Salute e sicurezza sul lavoro Clausole campione

Salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del Dipendente, l’Amministrazione, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, copia dell’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017, pubblicata a tal uopo dall’INAIL. L’Amministrazione, inoltre, provvede all’adeguata informazione del Dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della postazione di lavoro prescelta, i rischi generali e specifici, nonché le modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure di prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-sociale. Il Dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il Dipendente ha l’obbligo di rispettare le direttive impartite dall’Amministrazione, di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il Dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. L’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile costituisce parte integrante del presente accordo.
Salute e sicurezza sul lavoro. Tenuto conto che la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della sa- lute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita eco- nomica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo ambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti convengono:
Salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli 9obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, e comunicherà all’apprendista le eventuali misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza; L’apprendista si impegna ad attenersi alle prescrizioni e alle direttive di prevenzione e protezione impartite, nonché a rendere tempestivamente note eventuali situazioni di anomalia o di anormalità che dovessero essere riscontrare in occasione delle prestazioni lavorative.
Salute e sicurezza sul lavoro. Le parti, visto il D.Lgs. 626/94 e le successive modifiche ed integrazioni, hanno definito dopo approfondito esame della materia l’accordo applicativo riportato in allegato (n° 5) al presente CCNL. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all’E.B.N./A.C. la funzione di segreteria operativa per la gestione dell’accordo stesso.
Salute e sicurezza sul lavoro. 1. Ciascuna della Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare: - messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza; - valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti, e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell’altro Ente; - attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale necessarie in rapporto ai rischi evidenziati; - formazione ed addestramento del personale dell’altro Ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari alle attività di ricerca da svolgersi; - sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;
Salute e sicurezza sul lavoro. 1. Il datore di lavoro darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal d. lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, e comunicherà all’apprendista le eventuali misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza.
Salute e sicurezza sul lavoro. 1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti e le parti di propria competenza, l'adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Salute e sicurezza sul lavoro. La STRUTTURA si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Salute e sicurezza sul lavoro. Le parti, visto il D.Lgs. n. 81/2008 convengono di istituire apposita Commissione per l'esame della materia e la revisione dell'accordo, applicativo riportato in Allegato (5) al presente C.C.N.L. i cui contenuti si intendono comunque confermati sino a successiva sostituzione. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all'EBNAIP la funzione di segreteria operativa per la gestione di quanto sopra.
Salute e sicurezza sul lavoro. (art. 22) Xxxxx restando gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza), generalmente, in capo all’utilizzatore, sono richiamate le disposizioni dell’art. 23 co. 5 del D.Lgs. n. 276/03 che dispone in merito agli obblighi informativi e formativi in detta materia. Tali obblighi sono in capo al somministratore, salva la possibilità di deroga contrattuale a favore dell’utilizzatore. Si dispone, inoltre, che i lavoratori siano informati, tramite il contratto di lavoro o la lettera di assegnazione, circa i soggetti che abbiano specifici ruoli in materia di salute e sicurezza presso l’utilizzatore (tra cui: RSPP, ASPP, RLS, medico competente) anche con specifico riferimento ai lavoratori somministrati, con particolare riferimento ai nominativi di coloro che sono incaricati di fornire loro le informazioni in materia di salute e sicurezza, nonché su altre informazioni, tra cui, per esempio, le procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dai luoghi di lavoro. La formazione nonché l’addestramento specifico devono essere effettuati prima dell’avvio effettivo dell’attività lavorativa. Qualora i lavoratori vengano adibiti a mansioni che prevedono una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, se intervenuti successivamente alla stipula del contratto di lavoro, l’utilizzatore ne fornisce tempestiva informazione ai lavoratori. Ad ogni missione od assegnazione, le ApL consegnano ai lavoratori una nota informativa che riepiloghi gli obblighi di legge in materia. La sorveglianza sanitaria, ove prevista, è a carico dell’utilizzatore. In tale contesto, il medico competente dell’utilizzatore consegna al lavoratore somministrato copia della cartella sanitaria. Il mancato rispetto, da parte dell’utilizzatore, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza costituiscono giusta causa di dimissioni se lo stesso utilizzatore non provvede ad ovviarvi entro 24 ore dalla comunicazione del lavoratore della violazione delle citate disposizioni. Al lavoratore dimessosi per giusta causa spetta l’intero trattamento retributivo previsto fino alla scadenza del contratto, con oneri in capo all’utilizzatore.