Contract
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente | CITTA’ di CIRIE’ | |
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L’IGIENE DEL SUOLO | ||
Approvato con D.C.C. n. 5 del 28/01/2013, esecutiva dal 18/02/2013 | ||
SOMMARIO
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 4
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA 5
ART. 4 - DEFINIZIONI 5
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 7
ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 10
ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI 12
ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO 13
ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA 13
ART. 10 - COMPETENZE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 13
ART. 11 - COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO 14
ART. 12 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO 15
ART. 13 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI 16
ART. 14 NORME GENERALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 17
ART. 15 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE 17
ART. 16 - ECOSTAZIONI 18
ART. 17 - CONTENITORI PER IL SISTEMA DI RACCOLTA STRADALE 18
ART. 18 - RIFIUTI INGOMBRANTI 19
ART. 19- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI 19
ART 00 - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX 20
ART. 21- RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA 20
ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE 21
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI 22
ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE 22
ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI 22
ART. 26 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA 23
ART. 27– COMPOSTAGGIO DOMESTICO 23
ART. 28– ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE 23
ART. 29 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO 23
ART. 30 - SERVIZI INTEGRATIVI 24
ART. 31 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO 24
ART. 32- COMUNICAZIONE AGLI UTENTI 24
ART. 33– MODALITA’ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI 24
ART. 34- DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI 25
ART. 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI 25
ART. 36- SPAZZAMENTO STRADALE 26
ART. 37 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI 26
ART- 38 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI 27
ART. 39 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI 27
ART. 40- OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 28
ART. 41 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI 28
ART. 42 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE 28
ART. 43 - ATTIVITA’ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI 28
ART. 44 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE 28
ART. 45- PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI 29
ART. 46 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 29
ART. 47- PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI 29
ART. 48 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA 29
ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI 29
ART. 50 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI 30
ART 51 – ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI 30
ART. 52 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI 30
ART. 53- PULIZIA DEI TERRENI 30
ART. 54 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI 31
ART. 55 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI 31
ART. 56 – INFORMAZIONE 32
ART. 57 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 32
ART. 58 - CONTROLLI 32
ART. 59– OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI 33
ART. 60 - SANZIONI 33
ART. 61– ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 33
ART 62: NORME TECNICHE ATTUATIVE 34
ART 63: ALLEGATI 34
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento, disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Ciriè nelle varie fasi: conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di rifiuti, della L.R. n. 24 del 24 ottobre 2002, conformemente ai documenti di programmazione regionali e provinciali di settore. Il presente Regolamento è integrativo del vigente Regolamento comunale d’igiene ai sensi dell’art.4 co. 2 della succitata L.R. n. 24/2002.
1. L’Amministrazione comunale con il presente regolamento intende regolamentare in via provvisoria la gestione dei rifiuti urbani per motivi igienico-sanitari e di sicurezza pubblica in attesa dell’approvazione, da parte della Regione Piemonte, del Regolamento tipo predisposto ai sensi del succitato art. 4 co. 2 della L.R. n. 24/2002.
2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’art. 184 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2 lettera e);
h) determinare le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.
3. Il presente Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici regionali e provinciali.
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
• raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
• raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
• raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
• raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
• raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche.
• raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
• raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
• raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
• spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;
• pulizia e rimozione dei rifiuti da aree pubbliche, private (come servizio integrativo) e private ad uso pubblico
• trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
• altre disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e l’igiene del suolo in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. La regolamentazione della tariffa in materia di rifiuti è stabilita con apposito Regolamento municipale.
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA
1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza
3. L’'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l’apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
• evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
• evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
• prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
• salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
• mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.
ART. 4 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
a) RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
b) PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
c) DETENTORE: il produttore dei rifiuti (persona fisica o giuridica) o il soggetto che li detiene.
d) GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.
e) CONFERIMENTO: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.
f) RACCOLTA: le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
g) RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati
h) SMALTIMENTO: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste dall’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006
i) RECUPERO: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare le operazioni previste nell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
j) STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’Allegato C alla medesima parte quarta.
k) DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all’art.183 lettera m) del D.Lgs. 152/2006 stabilite dalla normativa vigente.
l) TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti.
m) TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti.
n) SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti (le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006).
o) BONIFICA: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato
p) FRAZIONE UMIDA: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.
q) FRAZIONE SECCA: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.
r) FRAZIONE VERDE: rifiuti derivati dalla potatura degli alberi, ramaglie e sfalci dell’erba.
s) COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definirne i gradi di qualità.
t) GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (di seguito indicato Gestore del servizio): il Consorzio dei Comuni o il Soggetto che affida a terzi i servizi di gestione dei rifiuti o il Soggetto incaricato alla Gestione dei Servizi dal Consorzio dei Comuni . Il Comune può gestire in economia alcune parti del servizio integrato dei rifiuti urbani, in accordo con il Gestore, quando ciò si dimostri efficace, efficiente ed economico
u) GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione di rifiuti, ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade
v) SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi i giardini ed i parchi, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
z) CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI (ECOSTAZIONE): area, debitamente presidiata ed allestita, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto ad impianti di recupero e trattamento, accessibile in orari stabiliti alla presenza di personale addetto.
y) PUNTO DI RACCOLTA STRADALE (ECOISOLA): area destinata alla collocazione di cassonetti per la raccolta delle frazioni indifferenziate e differenziate.
w) CONTRATTO DI SERVIZIO: il contratto stipulato dal Gestore del servizio con la ditta appaltatricey)
z) CONSORZIO DEI COMUNI (nel seguito denominato CONSORZIO): Ente consortile, avente funzioni regolamentari consortili, titolare, in qualità di Gestore del servizio, dell’affidamento degli stessi e del controllo,
coordinamento, assistenza tecnica nei rapporti con eventuale altre imprese affidatarie .
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1 Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisati:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità come definite ai punti successivi del presente articolo;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2 Tra i rifiuti urbani sono da considerare:
• rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari .
• rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.
3 Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006e s.m.i;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
4 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i.
5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.
6 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
7 L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto
8 In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell’applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del
D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati.
