Competenze delle Aziende. 1. L'Azienda è tenuta a fornire al medico di continuità assistenziale i farmaci e il materiale di pronto soccorso, necessari all'effettuazione degli interventi di urgenza individuati in sede regionale sentito il comitato di cui all'art. 12; in mancanza l'Azienda provvede tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 11. 2. L'Azienda garantisce altresì che le sedi di servizio siano dotate di idonei locali, dotati di adeguate misure di sicurezza, per la sosta e il riposo dei medici, nonché di servizi igienici. 3. La Azienda, sentiti i medici interessati, predispone i turni e assegna, sentiti i comitati provinciali per la sicurezza pubblica, le sedi di attività nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra. 4. L’Azienda provvede altresì: a) alla disponibilità di mezzi di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso; b) ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamate presso le centrali operative; c) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di continuità assistenziale.
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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale
Competenze delle Aziende. 1. L'Azienda è tenuta a fornire al medico di continuità assistenziale i farmaci e il materiale di pronto soccorsosoccor- so, necessari all'effettuazione degli interventi di urgenza individuati in sede regionale sentito il comitato di cui all'art. 12; in mancanza l'Azienda provvede tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 11.
2. L'Azienda garantisce altresì che le sedi di servizio siano dotate di idonei locali, dotati di adeguate misure di sicurezza, per la sosta e il riposo dei medici, nonché di servizi igienici.
3. La Azienda, sentiti i medici interessati, predispone i turni e assegna, sentiti i comitati provinciali per la sicurezza si- curezza pubblica, le sedi di attività attività, nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra.
4. L’Azienda provvede altresì:
a) alla disponibilità di mezzi di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di strumenti acustici e visivivi- sivi, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
b) ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamate presso le centrali operative;
c) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi pre- sidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di continuità assistenziale.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Competenze delle Aziende. (Art. 68 ACN del 23 marzo 2005)
1. L'Azienda è tenuta a E’ obbligo delle Aziende fornire al medico i punti di continuità assistenziale i farmaci Continuità Assistenziale dei farmaci, della modulistica (INAIL - Referti Autorità Giudiziaria - INPS - Schede Notifica Malattie Infettive) e il del materiale di pronto soccorso, soccorso necessari all'effettuazione alla effettuazione degli interventi di urgenza individuati richiesti. Si allega al presente Accordo un protocollo minimale in sede regionale sentito il comitato termini di attrezzature e materiale vario di cui all'artdeve essere dotato ogni presidio e che le Aziende sono tenute a rispettare. 12; in mancanza l'Azienda provvede tenendo conto E’ compito delle indicazioni del comitato Aziende recapitare il materiale di cui all'art. 11consumo presso ciascun presidio.
2. L'Azienda garantisce altresì Le Aziende garantiscono, altresì, che le sedi di servizio siano dotate di idonei localilocali per la sosta, dotati di il riposo dei Medici e l’attività ambulatoriale lì dove prevista, con adeguate misure di sicurezzasicurezza (videocitofono, per la sosta telefono con libera chiamata all’esterno e il riposo dei medicicon contascatti e con trasferimento di chiamata su telefonino aziendale, collegamenti diretti con forze dell’ordine e/o Guardie Giurate), nonché di servizi igieniciigienici standards.
3. La AziendaLe Aziende, sentiti i medici interessatientro 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente accordo, predispone i turni mettono a disposizione delle OO. SS. la certificazione relativa all’idoneità di cui all’art. 68, commi 2 e assegna3, sentiti i comitati provinciali per la sicurezza pubblica, le sedi di attività nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorradell’A.C.N. del 23 marzo 2005.
4. L’Azienda provvede altresì:In linea con la politica di informatizzazione sostenuta dalla Regione Basilicata, e facendo riferimento ai fondi ad essa destinati, è auspicabile che ciascun presidio di C.A. sia dotato di supporto informatico in linea.
a) alla disponibilità 5. Relativamente all’aggiornamento professionale di mezzi di cui all’art. 27, comma 5, del presente Accordo, le Aziende formulano un piano formativo coerente con i fabbisogni rilevati e inerenti la specificità del servizio, possibilmente muniti con particolare riguardo per le patologie in età pediatrica, e mirati a sostenere la piena valorizzazione dell’attività di radiotelefono e Continuità Assistenziale.
6. Nell’ottica di strumenti acustici e visiviun utilizzo appropriato del servizio, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
b) ad assicurare in modo adeguato è opportuna la registrazione delle chiamate presso redazione di materiale informativo, concordato con le centrali operative;
c) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri XX.XX., rivolto ai cittadini riguardante le specificità del servizio di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di continuità assistenzialeContinuità Assistenziale.
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Samples: Accordo Integrativo Regionale
Competenze delle Aziende. (Art. 68 ACN del 23 marzo 2005)
1. L'Azienda è tenuta a E’ obbligo delle Aziende fornire al medico i punti di continuità assistenziale i farmaci Continuità Assistenziale dei farmaci, della modulistica (INAIL - Referti Autorità Giudiziaria - INPS - Schede Notifica Malattie Infettive) e il del materiale di pronto soccorso, soccorso necessari all'effettuazione alla effettuazione degli interventi di urgenza individuati richiesti. Si allega al presente Accordo un protocollo minimale in sede regionale sentito il comitato termini di attrezzature e materiale vario di cui all'artdeve essere dotato ogni presidio e che le Aziende sono tenute a rispettare. 12; in mancanza l'Azienda provvede tenendo conto E’ compito delle indicazioni del comitato Aziende recapitare il materiale di cui all'art. 11consumo presso ciascun presidio.
2. L'Azienda garantisce altresì Le Aziende garantiscono, altresì, che le sedi di servizio siano dotate di idonei localilocali per la sosta, dotati di il riposo dei Medici e l’attività ambulatoriale lì dove prevista, con adeguate misure di sicurezzasicurezza (videocitofono, per la sosta telefono con libera chiamata all’esterno e il riposo dei medicicon contascatti e con trasferimento di chiamata su telefonino aziendale, collegamenti diretti con forze dell’ordine e/o Guardie Giurate), nonché di servizi igieniciigienici standards.
3. La AziendaLe Aziende, sentiti i medici interessatientro 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente accordo, predispone i turni mettono a disposizione delle OO. SS. la certificazione relativa all’idoneità di cui all’art. 68, commi 2 e assegna3, sentiti i comitati provinciali per la sicurezza pubblica, le sedi di attività nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorradell’A.C.N. del 23 marzo 2005.
4. L’Azienda provvede altresì:In linea con la politica di informatizzazione sostenuta dalla Regione Basilicata, e facendo riferimento ai fondi ad essa destinati, è auspicabile che ciascun presidio di C.A. sia dotato di supporto informatico in linea.
a) alla disponibilità 5. Relativamente all’aggiornamento professionale di mezzi di cui all’art. 28, comma 5, del presente Accordo, le Aziende formulano un piano formativo coerente con i fabbisogni rilevati e inerenti la specificità del servizio, possibilmente muniti con particolare riguardo per le patologie in età pediatrica, e mirati a sostenere la piena valorizzazione dell’attività di radiotelefono e Continuità Assistenziale.
6. Nell’ottica di strumenti acustici e visiviun utilizzo appropriato del servizio, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
b) ad assicurare in modo adeguato è opportuna la registrazione delle chiamate presso redazione di materiale informativo, concordato con le centrali operative;
c) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri XX.XX., rivolto ai cittadini riguardante le specificità del servizio di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di continuità assistenzialeContinuità Assistenziale.
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Samples: Accordo Integrativo Regionale