Compenso per lavoro straordinario del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Il comma 5 dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal seguente: “Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), incrementata del rateo della tredicesima mensilità, con una maggiorazione pari al 15 % ”. 2. Il comma 6 dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal seguente: “Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo mensile dal comma 2, la percentuale di maggiorazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 è elevata al 50%”.
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