9 Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:
a) derivino da locali destinati ad attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori,
b) siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l’esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali e l’esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività,
c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati:
1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
2) Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili
3) Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet
4) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
5) Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
6) Paglia e prodotti di paglia
7) Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida
8) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
9) Feltri e tessuti non tessuti
10) Pelle e similpelle
11) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni
12) Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
13) Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
14) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
15) Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili)
16) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
17) Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
18) Nastri abrasivi
19) Cavi e materiale elettrico in genere
20) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
21) Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti
di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002
22) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
23) Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002
24) Accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc.
d) (nel caso derivino da attività sanitarie):
d1) derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d2) non rientrino nella classificazione di rifiuti sanitari pericolosi di cui alle lettere c) e d) dell’art. 2 – 1° comma del del D.P.R 15 luglio 2003 n. 254;
d3) appartengano alle seguenti tipologie:
• rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
• rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
• vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto d) e quantitative indicate al successivo punto g);
• spazzatura;
• indumenti e xxxxxxxx xxxxxxx e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
• rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
• gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
• i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell’ambito territoriale ottimale.
e) il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani. A tale riguardo non sono considerati assimilati i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le ordinarie tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Gestore dei servizi, quali ad esempio: materiali non aventi consistenza solida; materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato; prodotti fortemente maleodoranti;
f) la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore a 70 kg/m2/anno,
10 Gli imballaggi secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità sopra citati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.
11 La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano,
12 Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa o tariffa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o tariffa, purché conferiti secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale; sono altresì escluse le piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
13 Si intendono come rifiuti ingombranti assimilati i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci, nonchè i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) derivanti da esercizi commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo, esclusi i RAEE professionali, purché conferiti con le modalità fissate per gli analoghi rifiuti ingombranti domestici e secondo i limiti quantitativi previsti dall’assimilazione ai rifiuti urbani di cui al precedente punto 5 lettera f).
14 I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 1.000 kg per singola utenza.
15 Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai m2/anno dell’attività produttiva, è confermata l’assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi sopra illustrati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previa pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.
16 Le modalità per l’accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.
17 I rifiuti che rispettano i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere classificati con i codici CER riportati in Allegato quale parte integrante del presente regolamento.
18 I criteri di classificazione dei rifiuti di cui al presente regolamento possono essere modificati e/o integrati con appositi atti amministrativi dell’Amministrazione comunale previa accordo con il Consorzio e sentito il Gestore dei servizi.
ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell’ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e del Programma provinciale di gestione dei rifiuti, sulla base degli indirizzi del Consorzio e in base alla convenzioni che l’Amministrazione comunale stipula con il Consorzio in qualità di Gestore del servizio.
2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
3. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e i criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati, della raccolta differenziata e in genere dei servizi oggetto del presente regolamento, si fa riferimento ai criteri e alle specifiche tecniche del Contratto di servizio stipulato dal Gestore del servizio, e agli specifici atti amministrativi emanati dal Gestore del servizio.. Ove ricorrano particolari esigenze il Comune può intervenire sull’appalto con apposite ordinanze.
4. L’organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è impostata a partire dalle considerazioni sviluppate, con l’attuazione di modalità di conferimento e di raccolta ove possibile “domiciliari internalizzate” che favoriscano, da parte degli utenti e del Gestore del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti. Sono possibili forme di agevolazione, sia in termini di servizio sia tributarie, per le utenze non domestiche particolarmente virtuose; tali agevolazioni e le loro modalità applicative possono essere previste nell’apposito Regolamento della tariffa.
5. Il Gestore del servizio in accordo con l’Amministrazione comunale, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
• raccolte stradali
• raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche.
• ritiro su chiamata
• consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (Centri di raccolta denominati “ecostazioni”)
6. Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire sempre mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti.
7. Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.
8. Le raccolte domiciliari (dette anche “porta a porta”) sono caratterizzate dall’utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all’interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
9. Il ritiro su chiamata è previsto specificamente per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Inoltre il ritiro a chiamata è ammesso per la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali (es. carta, imballaggi, frazione verde), che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo oppure per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell’ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta; compete al Gestore del servizio assicurare che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l’organizzazione del relativo servizio.
10. L’Ecostazione ha la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso esso ha una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Gestore del servizio e i produttori dei rifiuti.
11. All'interno dell’ecostazione devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli, gli oggetti riutilizzabili, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.
12. Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire con l’ausilio di un contenitore denominato “compostiera”.
13. Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata; essenzialmente esso è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino. In queste realtà può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
14. L'Amministrazione Comunale richiede al Consorzio di attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di “iniziativa pilota”), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi dì razionalizzazione dei servizi, con l’ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
15. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS).
16. Il Gestore del servizio in accordo con l’Amministrazione comunale:
• attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
• organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l’ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini..
17. Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle
soluzioni proposte.
18. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
19. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.
ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI
1. Il Gestore del servizio effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5, articolato in:
• raccolta dei rifiuti indifferenziati,
• raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:
• raccolta congiunta di vetro, lattine di alluminio, barattoli in acciaio e banda stagnata
• carta ed imballaggi in carta e cartone
• raccolta di contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
• frazione verde
• frazione organica
• imballaggi in legno
• scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
• rifiuti ingombranti e RAEE
• pneumatici e altri materiali provenienti dalla manutenzione “fai da te” di auto e motoveicoli, originati da utenze domestiche
• materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
• farmaci scaduti
• altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale.
Eventuali modifiche e integrazioni nelle tipologie di materiali raccolti o nella loro aggregazione ai fini della raccolta, rese necessarie o semplicemente opportune da variazioni nelle relative filiere di recupero/smaltimento, sono stabilite dal Consorzio in accordo con l’Amministrazione comunale.
3. Oltre a quelli precedentemente elencati, il Gestore del servizio ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, in accordo con l’Amministrazione comunale, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.
4. Il Gestore dei servizi, può svolgere in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti convenzionali.
CAPO II - GENERALITÀ SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO
1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.
ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA
1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all’intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare a tutti gli utenti la possibilità di usufruire del servizio.
2. In aree periferiche, a bassa densità di utenze, con difficoltà di accesso o con presenza di utenze non residenti, l’Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore dei servizi, può prevedere la formazione di aree di conferimento stradali denominate “ecoisole”, al servizio di una o più utenze.
3. Il gestore del servizio redige ed aggiorna una planimetria riportante il perimetro delle zone in cui il servizio è espletato con le modalità porta a porta e la posizione delle ecoisole; a tale scopo l’Amministrazione comunale comunica, al Gestore del Servizio, le variazioni e/o implementazioni dell’area urbana residenziale.
ART. 10 - COMPETENZE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dal Gestore del servizio, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del Regolamento, in conformità ai criteri e alle specifiche del Contratto di servizio.
