Condizioni di accesso e presenza nei siti di prova Clausole campione

Condizioni di accesso e presenza nei siti di prova. Ai fini di un corretto svolgimento delle attività di prova e per garantire le necessarie condizioni di salute e sicurezza, il Committente deve impegnarsi, per sé e per il proprio personale incaricato, a: − prendere visione, accettare e firmare la documentazione riguardante gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro predisposta per le Attività ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché, qualora applicabili, a prendere visione, delle norme generali di comportamento da osservare presso gli impianti ed i siti di prova in cui saranno svolte le Attività incluse quelle previste nel presente documento; − indossare i DPI individuati come necessari per la presenza nelle varie aree di lavoro degli impianti e dei siti di prova in cui saranno svolte le Attività; − consentire in ogni momento il completo accesso al campione presente negli impianti in cui saranno svolte le Attività per eventuali manovre ed interventi. − fornire preventivamente al RTP l’elenco dei nominativi ed i contatti del personale presente durate le attività di prova o ad essa correlate negli impianti e nei siti di prova in cui saranno svolte le Attività; − seguire le indicazioni del RTP. Italcertifer dovrà avere libero accesso a tutta la documentazione e al campione/campioni pertinente alle Attività ed utili allo sviluppo, progettazione, costruzione, installazione, validazione e messa in servizio relativamente al sistema/campione in oggetto. Con la sottoscrizione dell’accordo o altro documento legalmente valido il Committente si impegna a: − fornire al personale di Italcertifer libero accesso al campione anche presso le proprie strutture ed i luoghi dove sono previste Attività di prova; − supportare Italcertifer nella conduzione delle prove e dei test ove previsto; − a trasmettere tempestivamente ad Italcertifer la documentazione pertinente alle Attività secondo i tempi concordati tra le parti; − mettere a disposizione di Xxxxxxxxxxxx o consegnarle il campione da sottoporre a prova in condizioni idonee, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista di igiene e sicurezza sul lavoro (ad esempio un veicolo ferroviario sul quale debbano essere svolte attività dovrà, prima della consegna\messa a disposizione, essere stato sanificato le , avere almeno un bagno agibile, essere climatizzato, etc.). Eventuali attività aggiuntive non ricomprese nell’offerta e richieste dal Committente durante o dopo la conclusione delle Attività, saranno oggetto di nuova offerta e successivamente fatturate separata...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).