Salute e sicurezza sul lavoro. Tenuto conto che la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della sa- lute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita eco- nomica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo ambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti convengono:
1. ai lavoratori esposti a fattori di nocività è riconosciuto il diritto ad alme- no due visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario;
2. tramite i comitati paritetici territoriali le aziende dovranno individuare medici competenti cui affidare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a fattori di nocività; Gli organismi paritetici (ex art. 51 del D.lgs. 81/2008) possono effet- tuare sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di Lavo- ro. Degli esiti dei sopralluoghi deve essere informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza (L.123/07). Al fine di consentire alle aziende di programmare l’eliminazione dei rischi, oppure, ove oggettivamente non siano eliminabili, provvedere ad una progressiva riduzione degli stessi, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i datori di lavoro concorderanno criteri di rotazione degli operai, nello svolgimento di lavori nocivi, al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio;
3. i datori di lavoro sono tenuti a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore. I mezzi protettivi di uso personale come: maschere, guanti, occhiali, tute, stivali, copricapo, sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza. L’equipaggiamento personale sarà definito dai CIT. Ogni cantiere dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso, fornita di medicinali e degli idonei presidi sanitari. Ai lavoratori inviati a lavorare presso altre aziende compete una in- formazione dettagliata dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dove dovranno espletare le loro mansioni. Per particolari situazioni è necessario vengano formati ai fini della tutela della salute. Ai fini dell’individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione, si fa riferimento alle procedure di cui al...
Salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli 9obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, e comunicherà all’apprendista le eventuali misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza; L’apprendista si impegna ad attenersi alle prescrizioni e alle direttive di prevenzione e protezione impartite, nonché a rendere tempestivamente note eventuali situazioni di anomalia o di anormalità che dovessero essere riscontrare in occasione delle prestazioni lavorative.
Salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del dipendente, l’Amministrazione, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, un’informativa nella quale sono fornite puntuali indicazioni circa il corretto svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile nel periodo emergenziale. L’Amministrazione, inoltre, provvede all’adeguata informazione del dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della postazione di lavoro prescelta, i rischi generali e specifici, nonché le modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure di prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-sociale. Il dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il dipendente ha l’obbligo di rispettare le direttive impartite dall’Amministrazione, di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. L’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (all. 2) costituisce parte integrante del presente accordo.
Salute e sicurezza sul lavoro. 1. Ai lavoratori agili si applica la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23, L. n. 81/2017. Inoltre, si applicano gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. alle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali, ossia quelli relativi agli obblighi comportamentali, anche in merito alle dotazioni tecnologiche informatiche, laddove fornite dal datore di lavoro ai sensi del precedente art. 5, per i quali è prevista la consegna dell’informativa scritta di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e fornisce tempestivamente a tale lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, in occasione delle modifiche delle modalità inerenti allo svolgimento del lavoro agile rilevanti ai fini di salute e sicurezza e, comunque, con cadenza almeno annuale, l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Rimane fermo l’obbligo per i lavoratori di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione di lavoro agile.
3. La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragione dell’esigenza di riservatezza dei dati trattati.
4. Si fa rinvio alla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, per quanto riguarda le modalità applicative del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di lavoro agile.
Salute e sicurezza sul lavoro. Le parti, visto il D.Lgs. 626/94 e le successive modifiche ed integrazioni, hanno definito dopo approfondito esame della materia l’accordo applicativo riportato in allegato (n° 5) al presente CCNL. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all’E.B.N./A.C. la funzione di segreteria operativa per la gestione dell’accordo stesso.
Salute e sicurezza sul lavoro. 1. Ciascuna della Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare: - messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza; - valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti, e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell’altro Ente; - attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale necessarie in rapporto ai rischi evidenziati; - formazione ed addestramento del personale dell’altro Ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari alle attività di ricerca da svolgersi; - sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;
2. La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell’attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.
Salute e sicurezza sul lavoro. 1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti e le parti di propria competenza, l'adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all’interno dei locali dell’altra Parte - comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
Salute e sicurezza sul lavoro. Le parti, visto il D.Lgs. n. 81/2008 convengono di istituire apposita Commissione per l'esame della materia e la revisione dell'accordo, applicativo riportato in Allegato (5) al presente C.C.N.L. i cui contenuti si intendono comunque confermati sino a successiva sostituzione. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all'EBNAIP la funzione di segreteria operativa per la gestione di quanto sopra.
Salute e sicurezza sul lavoro. La STRUTTURA si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Salute e sicurezza sul lavoro. 1. In tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l’Azienda dovrà fornire all’inizio della sperimentazione un’informativa sui rischi generici e sui rischi specifici connessi all’effettuazione della prestazione lavorativa in modalità agile. Dovrà inoltre fornire, nell’ambito della formazione preventiva di cui al precedente art. 7, una formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, precisando quali sono i comportamenti al cui rispetto il/la dipendente è tenuto/a.
2. Il/la dipendente ha l’obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali, di utilizzare le apparecchiature in conformità con le istruzioni ricevute e di prendersi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
3. Qualora un/una dipendente, durante lo svolgimento dell’attività in modalità agile, subisca un infortunio, dovrà immediatamente avvisare o far avvisare il superiore diretto fornendo i riferimenti identificativi del certificato medico telematico trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
4. L’azienda fornirà alla RSU, semestralmente o qualora la stessa lo richieda, i dati di utilizzo del Lavoro Agile allo scopo di valutare l’impatto e le eventuali conseguenze derivanti dall’allontanamento dalla collettività aziendale.