2. Per lo svolgimento dei servizi il Gestore del servizio, oltre a richiedere all’appaltatore la attuazione della Carta dei Servizi (Piano di lavoro, Schede tecniche annuali del Contratto di servizio), stabilisce meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.
3. Annualmente viene pubblicato ed adeguatamente pubblicizzato un rapporto sulla qualità dei servizi e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI
ART. 11 - COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO
1. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all’art. 6 le norme del presente articolo valgono sia per i contenitori dei rifiuti indifferenziati sia per quelli dei rifiuti differenziati; nei casi di raccolta domiciliare l’utente ha l’obbligo di collocare i contenitori per rifiuti all'interno di aree private recintate; a tale riguardo il Gestore del servizio in accordo con l’Amministrazione comunale redige, ai sensi del presente regolamento, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l’esposizione su strada dei contenitori (o di sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all’interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse;
2. Il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all’interno delle aree private recintate, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio che rimane proprietario dei contenitori; l’utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo;
3. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori (sacchi) interni agli stabili, il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l’immobile di competenza e di riporli all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di raccolta;
4. Nel caso in cui l’esposizione all’esterno dei contenitori/sacchi per rifiuti non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio, la proprietà e/o l’Amministrazione dello stabile deve consentire l’accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso o, in alternativa, garantire, a proprie spese, la movimentazione dei contenitori secondo quando stabilito al comma precedente.
5. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell’Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti sono tenuti a manutenere i contenitori e rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati.
6. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l’igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati dal Consorzio, in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.
7. Nelle nuove edificazioni devono essere previste apposite aree di pertinenza private, recintate,, destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del Gestore. Negli edifici esistenti, in caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, tali aree devono essere realizzate modificando aree di pertinenza condominiale destinate a verde o ad altri usi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento edilizio. e gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
• la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l’accessibilità ad utenti su sedia a ruote;
• lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
• il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
8. Nei casi in cui per l'utenza sussista l'impossibilità tecnica debitamente accertata dal Gestore del servizio di collocazione dei contenitori in area privata recintata, i contenitori medesimi potranno essere posizionati su suolo pubblico o su aree private a contatto con il suolo pubblico previa acquisizione di autorizzazione da parte del Gestore del servizio che, sentito il Comune, la rilascia anche in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada. Qualora l’area sulla quale sono collocati i contenitori sia pubblica o privata ad uso pubblico, tramite il Gestore, l’utente deve inoltre richiedere ed acquisire dall’ Amministrazione Comunale l’autorizzazione all’occupazione di suolo
pubblico che è rilasciata a titolo gratuito, per la durata del servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta.
9. In ogni caso le autorizzazioni potranno essere condizionate:
• alla realizzazione, a carico dell’utenza, di apposita schermatura e /o di delimitazione dello spazio tramite segnaletica orizzontale.
• alla fornitura di contenitori dotati di chiave
10. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispetta una distanza di mt. 2 in orizzontale rispetto alle aperture degli edifici. I contenitori del rifiuto indifferenziato e dell’organico non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di esclusiva pertinenza delle unità abitative; nel caso in cui non sussistano alternative alla collocazione dei contenitori il Gestore del Servizio può autorizzare deroghe alle succitate prescrizioni. Sono comunque fatte salve eventuali specifiche disposizioni/indicazioni impartite da normative o circolari Statali e/o Regionali.
11. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
12. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio, motivata richiesta.
13. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).
14. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
15. I contenitori , qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.
16. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
ART. 12 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO
1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico, fatte salve le determinazioni assunte dal Comune .
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio il Gestore del Servizio si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 6 del Regolamento, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.
5. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è
da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite e previa eventuale approvazione dell’Autorità Sanitaria se necessaria, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L’intero ciclo deve essere completato nel termine di quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione..
6. E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a ottobre compresi.
7. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.
ART. 13 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
1. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi, anche avvalendosi del servizio attivato dal Gestore del servizio.
2. E’ vietata l’esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell’orario indicati dal Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
3. E’ inoltre vietato:
• l’uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
• la cernita dei rifiuti nei contenitori;
• l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti;
• eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio.
• sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
4. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento.
5. E’ vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l’Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.
6. I quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive.
CAPO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE RACCOLTA DIFFERENZIATE E SERVIZI INTEGRATIVI
ART. 14 NORME GENERALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI
1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti xxx xxxxxx. E’ vietata l'immissione di rifiuti sciolti.
3. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
4. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è vietata l'immissione di:
• rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
• rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
• rifiuti urbani pericolosi;
• rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
• rifiuti ingombranti e RAEE
• altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
5. Le utenze non domestiche, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta differenziata, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):
• i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
• i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento; devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
• i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;
• è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari.
ART. 15 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE
1. Il Gestore del servizio in accordo con l’Amministrazione comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
• rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
• tutela dell’ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
• affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
• conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
• responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
3. In considerazione dell’elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dal Gestore del servizio.
4. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
6. Il Gestore del servizio con gli strumenti concordati con l’Amministrazione comunale avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
7. Gli imballaggi secondari e terziari non restituiti al produttore/venditore dall’utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove presente.
8. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
ART. 16 - ECOSTAZIONI
1. Le Ecostazioni (Centri di Raccolta ex art. 183, comma 1 D.Lgs. 152/06) sono da considerare parte integrante della fase di raccolta.
2. Presso l’Ecostazione sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, attività produttive, attività agricole ecc., per i rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire le varie tipologie di materiali anche a pagamento secondo le norme e le procedure del Regolamento di gestione dell’Ecostazione di cui al successivo punto 10.
3. Quando è necessario, è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma.
4. L’Ecostazione è recintata e dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Consorzio indichi l'obbligo di destinazione.
5. Il personale in servizio presso la stazione di conferimento ha l’obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.
6. Nell’Ecostazione è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni, secondo quanto previsto all’art. 7 del Regolamento.
7. Il prelievo dei materiali stoccati nell’Ecostazione viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto Gestore del servizio.
8. In particolare il conferimento di rifiuti speciali, è sottoposto ad una specifica procedura, finalizzata alla realizzazione di un adeguato controllo quali-quantitativo dei flussi, ed a specifici livelli tariffari.
9. E’ cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.
10. Gli utenti si attengono alle norme e alle procedure di conferimento e di gestione indicate nell’apposito Regolamento di gestione dell’Ecostazione.
