nelle ipotesi di più contratti a tempo determinato, ciascuno di durata inferiore ai trentasei mesi purchè instaurati per lo svolgimento di mansioni eguali o equivalenti. L’equivalenza delle mansioni si ha se sussistono temporaneamente due condizioni: l’inquadramento previsto dal CCNL sia identico ed il contenuto professionale delle mansioni esercitate sia simile. Le parti, altresì, stabiliscono che:
Lavoro a tempo determinato. Limiti numerici. Il numero complessivo dei rapporti di lavoro a tempo determinato (anche in forma di somministrazione di lavoro) non può superare il 25% degli assunti a tempo indeterminato nell’anno solare con un minimo di 2 contratti (nelle aziende fino a 5 dipendenti è comunque consentita la stipulazione di un contratto a termine). Il limite indicato può essere elevato con accordo aziendale. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di una nuova unità produttiva; - per l’avvio di una nuova linea/modulo di produzione; - per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; - con lavoratori di età superiore a 50 anni. Successione di contratti a termine. Nelle fattispecie di seguito indicate non sono richiesti intervalli minimi tra due contratti successivi: - lancio di un prodotto innovativo; - avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine; - sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza dei periodi di interruzione tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DTL. Prova: per i contratti di durata inferiore a 6 mesi, il periodo di prova è ridotto del 50% con un minimo di due settimane. Esclusioni: i lavoratori assunti con più contratti a termine per le stesse mansioni; i lavoratori che passano con le medesime mansioni ad un rapporto a tempo indeterminato.
Lavoro a tempo determinato. Le Parti - nell’affermare che i contratti a tempo determinato rappresentano per il settore dell’In- dustria Turistica una caratteristica dell’impiego atta a soddisfare le esigenze strutturali di flessibili- tà – convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale: