CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE di TRANA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Capitolo 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell’articolo 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006
n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, ed è coerente con le altre norme vigenti in materia.
Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono oggetto del presente regolamento:
▪ le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
▪ le modalità del servizio raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
▪ le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
▪ le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.;
▪ le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
▪ le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
▪ le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
▪ il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
▪ le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
▪ il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
▪ il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
▪ i rifiuti radioattivi;
▪ i materiali esplosivi indisuso;
▪ le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) dell’art. 185 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
▪ i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
▪ le acque di scarico come disciplinate dalla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
▪ le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002, fatto salvo quantoprevistodall’art. 42 delpresente Regolamento;
▪ i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Art. 3 - PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinatadalpresenteregolamento al finedi garantirelaprotezionedell’ambienteedell’uomo.
Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
Il cittadino-utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell’osservare le norme vigenti e le presenti disposizioniregolamentari nonché nell’impegno al ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
La gestione del Rifiuto deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:
▪ ridurre la produzione dei rifiuti;
▪ promuovere la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita;
▪ definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
▪ prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell’ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
▪ evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente. L’organizzazione, la definizione delle modalità e delle frequenze del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, dall’Amministrazione attraverso il Contratto di Servizio con il gestore ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, alla scopo di garantire una corretta tutela igienico sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.
Art. 4 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
X. XXXXXXX: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo didisfarsi;
B. IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo
C. IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore.
D. IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
E. IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
F. RIFIUTI DOMESTICI: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
G. RIFIUTI ASSIMILATI: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali,attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industrialiconesclusione deirifiutiprovenientidailocalidilavorazione.
H. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: pile, farmaci, contenitori marchiati T (sostanze tossiche) e/o F (sostanze infiammabili) batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;
I. FRAZIONE SECCA O RIFIUTO SECCO: i materiali il cui contenuto di umidità non sia superioreal 10%.
J. FRAZIONE PUTRESCIBILE O RIFIUTO UMIDO: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli).
K. RIFIUTO SECCO RICICLABILE: la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
L. VETRO: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
M. BARATTOLI O SCATOLAME: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
N. CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, contenitori poliaccoppiati, ecc. ).
O. PLASTICA: si intendonogli imballaggiprevistidall’accordodiprogramma quadrosottoscritto tra ANCI e CONAI l’8 /7/99.
P. RIFIUTI ORGANICI: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato.
Q. RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
X. XXXXXXX DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene. Per apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.
S. SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell’acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.
T. MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.
U. RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
V. CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore.
W. RACCOLTA: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
X. RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
Y. RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.
Z. RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l’ente gestore;
AA. SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei torrenti e dei fiumi.
BB. CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
CC. RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno
dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
DD. TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
EE. TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione dei rifiuti;
FF. SMALTIMENTO: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
GG. CENTRO DI RACCOLTA: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero etrattamento.
HH. ISOLA ECOLOGICA STRADALE: area allestita con idonei contenitori per l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti per frazioni omogenee posizionata su suolo pubblico.
II. ISOLA ECOLOGICA CONDOMINIALE: area allestita con idonei contenitori per l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti per frazioni omogenee posizionata su aree di pertinenza ed ad uso esclusivo degli aventi diritto.
Per quanto non espressamente definito in questo articolo si rimanda alle definizioni stabilite dalla normativa vigente.
Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Sono rifiuti urbani quelli individuati all’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
▪ i rifiuti domestici, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (art. 184, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.):
- frazione organica: comprendente scarti alimentari eda cucina a componente fermentescibile;
- frazione secca: i rifiuti non recuperabili;
- frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.);
- rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati T (sostanze tossiche) e/o F (sostanze infiammabili), batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- rifiuti ingombranti di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili e/o commerciali in genere che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinario;
▪ i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategoriedei rifiuti domestici;
▪ i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
▪ i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;
▪ i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
▪ i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversida quelli di cuiai precedenti punti.
Sono rifiuti speciali quelli derivanti da:
▪ attività agricole eagro-industriali;
▪ attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
▪ lavorazioni industriali ;
▪ lavorazioni artigianali;
▪ attività commerciali;
▪ attività di servizio;
▪ attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
▪ attività sanitarie.
Sono pericolosi i rifiuti non domestici che presentano una o più caratteristiche elencate nell’Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.
Art. 6 - COMPETENZE DEL COMUNE
Anche in conformità alle disposizioni del Consorzio di Bacino, al Comune competono le seguenti attività con diritto di privativa, alle quali può provvedere direttamente o mediante azienda municipalizzata o consorzio tra Comuni o concessione ad imprese pubbliche, private o a società miste, o associazioni di volontariato senza fini di lucro o cooperative sociali, senza necessità di preventivo assenso dell’eventuale ditta Appaltatrice:
▪ la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi compreso il controllo del corretto svolgimento delle azioni di conferimento dei rifiuti da parte del privato, di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata e della nettezza e igiene urbana;
▪ la determinazione delle più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all’ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d’opera impiegati per la raccolta, e stabilire le capacità adeguate di volumetria dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all’entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
▪ la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
▪ l’attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
▪ l’individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori stradali o punti di raccolta dei rifiuti urbani non raccolti con modalità domiciliare;
▪ l’attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una più diffusa coscienza ambientale nei cittadini a
cominciare dall’età scolare e sensibilizzare il gestore all’innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l’idoneità ed il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi operativi;
▪ l’emissione di atti finalizzati a regolamentare quanto segue:
- l’individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani e di spazzamento;
- le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
▪ l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
▪ l’emissione di ordinanza del sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la partecipazione al procedimento col quale la Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere secondo le disposizioni di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
▪ l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione degli interventi ivi previsti in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un’area compresa nel solo territorio comunale, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 42/2000 es.m.i.
La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.
Capitolo 2 – ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI
Art. 7 - CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE
I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri generali indicati nell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47 – 14763 del 14 febbraio 2005;
b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere compresi nell’elenco dei codici CER di cui all’art. 7bis “Criteri qualitativi”;
c) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti quali-quantitativi di cui all’art. 7ter “Criteri quantitativi”;
d) i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
e) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti, che consenta il raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata previsti dalla normativa vigente e dalla pianificazione sovraordinata, pari a minimo il 65%;
f) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani deve essere compatibile sia con l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Consorzio di Comuni, sia con l’effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti
parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
g) Le tipologie di rifiuti assimilati di cui all’art. 7bis contrassegnati dalla nota “(CDR)” sono gestiti esclusivamente nei comuni in cui è presente un Centro di Raccolta e/o una Stazione di Conferimento; il conferimento di tali rifiuti presso i CDR / Stazioni di conferimento deve avvenire nel rispetto dei Regolamenti di gestione dei CDR /Stazioni di conferimento;
h) Le tipologie di rifiuti assimilati di cui all’art. 7bis contrassegnati dalla nota “(RT)” sono gestiti esclusivamente nei comuni in cui è attivo un circuito specifico di raccolta sul territorio;
i) i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di cui all’art. 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere rispettati, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, nel territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità del presente Regolamento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, a un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.
Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l’applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall’art. 51.
Il Comune e il Consorzio informano le attività produttive o di servizio circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
Art. 7bis - CRITERI QUALITATIVI
Sono assimilati per qualità – nell’attesa dell’emanazione dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 – i rifiuti di cui all’elenco dei Codici CER della seguente Tabella 1 – Criteri qualitativi:
TABELLA 1 - Criteri qualitativi
Codice CER | Descrizione Tipologia CER | Descrizione esemplificativa |
08 | RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA | |
08 03 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa | |
08 03 18 | Toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose (CDR) | Cartucce e toner per stampa esauriti |
09 | RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA | |
09 01 | Rifiuti dell’industria fotografica | |
09 01 07 | Carta e pellicole per fotografie, contenenti argento o composti dell’argento (comprese lastre radiografiche) (CDR) | Pellicole, lastre radiografiche |
15 | RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) | |
15 01 | Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) |
15 01 01 | Imballaggi in carta e cartone | Imballaggi in carta e cartoncino in genere, sacchetti di carta, scatole e scatoloni in cartone, anche ondulato, cartoni per bevande (tetrapak), contenitori per alimenti, scarpe, detersivi, xxxxxxx, fascette |
15 01 02 | Imballaggi in plastica | Bottiglie per bevande, flaconi di prodotti per igiene personale e pulizia per la casa, vaschette e barattoli per alimenti, cellophane, polistirolo espanso per imballaggi, reggette per la legatura dei pacchi, reti per frutta e verdura, vasi per vivaisti, tubetti in plastica, cassette, sacchi e sacchetti, confezioni in materiale plastico, film in materiale plastico, ogni altro imballo plastico (tutto naturalmente vuoto) |
15 01 03 | Imballaggi in legno (CDR) (RT) | Cassette per frutta e verdure, scatole in legno |
15 01 04 | Imballaggi metallici | Tappi e coperchi metallici, latte e lattine alimentari vuote, contenitori, vaschette, scatolette, scatole (es. per biscotti, caramelle, liquori), bombolette spray non etichettate T o F, foglio di alluminio per cucina, coperchi dello yogurt, involucro per il cioccolato |
15 01 05 | Imballaggi in materiali compositi | Imballaggi in materiali compositi |
15 01 06 | Imballaggi in materiali misti (esclusivamente raccolta multimateriale leggero e vetro/metalli) | Imballaggi in materiali |
15 01 07 | Imballaggi in vetro | Bottiglie, barattoli, vasetti, damigiane |
15 01 09 | Imballaggi in materia tessile | Imballaggi in materia tessile |
16 | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO | |
16 02 | Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche | |
16 02 16 | Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (limitatamente a cartucce toner esaurite) (CDR) | Solo cartucce e toner per stampa esauriti |
20 | RIFIUTI URBANI (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | |
20 01 | Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01) | |
20 01 01 | Carta cartone | Giornali, libri, riviste, tabulati, fotocopie, carta da pacchi, carta per usi grafici e da disegno, altri materiali in carta e cartone |
20 01 02 | Vetro | Lastre e altro vetro (non imballaggi) |
20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | avanzi alimentari, scarti di frutta e verdura, gusci d’uova, fondi di caffè, piccoli ossi e cartilagini, lische, noccioli, bustine di tè e tisane, carta assorbente usata in cucina, tovaglioli di carta usati, materiali compostabili a marchio CIC (stoviglie monouso, contenitori, shopper, bottiglie) |
20 01 10 | Abbigliamento | Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, borse, scarpe, accessori per l'abbigliamento |
20 01 11 | Prodotti xxxxxxx | Xxxxx, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, borse, scarpe, accessori per l'abbigliamento |
20 01 25 | Oli e grassi commestibili (CDR) | Oli di frittura da uso domestico/non professionale |
20 01 32 | Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche | Farmaci scaduti in confezioni commerciali |
20 01 34 | Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio | Batterie di autoveicoli o motoveicoli provenienti da manutenzioni dei veicoli ad uso privato, effettuate in proprio; pile a stilo, bottone, ecc. e batterie di telefonini e altre apparecchaiture elettroniche |
20 01 36 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose (CDR) | Grandi elettrodomestici (NON industriali): lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, ventilatori, forni a microonde; altri elettrodomestici e apparecchiature elettroniche: televisori, monitor di PC, PC, mouse, tablet, aspirapolveri, ventilatori, ferri da stiro, macchine da cucire, friggitrici, tostapane, fax, telefoni, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, amplificatori audio, apparecchi di illuminazione privi della sorgente di illuminazione, utensili elettrici ed elettronici (non industriali), calcolatrici, attrezzi per attività di giardinaggio come trapani, tagliaerba, videogiochi, giocattoli ed apparecchiature per lo sport ed il tempo libero con componenti elettrici o elettronici, strumenti musicali elettrici ed elettronici, … |
20 01 38 | Legno, non contenente sostanze pericolose (CDR) (RT) | Oggetti che sono composti completamente da legno (o quasi) come: vecchi mobili (smontati), porte, finestre (senza parti in vetro, maniglie, cerniere), cassette, tavole, assi, vimini, pannelli truciolati, bancali ecc… |
20 01 39 | Plastica (CDR) (RT) (plastica diversa da imballaggi) | Oggetti ingombranti composti interamente in plastica quali sedie, arredi |
20 01 40 | Metallo (CDR) (RT) (metalli diversi da imballaggi) | Oggetti ingombranti che sono composti completamente o quasi da metallo, quali reti, sedie, arredi in metallo, pezzi di carpenteria metallica, termosifoni, ecc |
20 02 | Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) | |
20 02 01 | Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) (CDR) (RT) | Erba, fiori, foglie, ramaglie, potature, ecc. proveniente da manutenzioni private di giardini. Il materiale deve essere conferito privo di impurità quali sacchi, contenitori di ogni genere, terra, residui di spazzamento |
20 03 | Altri rifiuti urbani | |
20 03 01 | Rifiuti urbani non differenziati | I rifiuti che non possono essere differenziati |
20 03 02 | Rifiuti dei mercati | Rifiuti dei mercati |
20 03 07 | Rifiuti ingombranti (CDR) (RT) | Tutti quei materiali che non possono essere differenziati e che per dimensione e peso non possono essere inserite nel contenitore dei rifiuti indifferenziati (materassi, poltrone, divani, arredi in materiale misto…) |
L’individuazione del CER per ciascun tipo di rifiuto è a carico del produttore dello stesso, con la metodica indicata dall’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Al fine di semplificare per gli utenti l’individuazione della tipologia di rifiuti a seconda del CER, è possibile fare riferimento alla TABELLA 3 in allegato al presente regolamento; la descrizione dei rifiuti in tale tabella è puramente indicativa e non esaustiva e può essere integrata e modificata, se pertinente, senza necessità di approvazione formale.