ART. 17 - CONTENITORI PER IL SISTEMA DI RACCOLTA STRADALE
1. La collocazione la gestione, l’utilizzo di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti che eventualmente non vengono raccolte con modalità domiciliare, è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi e il luogo dove collocare i contenitori è indicato dal Gestore del servizio.
2. Il Gestore del servizio deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei cassonetti ed effettuare l’eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati..
3. La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.
4. E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.
5. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l’igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere;
6. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
7. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento delle specifiche frazioni merceologiche.
8. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) .
ART. 18 - RIFIUTI INGOMBRANTI
1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
• consegna all’Ecostazione
• ritiro su richiesta al numero verde od altro meccanismo di segnalazione comunicato all’utenza (raccolta per appuntamento solo nel caso in cui questi e’ stato attivato).
2. Nel caso di conferimento all’Ecostazione, si fa riferimento a quanto previsto nell’art. 16.
3. Il servizio di ritiro su richiesta al numero verde dei rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche è attivato gratuitamente ed è effettuabile per un numero limitato di pezzi per volta o metri cubi; negli altri casi il ritiro su chiamata è a pagamento.
4. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
5. In alternativa i giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso il Gestore del servizio deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l’utente deve preavvisare il Gestore del servizio
6. Ad eccezione dei casi normati al punto 5), 6), 7) e’ vietato l’abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
7. L’Amministrazione Comunale definisce, in accordo il Gestore del servizio ulteriori modalità di gestione rifiuti ingombranti.
8. Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l’immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico e che impongono di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell’ozono, è da prevedere l’avvio a centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscano l’aspirazione del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti e la successiva operazione di recupero del CFC espandente.
9. E’ vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc.
ART. 19- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI
1. La raccolta dei materiali riciclabili avviene di norma con raccolta domiciliare. La raccolta stradale è generalmente adottata nei territori ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare.
2. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l’igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere;
3. La raccolta differenziata della carta riciclabile è ammessa per quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, brik e cartoni per bevande ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte; la carta riciclabile come il vetro, lattine e barattoli metallici, e la plastica, possono essere conferiti anche presso l’Ecostazione.
4. Per quanto concerne gli imballaggi cartacei provenienti da utenze non domestiche specifiche, i produttori conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta stabiliti dal Gestore del servizio; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Il Gestore del servizio può individuare altre modalità di conferimento o interviene su chiamata.
5. Per la carta proveniente dall’utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare dei cestini e/o dei bidoni in plastica, secondo la tipologia degli utenti, al fine di consentire un’agevole conferimento da parte dell’utenza.
6. E’ vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
7. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previo appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso la ecostazione.
8. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e gli imballaggi in vetro, alluminio, plastica , metallo se sporchi di altre sostanze materiali e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
ART 00 - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX
1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura dei gestori del servizio di manutenzione, ad un impianto di compostaggio verde o presso l’Ecostazione, o presso un impianto di recupero autorizzato.
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
• raccolta domiciliare (solo in caso di attivazione del servizio)
• consegna all’Ecostazione da parte delle utenze domestiche (gratuita);
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
4. E’ vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
5. E’ vietato il conferimento della frazione verde in sacchi di plastica o altro materiale;
6. il Gestore del servizio in accordo con l’Amministrazione comunale, promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti
7. La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso l’area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).
ART. 21- RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA
1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
• frazione organica derivante da utenze domestiche,
• frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
• frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
• frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
• frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);
3. Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia, da soli o in miscela con altri materiali organici.
4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002.
5. La raccolta da utenze domestiche è effettuata mediante sistema domiciliare con l’utilizzo di contenitori dedicati e di contenitori specifici per utenti particolari. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla tipologia di utenza
6. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi, anche avvalendosi del servizio attivato dal Gestore del servizio.
7. Qualora previsto il materiale deve essere conferito dall’utenza in appositi sacchetti biodegradabili ecompostabili e, in ogni caso, deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
8. La frequenza di svuotamento dei contenitori è strettamente correlata al sistema adottato e alla capacità dei contenitori; è necessario privilegiare i sistemi che tendano alla riduzione della frequenza degli svuotamenti per contenere i costi, garantendo il rispetto dei criteri igienico sanitari. (Cfr DGR 32-13426 del marzo 2010).
9. E’ vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dal Gestore del servizio,
10. La raccolta differenziata della frazione organica può essere integrata o, nei casi in cui ciò sia possibile ed efficace, anche sostituita dal sistema di compostaggio domestico.
11. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Consorzio e il Gestore del servizio, promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti
ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE
1. In relazione a quanto previsto nel D.Lgs 188/2008 le pile e gli accumulatori usati sono consegnati ad un rivenditore al momento dell’acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Gestore del servizio.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all’immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui al D.Lgs 188/2008 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all’ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziati, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. E’ vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui al D.Lgs 188/2008 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
6. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
7. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
8. E’ vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
9. I contenitori stradali, o posizionati presso i servizi ASL, per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
10. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
11. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
12. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso la stazione di conferimento o altre aree consortili.
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI
1. È vietato depositare all'interno o all’esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili e comunque tal e divieto è esteso a tutto il circuito di raccolta.
2. E’ vietato l’abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.
3. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
4. E’ attivata la raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate “fai da te” da utenze domestiche, con modalità di consegna presso l’Ecostazione, effettuata dagli stessi residenti. La quantità massima conferibile è pari a 1000 kg all’anno per singola utenza.
5. I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.
ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE
1. I materiali derivanti dalle pratiche del “fai da te” di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali), devono essere conferiti dai detentori presso l’Ecostazione secondo i criteri indicati nel Regolamento di gestione dell’Ecostazione.
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ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI
1. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all’uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio per gli oli e i grassi vegetali e
animali esausti previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.
2. Sono ammessi conferimenti da parte di utenze domestiche ed assimilate presso l’Ecostazione secondo i criteri indicati nel Regolamento di gestione dell’Ecostazione redatto dal Consorzio.
ART. 26 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA
1. L’Amministrazione Comunale, in accordo con il Consorzio, può promuovere un sistema di conferimenti differenziati dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari.
2. E' fatto divieto di conferire i contenitori primari di fitofarmaci, se sono pieni o parzialmente pieni (indipendentemente se il fitofarmaco sia scaduto o meno). Nel caso di tali contenitori pieni o parzialmente pieni di fitofarmaci, lo smaltimento deve essere effettuato a cura dei produttori o detentori secondo le norme vigenti per i rifiuti speciali pericolosi.
