CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO. 1. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, posso- no scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoin- dicate, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c.
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