Condizioni di applicabilità. a) La Società assume l’assicurazione complementare in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall’Assicurando nella proposta per l’assicurazione vita e per l’assicurazione complementare infortuni, nonché negli altri documenti allegati. b) Agli effetti dell’assicurazione complementare, per infortunio mortale si intende il caso di morte cagionato direttamente ed esclusivamente da una lesione corporale - oggettivamente constatabile - subita accidentalmente e involontariamente dall’Assicurato e prodotta da causa esterna, violenta e repentina, purché il decesso sia avvenuto entro 12 mesi dall’infortunio stesso. Sono considerati come infortuni anche: − inspirazioni casuali di emanazioni improvvise di gas o vapori; − assorbimenti, per errore, di sostanze venefiche; − colpi di sole; − congelamenti o annegamenti od infezioni che siano diretta conseguenza di un infortunio; − infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dallo stesso sempre che involontariamente coinvolto in occasione di tumulti popolari, di aggressioni o di atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale. c) La garanzia non comprende la morte dipendente direttamente o indirettamente da: - inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione delle particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti; - partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l’arrivo dell’Assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l’esclusione totale della copertura per qualsiasi causa; - dolo del Contraente o del Beneficiario; - reati dolosi commessi dall’Assicurato o atti contro la sua persona da lui compiuti o consentiti; - lesioni di qualsiasi genere dipendenti da cure praticate non in rapporto ad infortunio; - partecipazione a duelli, risse, gare e corse in genere e relativi allenamenti, scalate di rocce e accesso a ghiacciai; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - infortuni dell’Assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). d) L’assicurazione complementare si estingue ed i premi percepiti restano acquisiti alla Società: - in caso di mancato pagamento del premio infortuni; - in caso di mancato pagamento, cessazione o esonero, per qualsiasi causa, del pagamento dei premi dell’assicurazione vita; - al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi dell’assicurazione vita e comunque alla fine dell’anno di assicurazione in cui l’Assicurato avrà compiuto il 65° anno di età. L’eventuale riscossione del premio infortuni nei casi di cui al presente articolo non obbliga la Società, la quale restituirà quanto erroneamente incassato. e) Gli aventi diritto dovranno consentire alla Società lo svolgimento delle indagini ed autorizzare i xxxxxx, intervenuti dopo l’infortunio, a dare le informazioni che fossero richieste. Glossario Data di realizzazione: 01/01/2019
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Samples: Assicurazione Temporanea Di Gruppo
Condizioni di applicabilità. a) La Società assume l’assicurazione complementare in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall’Assicurando nella proposta per l’assicurazione vita e per l’assicurazione complementare infortuni, nonché negli altri documenti allegati.
b) Agli effetti dell’assicurazione complementare, per infortunio mortale si intende il caso di morte cagionato direttamente ed esclusivamente da una lesione corporale - oggettivamente constatabile - subita accidentalmente e involontariamente dall’Assicurato e prodotta da causa esterna, violenta e repentina, purché il decesso sia avvenuto entro 12 mesi dall’infortunio stesso. Sono considerati come infortuni anche: − inspirazioni casuali di emanazioni improvvise di gas o vapori; − assorbimenti, per errore, di sostanze venefiche; − colpi di sole; − congelamenti o annegamenti od infezioni che siano diretta conseguenza di un infortunio; − infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dallo stesso sempre che involontariamente coinvolto in occasione di tumulti popolari, di aggressioni o di atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale.
c) La garanzia non comprende la morte dipendente direttamente o indirettamente da: - inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione delle particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti; - partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l’arrivo dell’Assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l’esclusione totale della copertura per qualsiasi causa; - dolo del Contraente o del Beneficiario; - reati dolosi commessi dall’Assicurato o atti contro la sua persona da lui compiuti o consentiti; - lesioni di qualsiasi genere dipendenti da cure praticate non in rapporto ad infortunio; - partecipazione a duelli, risse, gare e corse in genere e relativi allenamenti, scalate di rocce e accesso a ghiacciai; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - infortuni dell’Assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).
d) L’assicurazione complementare si estingue ed i premi percepiti restano acquisiti alla Società: - in caso di mancato pagamento del premio infortuni; - in caso di mancato pagamento, cessazione o esonero, per qualsiasi causa, del pagamento dei premi dell’assicurazione vita; - al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi dell’assicurazione vita e comunque alla fine dell’anno di assicurazione in cui l’Assicurato avrà compiuto il 65° anno di età. L’eventuale riscossione del premio infortuni nei casi di cui al presente articolo non obbliga la Società, la quale restituirà quanto erroneamente incassato.
e) Gli aventi diritto dovranno consentire alla Società lo svolgimento delle indagini ed autorizzare i xxxxxx, intervenuti dopo l’infortunio, a dare le informazioni che fossero richieste. Glossario Data di realizzazione: 01/01/2019.
