COMPOSTAGGIO DOMESTICO Clausole campione

COMPOSTAGGIO DOMESTICO. La pratica del compostaggio è possibile solo all’utenza che può dimostrare la disponibilità di un’area verde (giardino, orto, etc) sul territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. L’Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa (art. 34 del Regolamento TARI approvato con D.C.C. n. 12 del 09/09/2014), attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e vegetale), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori. La collocazione del punto di compostaggio dovrà essere il più lontano possibile da eventuali abitazioni e comunque ad una distanza minima di 5 metri. E’ ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all’accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
COMPOSTAGGIO DOMESTICO. 1. L’Amministrazione Comunale promuove la pratica del compostaggio domestico in collaborazione con il Consorzio di Bacino e il Gestore del servizio, secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 6 e del vigente Regolamento comunale in materia. 2. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico. 3. In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. 4. Il compostaggio domestico è alternativo alla raccolta della frazione organica, pertanto è preferibile attivare, ove possibile, tale pratica. 5. Possono effettuare il compostaggio domestico solo gli utenti che dispongono di un numero di metri quadri di verde o di terreno agrario che ne garantisca il giusto utilizzo secondo le norme di buona tecnica. 6. L’Amministrazione Comunale può rendere obbligatoria la pratica del compostaggio domestico qualora lo ritenga necessario. Tale obbligo deve essere formalizzato tramite apposito atto amministrativo. 7. La pratica dell’autocompostaggio dà diritto alle riduzioni TARI come previsto dal Regolamento sul Compostaggio domestico approvato dal Comune.
COMPOSTAGGIO DOMESTICO. Qualora la Ditta aggiudicataria proponesse tra le migliorie il compostaggio domestico le modalità attuative di avvio saranno le seguenti : verranno comunicati i dati relativi agli utenti aderenti al compostaggio domestico, per i quali dovrà essere disattivato il servizio di raccolta della frazione umida con conseguente riduzione del canone ai sensi dell’art.23 (ampliamento e/o riduzione del servizio) . Sarà onere della ditta la fornitura dei relativi compostatori domestici che dovranno comunque essere accompagnati da manuale d’uso ed indicazioni circa le modalità da seguirsi per ottenere la fase compostata. E’ possibile che in conseguenza delle adesioni dei cittadini a tale attività, si proceda all’esclusione di intere vie del Comune.
COMPOSTAGGIO DOMESTICO. 1. L’Amministrazione Comunale promuove la pratica del compostaggio domestico in collaborazione con il Consorzio, secondo le modalità e i criteri dell’art. 6. 2. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico. 3. In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.
COMPOSTAGGIO DOMESTICO. 1) Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti da smaltire è incentivato il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, attraverso il riciclaggio presso le aree private scoperte dell’utente, degli scarti organici domestici e dei rifiuti vegetali del giardino. Tale pratica consente un effettivo risparmio per la riduzione dei quantitativi di rifiuto organico conferito. 2) Le utenze domestiche possono richiedere al Comune la fornitura di un composter per uso familiare contro pagamento del costo. 3) Il compostaggio domestico non è consentito nel caso di attività di ristorazione e attività agroalimentari.
COMPOSTAGGIO DOMESTICO. 1. L’Amministrazione Comunale promuove la pratica del compostaggio domestico in collaborazione con il Consorzio, secondo le modalità e i criteri dell’art. 6. 2. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico. 3. In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. 4. Viene assimilato al compostaggio domestico (auto compostaggio ex art. 183 c. 1 del D.Lgs. 152/2006) il compostaggio collettivo effettuato con compostatori in legno o plastica o con “casette” in legno o con macchine compostatrici, se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni: • Il materiale da compostare deve essere conferito esclusivamente da utenze domestiche chiaramente individuate; • Il compost prodotto deve essere utilizzato esclusivamente dai conferitori del materiale da compostare ed esclusivamente sulle pertinenze (aree verdi, vasi, giardini pensili ecc.) del conferitore e non può essere ceduto a terzi; • La potenzialità massima non deve superare le 20 t/anno (quantitativo comprensivo dell’eventuale materiale strutturante). 5. Coloro che sottoscrivono un impegno a favore del Comune o del Consorzio a praticare il compostaggio domestico e, in virtù di tale impegno, beneficiano di almeno una delle seguenti agevolazioni: • riduzione della tariffa rifiuti; • assegnazione di una o più compostiere a prezzo agevolato o gratuitamente; hanno l’obbligo di consentire gli accertamenti, controlli e verifiche effettuate da personale dipendente del Comune, del Consorzio CISA, o da altri soggetti da essi appositamente incaricati e muniti di specifico documento di riconoscimento, e di comunicare preventivamente al Consorzio CISA o al Comune l’interruzione, anche temporanea, della pratica del compostaggio. 6. Per quanto riguarda i criteri di igiene il cumulo/compostiera, fermo restando l’obbligo di adottare i criteri tecnici corretti di cui al comma 3 e di garantire l’assenza di disagi per gli abitanti, non può essere posizionato in aderenza dei muri di tamponamento e/o confinanti e le distanze da rispettare, rispetto alle aperture degli edifici in...