3. E’ possibile, sempre separatamente dai materiali suddetti, attivare raccolte che riguardino altri materiali plastici non contaminati quali tubi per irrigazione, sacchi vuoti per fertilizzanti, teli agricoli, contenitori di sementi ecc.; in linea generale le modalità di raccolta dovranno prevedere il conferimento presso appositi punti di raccolta.
4. L’avvio effettivo della raccolta dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e di altri materiali agricoli suddetti dovrà essere preceduto dalla stipula di un’intesa con le principali Organizzazioni Professionali Agricole.
5. In ogni caso le modalità di raccolta differenziata dei suddetti materiali sono stabilite dal Consorzio in base alla dislocazione delle utenze produttrici e alle quantità dei materiali raccoglibili secondo modalità amministrative che sono definite in base a quanto indicato dall’art. 7.
ART. 27– COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1. L’Amministrazione Comunale promuove la pratica del compostaggio domestico in collaborazione con il Consorzio, secondo le modalità e i criteri dell’art. 6.
2. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
3. In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.
ART. 28– ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e /o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2. Oltre ai conferimenti presso l’Ecostazione, possono essere previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
4. I materiali raccolti sono avviati presso l’Ecostazione o gli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.
5. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.
ART. 29 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO
1. Il Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, come definiti al precedente art. 5, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al riciclaggio di materiali e, secondariamente, al recupero di energia.
2. I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel Regolamento e negli atti amministrativi dell’Amministrazione comunale per le varie frazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.
ART. 30 - SERVIZI INTEGRATIVI
1. Il Gestore del servizio, può istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata per i rifiuti speciali, di caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati definiti all'art. 5 del presente Regolamento.
2. I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati.
3. Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di smaltimenti appositi, il Gestore del servizio si riserva con appositi atti amministrativi di stabilire, materiale per materiale, le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti.
4. Per l’effettuazione dei servizi integrativi come indicato all’art. 7 comma 4) il Gestore del servizio stipula, con i produttori /detentori dei rifiuti speciali appositi atti convenzionali.
ART. 31 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO
1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell’effettuazione delle lavorazioni necessarie all’inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interramento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
2. E’ vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Gestore del servizio e comunicati all’Amministrazione Comunale.
3. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale
ART. 32- COMUNICAZIONE AGLI UTENTI
1. Annualmente, a cura del Gestore del servizio in accordo con dell’Amministrazione comunale, viene redatta una relazione sintetica sull’andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:
• i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta
• le destinazioni delle varie frazioni
• un’analisi critica dei risultati
• gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte.
2. Sarà cura dell’Amministrazione comunale, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tale rapporto.
ART. 33– MODALITA’ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI
1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all’interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione
CAPO V - ALTRI SERVIZI
ART. 34- DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI
1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, il Gestore del servizio può effettuare le seguenti attività
• spazzamento stradale;
• lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
• diserbo stradale;
• pulizia delle caditoie;
• svuotamento dei cestini;
• pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
• derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
• rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
• pulizia dei mercati;
• rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
• smaltimento dei rifiuti cimiteriali
• smaltimento dei fanghi di depurazione.
ART. 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI
1. Il Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale con appositi atti amministrativi, anche assunti in sede di Contratto dei servizio o ad integrazione dello stesso contratto:
• definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
• definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
• stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
• promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l’idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. Il Gestore del servizio provvede all’esecuzione dei servizi., sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.,
3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, con le eccezioni di cui all’art. 49, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali; (qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto dei portici antistante le proprietà)
b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate;
c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
d) le rive dei corsi d’acqua, purché libere ed accessibili.
Le strade provinciali che attraversano il centro abitato sono oggetto del solo servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato
4. Più in particolare per i servizi di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:
a) per il servizio di lavaggio stradale il Gestore del servizio in accordo con l’Amministrazione Comunale, definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
b) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
c) le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono differenziate tra quelle di carattere ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
e) il Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
f) le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei fiumi sono definite dal Gestore del servizio con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;
g) per la pulizia dei mercati fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, il Gestore del servizio stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. Il Gestore del servizio gestisce il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
ART. 36- SPAZZAMENTO STRADALE
1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
3. In particolare è vietato l’avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
4. L’Amministrazione Comunale su richiesta del Gestore del servizio attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti
ART. 37 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI
1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”.
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l’assuntore dei lavori che li hanno generati.
4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all’abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall’Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.
ART- 38 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI
1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici ove collocati a cura del Gestore del servizio, ovvero di condurre i cani presso le apposite piazzole allestite dall’Amministrazione comunale la cui pulizia è a carico del Gestore del servizio.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell’inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l’Amministrazione Comunale potrà procedere all’addebito al responsabile dell’inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dal soggetto Gestore dei servizio, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.
ART. 39 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI
1. Il Gestore del servizio interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell’ambito del perimetro comunale.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale su segnalazione del gestore del servizio, procede nei confronti di detto responsabile secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
CAPO VI - OBBLIGHI E DIVIETI
ART. 40- OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del servizio, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l’organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all’occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.
ART. 41 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI
1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.
2. In base all’istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori sottoscrivono apposita convenzione con il Gestore del servizio o per conto dell’Amministrazione comunale con il Gestore del servizio.
ART. 42 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da rifiuti e comunque nel rispetto del norme di cui al presente Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l’integrità dell’ambiente.
ART. 43 - ATTIVITA’ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI
1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento alla stazione di conferimento o in contenitori definiti con il gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore Servizio, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l’applicazione delle relative sanzioni.
ART. 44 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE
1. Il volantinaggio avente finalità commerciali, fatto salvo quello effettuato da associazioni “no profit” o “Onlus” locali o “Pro Loco”, effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.
2. E’ vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.
3. E’ vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l’insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.
4. E’ vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all’esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.
ART. 45- PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
ART. 46 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 15, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune, per il tramite del Gestore del servizio, le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull’organizzazione della raccolta differenziata. In quest’ottica l’ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. Il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l’utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all’afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.
ART. 47- PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI
1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
ART. 48 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA
1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio.. Qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto di portico antistante le proprietà
ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.
1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e
lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area non potrà essere rilasciato se il richiedente non avrà preliminarmente stipulato la convenzione relativa al conferimento dei rifiuti ed alla pulizia dell'area con il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato; tale provvedimento di temporanea concessione in uso dell’area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.