Art. 7ter - CRITERI QUANTITATIVI
Le quantità massime totali di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente Tabella 2 – Criteri quantitativi. Le quantità espresse in “kg per metro quadrato per anno” sono desunte dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4a – “Intervalli di produzione kg/m2/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche”, riferite ai Comuni dell’Italia del Nord per Comuni con popolazione superiore a 5.000.
Le quantità massime di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e destinati alle operazioni di smaltimento, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna B della seguente Tabella 2 – Criteri quantitativi. Le quantità espresse in “kg per metro quadrato per anno” sono conformi alla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 47-14763 del 14 febbraio 2005. Tali quantità sono individuate, per ogni categoria e solo ai fini del presente Regolamento, tenendo conto dell’obbiettivodi Raccolta Differenziatadel 65%, conleseguentimodalità:
▪ Obiettivo di RD = 65%
▪ Produzione totale presunta di rifiuti speciali assimilati = kd massimo (DPR 158/99)
▪ Produzione presunta di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati = Produzione
totale presunta di rifiuti speciali assimilati x 35%
TABELLA 2 - Criteri quantitativi
Cod. Attività
Descrizione A B
quantità max totale
assimilata
quantità max totale indifferenziato destinato allo smaltimento assimilata
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
kg/m2 * anno kg/m2 * anno 5,5 1,9
2 Cinematografi e teatri 3,5 1,2
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
5 | Stabilimenti balneari, rifugi alpini | 5,22 | 1,8 |
6 | |||
Esposizioni, autosaloni | 4,22 | 1,5 | |
7 | Alberghi con ristorante | 13,45 | 4,7 |
8 | Alberghi senza ristorante | 8,88 | 3,1 |
9 | Case di cura e di riposo | 10,22 | 3,6 |
10 | 0spedali | 10,55 | 3,7 |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 12,45 | 4,4 |
12 | Banche ed istituti di credito | 5,03 | 1,8 |
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie,
4,9 1,7
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 14,78 | 5,2 |
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, | 6,81 | 2,4 |
antiquariato | ||
16 Banchi di mercato beni durevoli | 14,58 | 5,1 |
17 Attività artigianali tipo botteghe, | ||
parrucchiere, barbiere, estetista |
11,55 4,0
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista
8,48 3,0
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,55 4,0
20 Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)
21 Attività artigianali di produzione di beni
7,53 2,6
specifici 8,91 3,1
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 78,97 | 27,6 |
23 Mense, birrerie, hamburgherie | 62,55 | 21,9 |
24 Bar, caffè, pasticcerie | 51,55 | 18,0 |
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi | 22,67 | 7,9 |
alimentari | ||
26 Plurilicenze alimentari e/o miste | 21,4 | 7,5 |
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
92,56 32,4
28 Ipermercati di generi misti 22,45 7,9
29 Banchi di mercato generi alimentari 56,78 19,9
30 Discoteche, night club 15,68 5,5
31 Attività agricole (limitatamente alle
superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)
50 17,5
Art. 7quater- ONERIDEIPRODUTTORIEDEIDETENTORIDIRIFIUTISPECIALI NON ASSIMILATI IN MERITO AL DESTINO DEGLI STESSI
I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati (per qualità o per superamento dei limiti quantitativi) sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:
a. autosmaltimento dei rifiuti;
b. conferimento dei rifiuti, previa differenziazione, a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c. conferimento dei rifiuti, previa differenziazione, ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d. esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.
Capitolo 3 - GESTIONE RIFIUTI URBANI
Art. 8 - OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI
Il presente capitolo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani, che devono essere conferiti e raccolti nel rispetto delle seguenti disposizioni generali e particolari.
Il servizio, in osservanza dei principi generali precedentemente esposti, viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile o non recuperabile.
Art. 9 - MODALITA DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
La raccolta viene effettuata mediante contenitori rigidi e/o sacchi con un sistema misto a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere e delle modalità gestionali adottate.
Possono quindi essere previste:
▪ raccolta differenziata stradale, attuata mediante contenitori (campane o altro) idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I rifiuti devono essere conferiti dall’utente nei contenitori delle isole ecologiche stradali, ove necessario in sacchetti chiusi idonei all’uso;
▪ raccolta differenziata domiciliare, Essa è attuata mediante contenitori (campane o altro) idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste posti in postazione allestita su aree di pertinenza ed ad uso esclusivo degli aventi diritto.
▪ raccolta differenziata presso l’Ecocentro comunale dove è possibile anche smaltire materiali particolari, per i quali non esistono contenitori distribuiti lungo le strade del territorio comunale.
Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Comune; in caso di festività infrasettimanali la raccolta sarà effettuata con le modalità definite con il gestore del servizio e comunicate all’utenza annualmente.
Il gestore servizio deve garantire anche la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori utilizzati per le varie tipologie di rifiuti urbani, la pulizia delle aree attorno ai medesimi contenitori e nei punti ove il servizio viene svolto con modalità domiciliare, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.
Art. 10 - TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO
Il servizio, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.
Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta, gli edifici che, risultino all’interno dell’area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d’accesso.
Capitolo 4 – RACCOLTA DIFFERENZIATA
Art. 11 - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
La raccolta differenziata è conforme ai principi esposti nei precedenti articoli ed è finalizzata ai seguenti scopi:
▪ rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
▪ rispetto delle indicazioni operative per la raccolta domiciliare, di cui alla circolare regionale 3/AMB/SAN del 25/07/2005;
▪ tutela dell’ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
▪ affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
▪ conseguimentodel recupero di materiali riciclabili e/oenergia;
▪ responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
E’ fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.
La raccolta differenziata viene effettuata mediante contenitori rigidi dislocati su suolo pubblico o mediante sistema domiciliare "porta a porta" a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere (con cassonetti e/o sacchi).