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Samples: Assicurazione Temporanea Di Gruppo Per Il Caso Di Morte
Condizioni di applicabilità. Le clausole disposte in questo Certificato sono applicabili solo qualora siano state osservate le seguenti condizioni:
a. i diritti a titolo di questa garanzia sono adeguatamente attestati da copie della documentazione di acquisto e fatturazione, che verranno fornite, su richiesta di DAF, dal cliente; e
b. il difetto non è stato causato da riparazioni o manutenzione inadeguate o da installazione inadeguata di accessori/apparecchiature ausiliarie; e
c. il difetto non è stato causato dall’uso di carburanti, oli, grassi, refrigeranti AdBlue o qualunque fluido non corrispondente alle specificazioni di DAF; e
d. il difetto non è stato causato dall’uso di pezzi di ricambio che non abbiano almeno la medesima qualità dei pezzi di ricambio originali di DAF venduti da DAF; e
e. gli autisti del veicolo hanno agito in conformità alle istruzioni di guida e non sono stati ignorati segnali provenienti dal sistema informatico di bordo del veicolo; e
f. il difetto era stato portato all’attenzione di DAF immediatamente dopo l’accertamento ed in ogni caso entro e non oltre dieci (10) giorni dal relativo accertamento; e
g. il ricambio difettoso è stato messo a disposizione per la riparazione del difetto da parte di DAF entro un ragionevole periodo di tempo presso l’officina e i tempi indicati da DAF; e
h. non sono state apportate modifiche alle specificazioni standard del ricambio difettoso, inclusi ma non limitati a) La Società assume l’assicurazione complementare : numeri d’identità, marchi, sigilli, avvisi o etichette d’istruzioni operazionali, la configurazione tecnica, elettrica e di software, regolazione, ridefinizione o modifica di caratteristiche del motore e/o manomissione del tachigrafo, contatore orario o hubodometer, a meno che la relativa modifica fosse espressamente approvata per iscritto da DAF e completamente eseguita in base conformità alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall’Assicurando nella proposta per l’assicurazione vita e per l’assicurazione complementare infortuni, nonché negli altri documenti allegatiistruzioni di DAF.
b) Agli effetti dell’assicurazione complementarei. il ricambio difettoso non è stato soggetto a negligenza, uso di forza inappropriata, uso improprio o abuso e;
j. il ricambio difettoso non è stato usato per infortunio mortale si intende alcun obiettivo per cui non fosse inteso alla vendita e non è stato usato oltre il caso peso lordo classificato di morte cagionato direttamente ed esclusivamente fabbrica o capacità di carico autorizzata di legge e non è stato usato in alcun modo eccezionale diverso; e
k. il ricambio difettoso è stato usato in conformità alle istruzioni rilasciate da DAF e/o dal fabbricante originale;
l. il ricambio difettoso non ha subito alcun danno causato da un incidente, installazione impropria dal cliente, erronea applicazione, mancanza di o insufficiente manutenzione, manutenzione, deposito, trasporto impropri, e
m. il ricambio difettoso non ha subito alcun danno derivante da una lesione corporale - oggettivamente constatabile - subita accidentalmente causa esterna (inclusi, ma non limitati a: incendio, fulmine, perdita di energia elettrica, danni prodotti dall’acqua, terremoto, forza maggiore) la cui causa di base, -alla sola discrezione di DAF-, non può, rispettivamente non può essere inequivocabilmente accertata, e involontariamente dall’Assicurato e prodotta da causa esternan. il cliente ha adempito a tutti i suoi obblighi di pagamento relativi al ricambio difettoso, violenta e repentina, purché e
o. il decesso sia avvenuto entro 12 mesi dall’infortunio stesso. Sono considerati come infortuni anche: − inspirazioni casuali cliente ha invocato i suoi diritti a titolo garanzia durante il periodo di emanazioni improvvise di gas o vapori; − assorbimenti, per errore, di sostanze venefiche; − colpi di sole; − congelamenti o annegamenti od infezioni che siano diretta conseguenza di un infortunio; − infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dallo stesso sempre che involontariamente coinvolto in occasione di tumulti popolari, di aggressioni o di atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacalegaranzia.