4. La tariffa di occupazione del suolo pubblico comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.
ART. 50 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata ed altre prescrizioni del Gestore del servizio.
2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore viene sottoscritta apposita convenzione con il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.
ART 51 – ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI
1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far pervenire al Gestore del servizio, con preavviso di 10 giorni, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori per rifiuti collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la sopracitata convenzione di smaltimento di rifiuti speciali.
ART. 52 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI
1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell’Amministrazione Comunale.
2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.
ART. 53- PULIZIA DEI TERRENI
1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati.
2. Qualora si verifichi una situazione di abbandono di rifiuti si applicano i criteri e le modalità di cui all’art. 39.
3. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della vegetazione infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.
ART. 54 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI
1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
2. E’ vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
ART. 55 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI
1. Il Gestore del servizio in accordo o su richiesta dell’Amministrazione comunale studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
2. Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dall’Amministrazione comunale adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.
CAPO VII - NORME FINALI
ART. 56 – INFORMAZIONE
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 5 del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
• a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
• a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell’attivazione di nuovi servizi;
• ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
• a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
• a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
2. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del servizio e/o l’Amministrazione comunale deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.
3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, il Comune, in sinergia con il Consorzio, si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.
5. Almeno annualmente l’Amministrazione, tramite i propri Assessorati competenti verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Riduzione, Riuso, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto dal Programma consortile nonché da Piani, Xxxxx e Direttive vigenti.
6. L’Amministrazione comunale è informata annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.
ART. 57 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell’Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.
ART. 58 - CONTROLLI
1. Ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di rifiuti, alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l’esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
2. Fatte salve le attribuzioni della Polizia Locale e degli altri organi di vigilanza, il Gestore del servizio provvede nell’ambito delle proprie competenze gestionali ai controlli sull’applicazione di quanto previsto dal presente
regolamento, avvalendosi di proprio personale o di soggetti con funzioni di Ispettori ambientali con idonea qualifica. E’ facoltà del Gestore del servizio di avvalersi anche di personale delle Polizie Municipali previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Amministrazioni Comunali.
3. Il Consorzio approva un apposito regolamento per l’istituzione degli Ispettori ambientali.
4. In qualunque momento i contenitori adibiti alla raccolta potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale e dagli Ispettori ambientali per verificare l’applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all’interno dei cortili.
5. Le competenze degli ispettori ambientali sono:
• informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di RD
• prevenzione nei confronti dei comportamenti degli utenti e controllo del regolare conferimento dei rifiuti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed all’organizzazione dei servizi di raccolta
• vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio costituito dai beni strumentali utilizzati dagli utenti nell’ambito dei servizi di igiene ambientale
• vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni alle norme nazionali, regionali e regolamentari. Nel caso di presenza di reati l’IA effettua attività di rendicontazione e segnalazione all’autorità giudiziaria
• eventuali altre attività (educazione ambientale, elaborazioni statistiche ecc.)
6. Gli atti adottati dagli Ispettori ambientali hanno efficacia ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del cc.
7. Sono fatte salve le competenze e gli obblighi degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.
8. Nel caso in cui i rifiuti siano conferiti a pagamento, il trattamento dei dati personali ex art 196/2003 è ammesso per le sole finalità di accertamento dell’effettiva residenza nel Comune dell’utente conferente e per evitare conferimenti in violazione ai limiti quantitativi ammessi; a tale riguardo nei confronti dell’utente deve essere predisposta una informativa contenente gli elementi indicati nell’art. 13 del suddetto D Lgs 196/2003 e i dati personali devono essere conservati per il solo periodo necessario allo scopo per i quali essi stessi sono stati raccolti.
ART. 59– OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, in quanto compatibili, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.
ART. 60 - SANZIONI
1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e s.m.i.
2. Le infrazioni e gli importi per l’applicazione delle sanzioni sono indicati nelle Tabelle allegate al presente Regolamento per farne parte integrante
ART. 61– ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano in contrasto con le norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme nazionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
3. I provvedimenti attuativi del D.Lgs 22/1997 e s.m.i continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs 152/2006 (Cfr: art 264
comma 1 , punto i) del citato D.Lgs 152/2006)
4. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D.Lgs 152/2006 (Cfr: art 265 comma 1 del citato D.Lgs 152/2006).
ART 62: NORME TECNICHE ATTUATIVE
1. Per eventuali modifiche e/o integrazioni dei criteri tecnici di cui al presente regolamento si fa riferimento alle specifiche norme di cui all’art. 6 comma 3 emanate con specifici atti amministrativi da parte del Gestore del servizio
ART 63: ALLEGATI
• Tabella: Codici CER rifiuti assimilati
• Tabella: Sanzioni
Allegato al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene del suolo
Elenco dei Codici CER dei rifiuti assimilati agli urbani
02:RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
02 01 03: scarti di tessuti vegetali
02 01 04: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10: rifiuti metallici
02 03: rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07: rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01: rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01: scarti di corteccia e sughero
03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
03 03: rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01: scarti di corteccia e legno
03 03 08: scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,
04 01: rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09: rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
07: RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 13: rifiuti plastici
07 05: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 14: rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.
08: RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18: toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01: rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
15: RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) (i codici con asterisco si riferiscono esclusivamente ai conferimenti da utenze domestiche)
15 01: imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01: imballaggi in carta e cartone
15 01 02: imballaggi in plastica
15 01 03: imballaggi in legno
15 01 04: imballaggi metallici
15 01 05: imballaggi in materiali compositi
15 01 06: imballaggi in materiali misti
15 01 07: imballaggi in vetro
15 01 09: imballaggi in materia tessile
15 01 10*: imballaggi contenenti sostanze pericolose (limitatamente ai contenitori T/F delle utenze domestiche) 15 01 11*: imballaggi metallici (limitatamente alle bombole del gas)
15 02: assorbenti, materiali filtranti, xxxxxxx e indumenti protettivi
15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.
16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01 :veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 :pneumatici fuori uso
16 01 12 :pastiglie per freni, non contenenti amianto.
16 02 15 : pneumatici fuori uso
16 01 17 :metalli ferrosi
16 01 18 :metalli non ferrosi
16 01 19 :plastica
16 01 20 :vetro
16 01 22 :componenti non specificati altrimenti
16 02 .scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14 :apparecchiature fuori uso,non contenenti componenti pericolosi. 16 02 16 :componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16 06 :batterie ed accumulatori
16 06 01* : batterie al piombo (da utenze domestiche) 16 06 04 :batterie alcaline non contenenti mercurio.