I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo e da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, nonché essere accessibili, senza pericolo per l'utenza. Il lavaggio e igienizzazione possono anche essere effettuati direttamente dai cittadini a cui sono stati affidati con modalità paragonabili a quelle utilizzatecon i propri contenitori domestici.
Saranno rese pubbliche all’utenza le ubicazioni dei contenitori e dei centri di raccolta, nonché le diverse modalità di svolgimento dei servizi.
E’ vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori posizionati su strada. In corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l’opera di svuotamento dei cassonetti. I veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all’applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
Laddove possibile sono da evitarsi posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate etc).
La posizione e le caratteristiche dei contenitori devono essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.
Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati il colore dei contenitoriutilizzati dovrà essere:
Frazione organica MARRONE
Carta e Cartone BIANCO
Misto secco non riciclabile GRIGIO
Vetro e lattine VERDE
Imballaggi in Plastica BLU
Le frequenzeminimedellaraccoltadifferenziatasonocosìstabilite:
Frazione organica: due volte alla settimana; Carta e cartone: una volta alla settimana; Misto secco non riciclabile: una volta alla settimana;
Vetro e lattine: una volta ogni quindici giorni con modalità stradale e una volta alla settimana con modalità domiciliare;
Imballaggi in plastica: da una a cinque volte alla settimana con modalità stradale e una volta alla settimana con modalità domiciliare.
Art. 12 - RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE
I contenitori per la raccolta differenziata stradale sono posizionati secondo un piano di localizzazione soggetto a periodici aggiornamenti per intervenute modifiche dell’organizzazione del servizio, dell’assetto viario o di altre evenienze connesse nel rispetto del vigente codice della strada.
La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell’utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.
Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori nonché la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere e alle verifiche delle effettive esigenze.
Sui contenitori stradali devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità previste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento.
I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).
L’utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino e a chiudere il coperchio se il contenitore ne è dotato; qualora questo sia stato riempito completamente di sacchi, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati sul suolo.
Art. 13 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE
Nelle isole ecologiche condominiali i cassonetti devono essere collocati all’interno di aree pertinenziali private esterne ai fabbricati o comunque in aree non ad uso pubblico ed esposti su strada negli spazi concordati a cura dei proprietari o da loro incaricati nel rispetto degli orari stabiliti con ordinanza sindacale.
Le isole ecologiche condominiali devono essere ad accesso e uso esclusivo dei residenti del numero/i civico/i di appartenenza.
Ai sensi della circolare regionale 3/AMB/SAN del 25/07/2005, i contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive. Nei casi in cui l’utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati.
Nell’impossibilità di gestire il servizio su strada, causa l’elevato numero di cassonetti, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di creare isole ecologiche anche con accesso controllato.
Nel caso di numerose utenze poste all’interno di cortili o di aree private, che siano accessibili come area di manovra ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano ricorrere all’utilizzo di chiavi o telecomandi, l’Amministrazione comunale, in accordo con l’utenza interessata, potrà decidere che la
raccolta venga fatta direttamente all’interno dei cortili medesimi.
E’ obbligo del costruttore di nuovi edifici individuare le aree interne private, per il posizionamento dei cassonetti, tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.
I contenitori rigidi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti dal gestore del servizio in volumetrie idonee alle necessità. Le volumetrie e i relativi passaggi di svuotamento potranno essere variati al fine di migliorare il servizio, e l’efficienza del sistema.
In caso di complessi con elevato numero di utenze e alta densità abitativa l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di attivare un servizio di raccolta ad isole ad accesso controllato.. In tal caso potrà essere concesso l’utilizzo del suolo pubblico, previa stipula di apposita convenzione tra il legale rappresentante del complesso residenziale e l’Amministrazione comunale, i costi delle attrezzature saranno a carico del condominio.
I contenitori vengono consegnati in comodato d’uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato, non devono essere manomessi e non deve essere variata la loro estetica con scritte o adesivi. Il lavaggioel’igienizzazionedeicassonettipossono ancheessere effettuati direttamentedai cittadini-utenti a cui sono stati affidati con modalità paragonabili a quelle utilizzate con i propri contenitori domestici, con l’uso di prodotti con modeste proprietà detergenti/disinfettanti e con buone capacità biodegradabili. L’utilizzo dei contenitori è finalizzato a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionante all’uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione.
Non vengono raccolti i rifiuti consegnati in contenitori differenti da quelli assegnati.
Nel caso di furto il gestore provvede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell’utenza di dichiarazione di avvenuta sottrazione del contenitore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Al momento della cessazione della residenza, previa segnalazione, i contenitori saranno ritirati dal gestore del servizio.
Tutti i contenitori non sono soggetti alle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
Art. 14 –CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Nel territorio comunale potranno essere individuati uno o più centri di raccolta conformi ai requisiti di cui al D.M. Ambiente 08/04/2008 e s.m.i., i quali, così come definito nell’art. 183 comma 1 lettera o) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.
Ogni centro di raccolta deve essere dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei e i materiali conferibili sono:
▪ quelli riutilizzabili,
▪ quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale,
▪ quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l’obbligo di destinazione.
Il conferimento presso il centro di raccolta comunale è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/01/2011.
La raccolta presso tale centro potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio ordinario nonché particolari tipi di rifiuto per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative nel rispetto di quanto definito nell’Allegato 1 della citata D.C.C. n. 9 del 27/01/2011.
La dislocazione, gli orari di apertura (per un totale di almeno 36 ore settimanali, inclusa tutta la giornata di Sabato) e i servizi del centro di raccolta saranno stabiliti con atto del Comune e
comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
Il centro deve essere recintato e presidiato da personale in servizio (almeno 1 unità per centro).
Il personale in servizio ha l’obbligo di accogliere con cortesia i cittadini richiedendone di volta in volta il documento d’identità ai fini di verificarne la residenza e compilare l’apposito modulo giornaliero di conferimento, di collaborare con gli utenti che conferiscono i vari materiali, di controllare ed indirizzarne il corretto conferimento.
Nel centro di raccolta è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni.
Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree è effettuato esclusivamente a cura del gestore del centro o di soggetti terzi espressamente incaricati dall’Amministrazione Comunale o, qualora da essa delegato, dal Consorzio di Bacino.
E’ cura del Comune, in collaborazione con il gestore del centro di raccolta, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri.
Art. 15 - FRAZIONE ORGANICA
Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto, nell’intero territorio comunale, con la modalità di raccolta domiciliare “porta a porta” con frequenza minima di svuotamento bisettimanale.
Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
▪ frazioneorganicaderivantedautenzedomestiche;
▪ frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
▪ frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli etc;
▪ frazioneorganicaderivanteda altri luoghidiristorazionecollettiva, qualimense, comunitàecc.;
▪ frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) deve essere diretto alla separazione del materiale putrescibile dal resto. L'utente deve utilizzare sacchetti preferibilmente trasparenti e/o biodegradabili, in modo da facilitare le operazioni di controllo qualitativo. Il sacchetto deve essere depositato negli appositi cassonetti condominiali, chiuso per evitare imbrattamentielimitarel’impattoodoroso.
Nel sacchetto si devono mettere avanzi freddi e sgocciolati di cibo in genere, sia crudi sia cucinati: bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossi, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d’uovo, ecc. fondi di caffè, filtri di the, camomilla ed altre bevande ad infusione, tovagliolini o fazzoletti di carta sporchi, carta del pane, carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta (non carta dei formaggi e salumi), foglie e fiori provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero, gli scarti di frutta, verdura mondata, scarti alimentari di pane e pasticceria, di gastronomia (PRIVI DI CONFEZIONE).
Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 508/92.
Le utenze di seguito elencate sono dotate di un servizio di raccolta specifico:
▪ Negozi di frutta e verdura
▪ Pescherie
▪ Supermercati con all’interno banchi alimentari
▪ Mense – self service - tavole calde
▪ Ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc.
▪ Bar – caffetterie
▪ Discoteche night- club
▪ Mense scolastiche
▪ Mense aziendali
▪ Case di cura e di riposo
▪ Ospedali
▪ Banchi di mercato alimentari (per tali utenze verrà predisposto un apposito servizio di raccolta da effettuarsi al termine del giorno/i di mercato)
I cassonetti devono essere collocati all’interno di aree pertinenziali private esterne ai fabbricati o comunque in aree non ad uso pubblico ed esposti su strada negli spazi concordati a cura dei proprietari o da loro incaricati nel rispetto degli orari stabiliti con ordinanza sindacale.
Nei casi in cui l’utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati.
I contenitori della frazione organica vengono sottoposti a trattamenti di lavaggio secondo modalità e frequenza stabilite dal contratto con il soggetto gestore dei servizi di igiene urbana.
I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto secondo gli usi consentiti.
Art. 16 - FRAZIONE VERDE
La frazione recuperabile è costituita da sfalci di prati, foglie e residui di potatura, e deve essere conferita esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
La raccolta dei rifiuti vegetali viene svolta mediante conferimento presso il centro di raccolta o con modalità domiciliare per le utenze assegnatarie di apposito cassonetto o su prenotazione per grandi quantità con le modalità stabilite nel contratto di servizio.
E’ da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti. E’ vietato il conferimento della frazione verde in altri contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto secondo gli usi consentiti. Il servizio potrà essere oneroso per l’utente.
Art. 17 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO
La pratica del compostaggio è possibile solo all’utenza che può dimostrare la disponibilità di un’area verde (giardino, orto, etc) sul territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
L’Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa (art. 34 del Regolamento TARI approvato con D.C.C. n. 12 del 09/09/2014), attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e vegetale), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
La collocazione del punto di compostaggio dovrà essere il più lontano possibile da eventuali abitazioni e comunque ad una distanza minima di 5 metri.
E’ ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all’accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
Art. 18 - MISTO SECCO NON RICICLABILE
Il servizio di raccolta della frazione secca non riciclabile è svolto, sull’intero territorio comunale, con modalità domiciliare “porta a porta” con frequenza minima di svuotamento settimanale.
La raccolta dei rifiuti indifferenziati riguarda la frazione merceologica residuale non oggetto di raccolte differenziate. L'utente deve utilizzare sacchetti preferibilmente trasparenti, in modo da facilitare le operazioni di controllo qualitativo deve conferirli nei contenitori dedicati in sacco ben chiuso, in modo tale da impedire la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.
E’ vietata l’esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio (es. in contenitori dedicati ecc.) e al di fuori dei giorni e dell’orario indicati per la raccolta.
E’ vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, materiali e/o sostanze infiammabili e accesi, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
Oltre a quanto stabilito, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti residuali urbani e assimilati è vietata l’immissione di:
▪ rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
▪ rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
▪ rifiuti urbani pericolosi;
▪ rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
▪ altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
I cassonetti devono essere collocati all’interno di aree pertinenziali private esterne ai fabbricati o comunque in aree non ad uso pubblico ed esposti su strada negli spazi concordati a cura dei proprietari o da loro incaricati nel rispetto degli orari stabiliti con ordinanza sindacale.
Nei casi in cui l’utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuatie appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati.
I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.
Art. 19 - CARTA E CARTONE
Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone è svolto, sull’intero territorio comunale, con modalità di raccolta domiciliare “porta a porta” con frequenza minima di svuotamento quindicinale.
L’Amministrazione può individuare anche forme di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema porta a porta e parte con il sistema a contenitori stradali.
Gli utenti dovranno conferire separatamente la carta e i cartoni. La carta deve essere conferita nell’apposita attrezzatura sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta. I cartoni più voluminosi devono essere esposti esclusivamente nei giorni di raccolta piegati opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso da riporre a fianco dei cassonetti per la carta.
Nei contenitori appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, cartone ondulato per imballaggi, tabulati, carte accoppiate con alluminio (es. contenitori per latte, succhi di frutta, ecc.).
Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati e carta carbone.
In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccoglibili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati.
Art. 20 - VETRO E LATTINE
Il servizio di raccolta della frazione vetro e lattine è svolto con le seguenti modalità:
Centro Storico: modalità di raccolta domiciliare con frequenza minima di svuotamento settimanale;
Resto città: modalità di raccolta stradale con frequenza minima di svuotamento quindicinale;
Le utenze non domestiche del resto città (Bar – caffetterie – Pub - Mense – self service - Tavole calde - Ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc) sono servite con modalità di raccolta domiciliare su richiesta.
E’ possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (COREVE, CIAL e Consorzio Nazionale Acciaio), il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.), altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe), lattine per le bevande e per l’olio, le scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno, quali scatole di pelati, piselli, tonno, altri materiali metallici di piccole dimensioni quali: appendini, tappi metallici o capsule, fogli di alluminio e vaschette per la conservazione dei cibi, chiodi, viti, fili di ferro e materiali metallici di piccole dimensioni provenienti da manutenzioni domestiche ecc., tubetti (per conserve, creme o cosmetici), deodoranti, lacca o panna.