c) La garanzia non comprende la morte dipendente direttamente o indirettamente da: - inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione delle particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti; - partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l’arrivo dell’Assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l’esclusione totale della copertura per qualsiasi causa; - dolo del Contraente o del Beneficiario; - reati dolosi commessi dall’Assicurato o atti contro la sua persona da lui compiuti o consentiti; - lesioni di qualsiasi genere dipendenti da cure praticate non in rapporto ad infortunio; - partecipazione a duelli, risse, gare e corse in genere e relativi allenamenti, scalate di rocce e accesso a ghiacciai; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - infortuni dell’Assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).
d) L’assicurazione complementare si estingue ed i premi percepiti restano acquisiti alla Società: - in caso di mancato pagamento del premio infortuni; - in caso di mancato pagamento, cessazione o esonero, per qualsiasi causa, del pagamento dei premi dell’assicurazione vita; - al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi dell’assicurazione vita e comunque alla fine dell’anno di assicurazione in cui l’Assicurato avrà compiuto il 65° anno di età. L’eventuale riscossione del premio infortuni nei casi di cui al presente articolo non obbliga la Società, la quale restituirà quanto erroneamente incassato.
e) Gli aventi diritto dovranno consentire alla Società lo svolgimento delle indagini ed autorizzare i xxxxxx, intervenuti dopo l’infortunio, a dare le informazioni che fossero richieste. Glossario Data di realizzazione: 01/01/2019
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Condizioni di applicabilità. a) La Società assume l’assicurazione complementare in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall’Assicurando nella proposta per l’assicurazione vita e per l’assicurazione complementare infortuni, nonché negli altri documenti allegati.
b) Agli effetti dell’assicurazione complementare, per infortunio mortale si intende il caso di morte cagionato direttamente ed esclusivamente da una lesione corporale - oggettivamente constatabile - subita accidentalmente e involontariamente dall’Assicurato e prodotta da causa esterna, violenta e repentina, purché il decesso sia avvenuto entro 12 mesi dall’infortunio stesso. Sono considerati come infortuni anche: − inspirazioni casuali di emanazioni improvvise di gas o vapori; − assorbimenti, per errore, di sostanze venefiche; − colpi di sole; − congelamenti o annegamenti od infezioni che siano diretta conseguenza di un infortunio; − infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dallo stesso sempre che involontariamente coinvolto in occasione di tumulti popolari, di aggressioni o di atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale.
c) La garanzia non comprende la morte dipendente direttamente o indirettamente da: - inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione delle particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti; - partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l’arrivo dell’Assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l’esclusione totale della copertura per qualsiasi causa; - dolo del Contraente o del Beneficiario; - reati dolosi commessi dall’Assicurato o atti contro la sua persona da lui compiuti o consentiti; - lesioni di qualsiasi genere dipendenti da cure praticate non in rapporto ad infortunio; - partecipazione a duelli, risse, gare e corse in genere e relativi allenamenti, scalate di rocce e accesso a ghiacciai; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - infortuni dell’Assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).
d) L’assicurazione complementare si estingue ed i premi percepiti restano acquisiti alla Società: - in caso di mancato pagamento del premio infortuni; - in caso di mancato pagamento, cessazione o esonero, per qualsiasi causa, del pagamento dei premi dell’assicurazione vita; - al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi dell’assicurazione vita e comunque alla fine dell’anno di assicurazione in cui l’Assicurato avrà compiuto il 6575° anno di età. L’eventuale riscossione del premio infortuni nei casi di cui al presente articolo non obbliga la Società, la quale restituirà quanto erroneamente incassato.
e) Gli aventi diritto dovranno consentire alla Società lo svolgimento delle indagini ed autorizzare i xxxxxx, intervenuti dopo l’infortunio, a dare le informazioni che fossero richieste. Glossario Data di realizzazione: 01/01/2019.
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