COMPOSTAGGIO DOMESTICO. 1. È consentito e favorito il corretto compostaggio domestico della frazione organica (scarti di cucina e scarti verdi della manutenzione del giardino), purché eseguito con le modalità di seguito illustrate:  ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione organica prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte;  il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l’utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, compostatori domestici statici e/o rotazionali) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare;  non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione organica che possano recare danno all’ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario;  la struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale;  durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti: o provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale organico prima di immetterlo nella struttura specie potature verdi da manutenzione giardino; o provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
COMPOSTAGGIO DOMESTICO. Il compostaggio domestico, processo di decomposizione e trasformazione in “humus” della sostanza organica, costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata. E’ possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato. Il compostaggio domestico, praticabile in tutte le realtà che dispongono di giardino e/o orto, si può attuare attraverso la pratica del cumulo o compostiera. Tale pratica va effettuata seguendo criteri di buona pratica evitando di procurare disagi ai residenti con cattivi odori o per l’intrusione di animali.
COMPOSTAGGIO DOMESTICO. 1. Il Comune promuove la diffusione del compostaggio domestico, singolo o di comunità, quale buona pratica finalizzata alla riduzione dei rifiuti ed al riutilizzo in loco dei materiali di scarto. 2.Gli utenti devono attenersi ad alcune regole di carattere generale, volte al rispetto dell’igiene e del decoro urbano, oltre ad evitare di arrecare danno e disagio ai residenti in aree adiacenti o limitrofe: a. a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano nel seguito alcune tipologie di rifiuti organici più facilmente compostabili: - scarti da cucina quali: bucce e scarti di frutta e ortaggi, gusci delle uova, fondi di caffè e bustine del the ; - scarti da giardino e orto: foglie, erba, piccole potature, fiori recisi; b. a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano nel seguito alcune tipologie di rifiuti organici compostabili, purché in piccole quantità: - carne, pesce, pane, pasta e dolciumi, in quanto possono generare cattivi odori e richiamare animali indesiderati (quali insetti e roditori); - scarti cellulosici quali ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e tovaglioli di carta (non imbevuti di sostanze chimiche quali ad esempio i detergenti), trucioli, segatura e ceneri di legna non trattati con sostanze chimiche); c. non è compostabile tutto quanto sia inorganico e pertanto non biodegradabile, tra cui: plastiche, gomma, stoffa, vetro, metallo, ceramica, carta stampata, pannolini ecc.; d. non è compostabile ciò che, pur essendo di matrice organica, è stato contaminato da sostanze chimiche; e. Le operazioni di autocompostaggio devono essere effettuate in aree aperte in disponibilità dell’utente, nel territorio comunale (utenza domestica singola o collettiva, utenza non domestica); f. a titolo non esaustivo si elencano alcune delle metodologie con cui può essere praticata l’attività di autocompostaggio : - compostaggio in cumulo: accumulo del rifiuto direttamente sul terreno; - compostaggio in cassa: accumulo del rifiuto in una cassa in legno posizionata sul terreno; - compostaggio in buca: accumulo del rifiuto in una buca effettuata nel terreno ed a diretto contatto con questo; g. indipendentemente dalla modalità prescelta per l’accumulo è necessario garantire una adeguata areazione della frazione organica (rivoltamenti e mescolamenti periodici, utilizzo di contenitori aerati ecc..), al fine di velocizzare e facilitare il processo di decomposizione e di limitare la formazione di cattivi odori e l’istaurarsi di problematiche di tipo igienico-sanitario; h. il compost pro...
COMPOSTAGGIO DOMESTICO. I nuovi aderenti avranno diritto ad una riduzione della Tari e ad altre agevolazioni, che saranno comunicate al momento dell’adesione presso uffici/ sportelli ASVO. La sola frazione costituita dalle ramaglie potrà essere conferita presso l’ecocentro.