Bottiglie, lattine ed altri oggetti di vetro devono essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori, sfruttando il più possibile la volumetria delle attrezzature a disposizione, ad esempio schiacciando le lattine. Non è prevista la raccolta del vetro divisa per colore. Boccioni e piccole damigiane non impagliate non devono essere abbandonati vicino ai cassonetti, ma inseriti nelle campane. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani ed altri imballi in vetro o metallo che abbiano dimensioni superiori a quelle delle attrezzature a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti al centro di raccolta o prenotarne il ritiro.
E’ vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili.
Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l’eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.
Art. 21 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
Il servizio di raccolta della frazione plastica è svolto con le seguenti modalità:
Centro storico: raccolta domiciliare con frequenza minima di svuotamento settimanale; Resto della città: raccoltastradaleconfrequenzaminimadisvuotamentobisettimanale; Utenze non domestiche – resto città (Attività commerciali, utenze artigianali e industriali, uffici e pubblici esercizi) sono servite con modalità di raccolta domiciliare su richiesta.
Nei contenitori si devono mettere i seguenti imballaggi plastici:
▪ di natura alimentare quali bottiglie (di acqua minerale e bibite olio, succhi, latte), flaconi/dispensatori e contenitori (sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.), confezioni rigide per dolciumi (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.), buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.), vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati), reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta).
▪ di natura non alimentare quali flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l’igiene della casa e della persona), barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.), film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.), scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, imballaggio in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi pervivaisti.
I contenitori per liquidi e gli imballaggi in plastica alimentari e non alimentari devono essere conferiti sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria. I flaconi e gli imballaggi in genere devono essere svuotati e risciacquati prima diessere conferiti.
E’ vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno portati al centro di raccolta), calze e tessuti di nylon, materiali diversi plastificati, gomme, camere d’aria, giocattoli (sempre in riferimento alla normativa vigente).
Art. 22 - PILE E BATTERIE
Tali rifiuti sono costituiti da:
▪ pile a bottone
▪ pile stilo rettangolari
▪ batterieperattrezzatureelettroniche
▪ batterieperautomobili
In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97, le pile e gli accumulatori usati sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico o presso il centro di raccolta.
A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, tutti i rivenditori devono mettere a disposizione del pubblico un contenitore per conferire pile e accumulatori usati, nel proprio punto di vendita.
I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia, e deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento.
Presso gli esercizi di commercio delle pile o degli accumulatori usati, ai sensi del D.Lgs. 188/2008 e s.m.i., deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all’ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, appostiper legge sulle pile e sugli accumulatori.
E’ vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli lungo la strada o vicino ai cassonetti.
Art. 23 - FARMACI E MEDICINALI
Tali rifiuti sono costituiti da farmaci inutilizzati, scaduti o avariati, fiale per iniezione inutilizzati, disinfettanti e siringhe. I cittadini devono conferire le siringhe e gli aghi con il cappuccio inserito.
La raccolta differenziata di farmaci e medicinali è attiva in tutta l’area urbana con contenitori posizionati all’interno delle farmacie cittadine.
I rifiuti sanitari devono essere depositati temporaneamente, stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti con le modalità stabilite dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colaticci e liquidi.
In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso le stazioni di conferimento comunali.
Art. 24 - RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE
Si definiscono rifiuti ingombranti quelli derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
La raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE viene effettuata presso il Centro di Raccolta intercomunale convenzionato con i Comuni di Trana, Sangano e Reano, situato presso la zona Industriale.
Art. 25 - MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE
Sono considerati rifiuti inerti:
▪ imaterialiprovenientidademolizioniescavi;
▪ glisfrididimaterialedacostruzione;
▪ i materiali ceramici cotti;
▪ i vetri di tutti i tipi non ulteriormente differenziabili;
▪ le rocce e i materiali litoidi.
Quantità limitate di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private effettuate sul territorio comunale, possono essere conferite - esclusivamente da privati cittadini – al centro di raccolta utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione, nel rispetto del codice della strada.
La quantità massima conferibile presso la stazione di conferimento comunale è pari a 3 m3 all’anno e non più di 0,5 m3 per consegna che verranno conteggiati dal personale di servizio presso l’area ecologica.
I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere invece conferiti direttamente dall’azienda edile presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.
Ai soggetti esercenti attività edilizia è in ogni caso vietato qualsiasi conferimento al centro di raccolta Intercomunale, anche per quantità minime.
E’ vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati o conferirli con le
modalità previste per le altre frazioni di rifiuto.
Art. 26 - OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI RESIDUI DALLA COTTURA DEGLI ALIMENTI
I rifiuti (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del “fai da te”, ecc.) devono essere stoccati separatamente presso il centro di raccolta – esclusivamente da privati cittadini – in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l’ambiente. Gli olii vegetali esausti (residui della cottura degli alimenti) possono essere stoccati presso il centro di raccolta o altri punti di raccolta organizzati dall’Amministrazione comunale.
Art. 27 - LEGNAME E MANUFATTI IN LEGNO ESCLUSI GLI SCARTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO
La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l’utilizzo di uno o più contenitori di adeguata capacità posizionati presso il centro di raccolta attrezzati per raccolte differenziate. Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.
Art. 28 - PNEUMATICI - CARTUCCE ESAUSTE DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E
STAMPANTI
La raccolta di tali materiali esclusivamente conferibili da utenti privati, viene effettuata mediante l’utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso il centro di raccolta attrezzato per le raccolte differenziate. Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.
Art. 29 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di manutenzione assicurino la sicurezza delle persone e il rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti e igienico- sanitaria e in materia ambientale.
I veicoli utilizzati devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe e autorizzazioni che possano essere concesse dall’Amministrazione.
La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente, normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.
Sotto il profilo tecnico-gestionale i suddetti veicoli devono essere conformi alle norme vigenti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e alle specifiche vigenti nel territorio comunale.
Art. 30 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI
Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.
L’intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell’Autorità Sanitaria Locale competente, previo parere della A.S.L., comprese le modifiche delle attività che comportino l’introduzione di fasi operative aggiuntive.
Capitolo 5 - ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA
Art. 31 - DEFINIZIONE
Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l’Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:
▪ spazzamento manuale e meccanizzato stradale;
▪ lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell’arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia, lavaggio dei lavatoi pubblici;
▪ diserbo stradale;
▪ svuotamento dei cestini;
▪ rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute;
▪ rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in caso di mancato individuazione del produttore o detentore dei rifiuti;
▪ pulizia aree mercatali, fiere emanifestazioni;
▪ pulizia parchi egiardini;
▪ pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
▪ raccolta siringhe abbandonate;
▪ raccolta foglie;
▪ raccolta deiezioni canine;
▪ rimozionedellecarognesullapubblicaviaesmaltimentodeirifiutianimali;
▪ pulizia delle aree temporanee di sosta.