16 06 05 :altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
17 01: cemento mattoni , mattonelle e ceramiche
17 01 07:miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02: legno, vetro e plastica
17 02 01 :legno
17 02 02 :vetro
17 02 03 :plastica
17 04 .metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 :rame, bronzo, xxxxxx
17 04 02 :alluminio
17 04 03: piombo
17 04 04 :zinco
17 04 05 :ferro e acciaio
17 04 06 :stagno
17 04 07 :metalli misti
17 06: materiali isolanti e materiali di costruzione contenenti amianto
17 06 04 materiali isolanti diversiva quelli dicui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08: materiali da costruzione e base di gesso
17 08 02 materiali da costruzione e base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 :altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione
17 09 04 :rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02
e 17 09 03
18: RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA
COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
18 01: rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01: oggetti da taglio, inutilizzati.
18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
18 02: rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01: oggetti da taglio inutilizzati.
18 02 03: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.
20: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01: frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01: carta e cartone
20 01 02: vetro
20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10: abbigliamento
20 01 11: prodotti tessili
20 01 13* :solventi
20 01 14* : acidi
20 01 15*: sostanze alcaline
20 01 17*: prodotti fotochimici
20 01 19*: pesticidi
20 01 23* :apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 20 01 25: oli e grassi commestibili (solo da utenze domestiche)
20 01 26* : oli e grassi diversi da quelli al punto 20 02 25 (solo da utenze domestiche) 20 01 27* : vernici, inchiostri, adesivi e resine contenente sostanze pericolose
20 01 28 : vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi di quelli di cui alle voci 20 01 27] 20 01 29* : detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30 : detergenti diversi di quelli di cui alla voce 20 01 31 20 01 31*: medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 : medicinali diversi da quelli della voce 20 01 32*
20 01 32: medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 33*: batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche
20 01 34: batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
20 01 35*: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01
23
20 01 36: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse di quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23
e 20 01 35
20 01 37* :legno contenente sostanze pericolose
20 01 38: legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39: plastica
20 01 40: metallo
20 01 41 :rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 20 01 99: altre frazioni non specificate altrimenti
20 02: rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01: rifiuti biodegradabili
20 02 02 : terra e roccia
20 02 03. altri rifiuti non biodegradabili
20 03. altri rifiuti urbani
20 03 01: rifiuti urbani non differenziati
20 03 02: rifiuti dei mercati
20 03 03: residui della pulizia stradale
20 03 07: rifiuti ingombranti
20 03 99: rifiuti urbani non specificati altrimenti»
Allegato al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene del suolo
Tabella delle Sanzioni
VIOLAZIONI | ARTICOLO | Min/Max | P.M.R.* | NOTE | |
1 | Omesso posizionamento dei contenitori per rifiuti all’interno delle aree private recintate. | 11 commi 1 e 2 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | Il proprietario singolo, l’amministratore, o i condomini, in solido tra loro, hanno l’obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti, negli spazi ritenuti idonei dal Gestore del servizio. |
2 | Omessa esposizione dei rifiuti, conferiti nei contenitori/sacchi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabilite. | 11 comma 3 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | Applicabile solo in caso di tariffa puntuale |
3 | Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l’avvenuto servizio di raccolta. | 11 comma 3 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | |
4 | Impedimento di accesso alle aree private al Gestore per il servizio internalizzato di raccolta rifiuti. | 11 comma 4 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | |
5 | Mancata manutenzione o danneggiamento o asportazione dei contenitori per rifiuti | 11 comma 5 e | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | |
6 | Mancato rispetto, nella collocazione dei contenitori, delle distanze in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati o, per i contenitori dei rifiuti organici, a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di esclusiva pertinenza delle unità abitative | 11, comma 10 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | |
7 | Parcheggio di veicoli in modo tale da intralciare o ritardare l’opera di svuotamento dei cassonetti. | 11 comma 12 | Sanzione amministrativa prevista dal C.d.S. |
8 | Spostamento non autorizzato, anche temporaneo, dei contenitori per i rifiuti. | Combinato disposto degli artt. 11 comma 13 , 13 comma 5, 17 comma 4 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
9 | Impedimento di accesso ai contenitori della raccolta rifiuti da parte dei mezzi e degli operatori del Gestore del servizio | 11 comma 17 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | Su area/suolo pubblici o privati. |
10 | Esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio. | 13 comma 2 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | Non in contenitori dedicati o con riduzione volumetrica |
11 | Esposizione sulla pubblica via dei rifiuti al di fuori dei giorni e dell’orario indicati dal Gestore del servizio. | 13 comma 2 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
12 | Cernita dei rifiuti nei contenitori. | 13 comma 3 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
13 | Abbandono di involucri contenenti rifiuti all’esterno degli appositi contenitori. | 13 comma 3 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
14 | Manomissione, ribaltamento, imbrattamento dei contenitori dei rifiuti inclusa l’affissione di materiale di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhe adesive) | 13 comma 3 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | |
15 | Omessa chiusura dei contenitori dei rifiuti dopo l’uso. | 13 comma 3 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
16 | Conferimento di rifiuto in contenitore troppo pieno e quindi non richiudibile. | 13 comma 4 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
17 | Deposito all’interno dei contenitori all’uopo collocati rifiuti urbani non contenuti in idonei sacchi chiusi. | 14 comma 2 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
18 | Conferimento nei contenitori di residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti | 14 comma 3 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 |
19 | Immissione nei contenitori di: - rifiuti speciali non assimilati; - rifiuti speciali inerti derivanti da attività cantieristica; - rifiuti urbani pericolosi; - rifiuti oggetto di raccolta differenziata; - imballaggi secondari e terziari - rifiuti ingombranti e RAEE; - altri rifiuti per il cui conferimento sono istituiti particolari servizi di raccolta. | 14 comma 4 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | Fatta salva l’applicabilità di norme speciali |
20 | Conferimenti impropri di rifiuti da utenze non domestiche, nei contenitori per rifiuti indifferenziati di rifiuti urbani | 14 comma 5 (vari punti) | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | Fatta salva l’applicabilità di norme speciali |
21 | Conferimento di frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, con modalità e /o luoghi diversi da quelli indicati dal gestore del servizio | 15 comma 3 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
22 | Conferimento di frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. | 15 comma 4 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
23 | Conferimento di frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati. | 15 comma 5 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