Art. 32 - ORGANIZZAZIONE
L’Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto contodellanecessità dell’utenza, delle tecnologiee deimezzid’operadisponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula dei contratti di servizio:
▪ definisce le modalità di espletamento dei servizi individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell’intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell’utilizzazione del territorio;
▪ stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione divalutazionidicarattere economico ediqualitàdelle prestazioni;
▪ promuove l’innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l’idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
I perimetri delle aree all’interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
▪ le strade, le piazze e i giardini (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
▪ le strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
▪ le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
▪ leareepavimentateidoneealtrafficoveicolareall’internodellevilleedeigiardinicomunali;
▪ le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedanoinformaautogestitaallapuliziadellestesse.
Art. 33 - SPAZZAMENTO STRADALE
Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico (da muro a muro o da recinzione a recinzione) in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
Le aree spazzate sono individuate dal Comune in accordo con l’ente gestore del servizio.
Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall’Amministrazione d’intesa con il soggetto gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell’entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari all’espletamento del servizio (apposita segnaletica orizzontale) e a evitare il sollevamento di polveri, l’ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l’emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
Nell’organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l’Amministrazione Comunale provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
In particolare è vietato l’avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali. L’ente gestore del servizio in casi particolari, quali ad esempio la pulizia dei mercati, può attivare turni di lavoro prenotturni o notturni.
Art. 34 - LAVAGGIO STRADE, SOTTOPASSI
Per il servizio di lavaggio stradale l’Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l’esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.
Art. 35 - DISERBO STRADALE
Il servizio di diserbo sarà effettuato con la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.
L’uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all’uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia, utilizzando sostanze non nocive o tossiche per l’uomo e per l’ambiente.
Il personale addetto deve essere abilitato all’espletamento di detto servizio.
Art. 36 - CESTINI STRADALI
Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico e dei giardini pubblici, devono essere installati appositi cestini porta – rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell’utente.
E’ vietato:
▪ introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all’interno degli edifici;
▪ danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti;
▪ eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
Le modalità di esecuzione dello svuotamento, della pulizia e della manutenzione dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune, di norma deve avvenire
contestualmente allo spazzamento manuale della strada.
Il Comune indica al gestore del servizio la posizione dei contenitori direttamente installati, affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.
Art. 37 - RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO
Ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l’Amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio o dal altro soggetto individuato ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento.
Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d’acqua medesimi. La rimozione degli stessi può essere effettuata dal gestore del servizio come prestazione occasionale.
Art. 38 - PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI
Aree Mercatali:
Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dagli ambulanti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione. A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune.
I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.
I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
▪ cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti: accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori dedicati;
▪ frazione organica: separatamente nei contenitori dedicati;
▪ altri rifiuti voluminosi: ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.
Tali obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal Comune al gestore del servizio.
Il servizio di pulizia dei mercati deve essere realizzato al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all’asportazione dei rifiuti.
L’Amministrazione attiva, tramite la Polizia Municipale incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un’opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimento da parte degli esercenti.
Manifestazioni:
Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all’Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.
In ogni evento autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di tenere pulita l’area e di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti.
Il gestore del servizio garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.
Il Comune può richiedere agli organizzatori la costituzione di apposita cauzione, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia e degli eventuali danni alla attrezzatura assegnata.
Aree occupate da esercizi pubblici:
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nei presente regolamento.
Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell’attività è responsabile dell’asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
E’ vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. Durante tutta l’attività e dopo l’orario di chiusura l’area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.
Art. 39 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE
Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:
▪ abbandono di rifiuti su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale;
▪ deposito incontrollato di rifiuti su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;
▪ deposito incontrollato di rifiuti su aree private abbandonate;
▪ depositoincontrollato dirifiuti inedificiabitativi;
▪ sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.
Abbandono di rifiuti su strade pubbliche:
L’Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.
Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell’abbandono, emette specifica ordinanzadiffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell’area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l’Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell’abbandono, l’Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.
Deposito incontrollato di rifiuti su aree private:
I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità.
Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi , zanzare ecc..
Qualora si riscontri la presenza di depositi incontrollati di rifiuti su aree private, il Sindaco emette
specifica ordinanza, diffidando il detentore legittimo dell’area a provvedere alla rimozione mediante asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, adozione di eventuali sistemi atti ad impedire altri abbandoni e, se necessario, verifica di contaminazioni delle matrici ambientali ai sensi delle procedure di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell’Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.
I costi dell’intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell’area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell’abbandono.
Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.
Deposito incontrollato di rifiuti su aree private abbandonate:
In caso di depositi incontrollati su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l’Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedente come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.
Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l’Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.
Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell’A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull’area privata, l’Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all’intervento in emergenza di:
▪ messainsicurezzaperrifiutispecialiepericolosi;
▪ asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccoltadifferenziata.
Deposito incontrollato di rifiuti in edifici abitativi:
Nel caso di accumuli di rifiuti all’interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall’A.S.L, o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l’Amministrazione Comunale procede allo sgombero, salvi i diritti di rivalsa.
Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici:
Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, l’Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:
▪ intimarealla proprietàlosgombero;
▪ procedere direttamente anche con le procedure di cui ai punti precedenti.
Art. 40 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l’abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.
Le medesime disposizionisi applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.
Art. 41 - DEIEZIONI CANINE
A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di munirsi di idonea attrezzatura atta all’immediata rimozione delle deiezioni canine e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei contenitori dedicati.
I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati, laddove previsti.
Il sindaco potrà emanare ,in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dai servizi veterinario e dal competente dipartimento dell’ARPA o altri organi all’uopo competenti.
Art. 42 - RACCOLTA CAROGNE ANIMALI
L’Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici depositati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui all’art. 184, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall’Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal decreto stesso.
Art. 43 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA
Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta temporanea dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell’Amministrazione Comunale.
Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti, gli stessi si dovranno occuparsi della pulizia dell’area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti.
Art. 44 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI
Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.
Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
▪ assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
▪ simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
▪ avanzidiindumenti, imbottitureesimilari;
▪ resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
▪ resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).
I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti al scritta “Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni”.
Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall’amministrazione comunale all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere
flessibili di cui al precedente comma.
I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la gestione dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
▪ materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
▪ altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione odinumazione.
I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.
Capitolo 6 – OBBLIGHI E DIVIETI
Art. 45 - DIVIETI
Sono vietati l’abbandono e il deposito incontrollato di qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde dei laghi, dei canali, dei torrenti e dei fiumi, come pure l’immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee. E’ comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.
Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall’Amministrazione o dal gestore del servizio.
E’ vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura. Sono vietati:
▪ l’abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
▪ la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
▪ l’esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio;
▪ l’uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
▪ l’utilizzo di contenitori non assegnati all’utenza;
▪ l’imbrattamento, l’affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti ;
▪ i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
▪ il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
▪ il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini eagliaddettiaiservizi;
▪ il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiareicontenitori oppurecostituiresituazionedipericolo;
▪ il conferimentoalserviziopubblicodellafrazionenonrecuperabilesciolta;
▪ l’abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
▪ l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali, ad esempio, mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini e pezzi di carta, fazzoletti di carta, gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi;
▪ l’abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
▪ ai proprietari di animali domestici, l’imbrattamentodel suolo pubblico con escrementi animali;
▪ il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
▪ il danneggiamentodellestrutturepubblichedismaltimentorifiuti;
▪ il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale;
▪ il parcheggio di veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti o il posizionamento di veicoli e/o cose che intralcino il servizio di raccolta.
Art. 46 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l’organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.
L’utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l’attività degli operatori addetti.
E’ fatto obbligo ai cittadini di assicurare l’accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
Le sostanze putrescibili devono essere immesse avendo cura che l’involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
I cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura devono essere richiusi perfettamente dopo l’immissione dei rifiuti.
I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all’occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.
Art. 47 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI
I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nella Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Capitolo 7 - NORME FINALI
Art. 48 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
In considerazione di quanto previsto dall’art. 191 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell’ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendoun elevatolivellodi tuteladellasalutee dell’ambiente.
Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell’Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici otecnico-sanitari locali, cheloesprimonoconspecificoriferimentoalleconseguenzeambientali.
Art. 49 – CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 197 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 alla Città Metropolitana compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
Il gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.
Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti o associazioni, preposti alla vigilanza.
Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell’accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
All’accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è anche attribuito agli Ispettori Ecologici dipendenti del gestore del servizio raccolta rifiuti (CIDIU), previa modifica e aggiornamento del Disciplinare Tecnico Attuativo, ovvero ai soggetti con i quali l’Amministrazione Comunale ha previsto apposita e specifica convenzione/protocollo; tutti i soggetti indicati nel presente comma devono essere idonei previa partecipazione e superamento di specifico corso di formazione al quale seguirà attribuzione formale della qualifica necessaria all’esecuzione degli accertamenti delle sanzioni.
Art. 50 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.
Art. 51 - SANZIONI
Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689, nell’ambito dei limiti scelti dall’Amministrazione
Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell’Amministrazione Comunale stessa.
In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell’art. 251 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152.
Le violazioni al presente regolamento seguono la procedura sanzionatoria ai sensi della legge n. 689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da un valore minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 come previsto dall’articolo 16 della legge 03/2003 che ha introdotto l’articolo 7 bis nel T.U.E.L. 267/2000.
Le sanzioni sono applicate su ogni cassonetto.
TIPO DI VIOLAZIONE:
violazioni | Sanzioni min-max (euro) |
Danneggiamento delle attrezzature pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico | Informativa A.G. |
Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti: -mancata chiusura del coperchio -spostamento dagli appositi spazi delimitati; -affissione non autorizzata di manifesti e volantini; -verniciatura e scritte imbrattanti; -ecc.. | 25-200 |
Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali | 25-150 |
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali | 25-150 |
Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta rifiuti stradali di: -rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; -rifiuti liquidi e fanghi; -rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi; -rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto; -rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni; -rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile; -rifiuti ingombranti; -rifiuti elettrici ed elettronici -rifiuti di imballaggi secondari e terziari; -rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione | 80-480 |
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata. | 50-300 |
Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani non utilizzando gli appositi sacchi e/o contenitori della raccolta differenziata. | 50-300 |
Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata dellafrazione organica e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, senza preventivoconfezionamentoininvolucriqualisacchi o sacchettichiusi | 50-300 |
Deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori appositi, per volumetrie fino a mc 1 | 25-500 |
Deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori appositi, per volumetrie superiori a | 50-500 |
mc 1 | |
Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l’esposizione nei punti d’accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata domiciliare internalizzata | 50-300 |
Mancato rispetto dei criteri qualitativi, di cui alla tabella 1 contenuta nell’art. 7bis del presente regolamento, relativamente all’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani | 80-480 |
Mancato rispetto dei criteri quantitativi, di cui alla tabella 2 contenuta nell’art. 7ter del presente regolamento, relativamente all’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani | 80-480 |
Superamento dei quantitativi totali massimi di rifiuti assimilati conferibili al pubblico servizio, indicati all’art. 7ter del presente regolamento | 80-480 |
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario | 80-480 |
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente a: -raccolta dei rifiuti urbani pericolosi -raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche | 50-500 |
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali | 00-000 |
Xxxxxxx osservanzadelle disposizionirelative al compostaggiodomestico della frazione organica | 25-250 |
Mancatorispettodelledisposizionirelativeagliobblighi, aidivieti eallemodalità di conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta consortile o l’area ecologica comunale | 50-500 |
Combustione di rifiuti, ad esclusione delle attività consentite ai sensi dell’art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | 50-300 |
Per i conduttori, non essere muniti di strumenti idonei per rimozione delle deiezioni canine | 50-200 |
Per i conduttori, non rimuovere le deiezioni canine dal suolo pubblico e/o ad uso pubblico | 80-300 |
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche | 80-480 |
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell’esercizio delle attività mercatali. Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato | 50-300 |
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: -esercizi commerciali e pubblici -esercizi stagionali svolti all’aperto -manifestazioni -spettacoli itineranti -soste temporanee -carico e scarico merci -cantieri | 00-000 |
Xxxxxxx pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate | 00-000 |
Xxxxxxx pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici edeimarciapiediantistantiifabbricatistessi | 25-150 |
Divieto di parcheggio di veicoli a fianco dei contenitori “rifiuti” o posizionamento dei veicoli e/o cose da rendere non possibile il servizio di raccolta | 25-150 |
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali, ad esempio, scontrini e | 30-150 |
pezzi di carta, fazzoletti di carta, gomme da masticare | |
Abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo | 30-300 |
Inosservanza di altre disposizioni contenute nel presente regolamento | 25-500 |
Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell’intero condominio.
Art. 52 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione , viene pubblicato all’Albo Pretorio
digitale del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione.
Art. 53 - VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME
Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dall’ente gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l’efficienza del sistema.
Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).
Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio (es. raccolta porta a porta di una merce attualmente raccolta stradale), dovranno essere assentiti attraverso delibera di consiglio.