24 | Mancato rispetto delle norme e delle procedure di gestione dell’Ecostazione | 16 comma 10 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
25 | Conferimento dei rifiuti ingombranti con intralcio per il passaggio pedonale e/o alla circolazione e e/o alla sosta dei veicoli. | 18 comma 4 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | Fatta salva l’applicabilità di norme speciali. |
26 | Abbandono di rifiuti ingombranti su suolo pubblico. | 18 comma 6 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | Fatta salva l’applicabilità di norme speciali. |
27 | Taglio/foratura di serpentine di frigoriferi, congelatori , etc. | 18 comma 8 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
28 | Conferimento improprio di carta riciclabile. | 19 comma 3 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | Non è consentito conferire carta plastificata, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, |
carte vetrate o molto sporche e unte. | |||||
29 | Conferimento di imballaggi cartacei in spazi privati non accessibili agli operatori. | 19 comma 4 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
30 | Conferimento di imballaggi cartacei a bordo strada in giorni ed orari diversi da quelli di raccolta. | 19 comma 4 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | . |
31 | Conferimento di imballaggi cartacei non piegati e possibilmente legati. | 19 comma 4 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
32 | Conferimento improprio il vetro e/o mancato rispetto delle istruzioni riportate sui contenitori. | 19 commi 6e 7 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | E’ vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli lampadine, specchi, schermi di tv e monitor, lastre di vetro |
33 | Conferimento di vetro/alluminio/ /plastica/metalli non accuratamente svuotati e possibilmente sciacquati. | 19 comma 8 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
34 | Conferimento di frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private, non attenendosi alle prescrizioni definite dal Gestore del servizio. | 20 commi 2,3, 5 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
35 | Conferimento della la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati. | 20 comma 4 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
36 | Conferimento improprio della frazione organica negli appositi contenitori. | 21 commi 7 e 9 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
37 | Conferimento improprio di pile nel circuito dei rifiuti indifferenziati | 22 comma 5 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
38 | Conferimento improprio dei medicinali scaduti e/o non utilizzati. | 22 commi 6, 8 e 9 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | Conferire solo medicinali privi di confezione |
39 | Deposito all’interno o all’esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili. | 23 comma 1 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | Fatta salva l’applicabilità di norme speciali |
40 | Abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico. | 23 comma 2 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | Fatta salva l’applicabilità di norme speciali |
41 | Conferimento nel circuito di rifiuti urbani dei contenitori di fitofarmaci | 26 comma 2 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | Fatta salva l’applicabilità di norme speciali. Consentito in Ecostazione |
42 | Conferimento improprio di altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati | 28 commi 3 e 5 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 |
43 | Conduzione di cani in spazio pubblico senza idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine o mancata raccolta e deposito delle deiezioni nei contenitori di rifiuti urbani. | 38 comma 1 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
44 | Mancata rimozione, da parte del proprietario o conduttore di cane delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale ad uso pubblico. | 38 comma 2 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
45 | Mancata pulizia e rimozione di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o ad uso pubblico da parte dei titolari di autorizzazioni all’occupazione. | 40 comma 4 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
46 | Mancata pulizia e rimozione di rifiuti abbandonati in fabbricati o in aree private da parte dei relativi proprietari o conduttori | 42 comma 1 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
47 | Mancata pulizia o o rimozione di materiale di risulta a seguito di operazioni di carico, scarico e trasporto merci, materiali, affissione di manifesti in area pubblica o ad uso pubblico. | 43 comma 1 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
48 | Effettuazione di volantinaggio con qualsiasi modalità con finalità commerciali, su aree pubbliche o private ad uso pubblico. | 44 comma 1 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | |
49 | Collocazione di volantini sui veicoli in sosta. | 44 comma 2 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | |
50 | Affissione di volantini pubblicitari, manifesti all’esterno di fabbricati | 44 comma 4 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | |
51 | Mancata pulizia e rimozione di rifiuti, scarti, e residui relativi alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati in area pubblica o ad uso pubblico. | 45 comma 1 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | |
52 | Mancata pulizia e rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi ad opere stradali e infrastrutture in area pubblica o ad uso pubblico. | 45 comma 2 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | |
53 | Mancata o tardiva comunicazione del programma delle manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe all’Amministrazione comunale o al Gestore del servizio. | 46 comma 1 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | Enti pubblici o religiosi, associazioni, circoli partiti politici, sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative su strade, piazze e aree pubbliche sono tenuti a comunicare il programma e le aree che intendono impegnare. |
54 | Mancata pulizia e rimozione di rifiuti giacenti sull’area pubblica o spazio aperto all’uso pubblico per | 47 commi 1 e 2 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 |
l’esercizio di attività di qualsiasi specie da parte del relativo esercente. | |||||
55 | Mancata pulizia e rimozione di rifiuti giacenti su marciapiedi o portici afferenti stabili privati da parte del relativo proprietario o conduttore. | 48 comma 1 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | |
56 | Mancata pulizia o rimozione di rifiuti giacenti su aree per spettacoli viaggianti e luna park stesse da parte dei relativi occupanti. | 49 comma 1 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | |
57 | Mancata pulizia e rimozione di rifiuti giacenti su posteggio di area mercatale da parte del relativo operatore incluso il conferimento improprio dei rifiuti rispetto alle modalità stabilite dal Gestore del servizio | 50 comma 1 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | |
58 | Omesso collocamento dei rifiuti negli appositi contenitori da parte di esercizi stagionali, piscine, campeggi | 51 comma 2 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 100,00 | |
59 | Omessa rimozione dei rifiuti abbandonati su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori. | 53 comma 1 | Da € 75,00 a € 450,00 | € 150,00 | |
60 | Omessa limitazione alla diffusione di flora infestante e spontanea su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori. | 53 comma 3 | Da € 75,00 a € 450,00 | € 150,00 | |
61 | Abbandono a terra di rifiuti di qualsiasi tipo e quantità, versare, depositare abusivamente qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido su strade, aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private, di tutto il territorio comunale, dei pubblici mercati coperti o scoperti, nelle rogge, i corsi d’acqua, i fossati, gli argini e le sponde. | 54 commi 1,2 e 3 | Da € 25,00 a € 150,00 | € 50,00 | Fatta salva l’applicabilità di norme speciali. |
*P.M.R.: pagamento in misura ridotta – ai sensi dell’art.16 Legge 24 novembre 1981 n.689, è ammesso il pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo edittale.