Diritto applicabile. I contratti stipulati sono soggetti al diritto svizzero.
Diritto applicabile. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni vigenti del codice civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali, in quanto applicabili, nonché (ove presente) al Regolamento del condominio di cui il Conduttore dichiara di aver preso conoscenza mediante lettura integrale del testo.
Diritto applicabile. La stipulazione e l’attuazione del contratto di assicurazione sono soggette al diritto svizzero. È determinante in particolare la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
Diritto applicabile. Il diritto applicabile alla presente Polizza assicurativa è la legislazione vigente nel Territorio e tutte le comunicazioni e la documentazione relative alla Polizza assicurativa saranno redatte in lingua inglese e/o nella lingua locale.
Diritto applicabile. Per le persone in formazione, oltre alle disposizioni della presente Appendice, vale soprattutto il Codice delle obbligazioni (di cui in particolare art. 344-346a CO), la legge sul lavoro (LL), la legge federale sulla formazione professionale (LFPr) e la rispettiva ordinanza (OFPr) nonché le leggi sul lavoro cantonali (LL cant.) e le rispettive ordinanze inerenti la formazione. Si applicano per analogia le disposizioni del contratto collettivo di lavoro Swisscom laddove la presente Appendice non prevede un’espressa regolamen- tazione.
Diritto applicabile. 1Ai rapporti di tirocinio si applicano gli articoli da 344 a 346a CO, nella misura in cui non sussistano deroghe nel presente allegato. Qualora né gli articoli da 344 a 346a CO né il presente allegato contengano una rego- lamentazione, si applicano le disposizioni del CCL Posta CH SA. 2Il datore di lavoro stabilisce disposizioni aggiuntive per le persone in formazione. I sindacati contraenti verranno informati sulle disposizioni aggiuntive (grado di partecipazione 1).
Diritto applicabile. 1Il contratto di lavoro è retto dal diritto privato. 2I medici capiclinica sottostanno alla Legge federale sul lavoro (LL) e alle sue Ordinanze, nonché alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro. I medici capiclinica sono inoltre tenuti a rispettare le direttive interne dell’EOC che fanno parte integrante del contratto individuale di lavoro. La responsabilità civile è regolata dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24.10.1988. Sussidiariamente si applicano le norme del Codice delle obbligazioni. 3Al di fuori della relazione contrattuale i medici capiclinica sono tenuti a rispettare le disposizioni loro applicabili delle norme di diritto pubblico sanitario federali e cantonali e in particolare: la Legge federale sulle professioni mediche (LPMed), la Legge sanitaria cantonale (LSan) e la Legge cantonale sull’Ente Ospedaliero Cantonale (LEOC) con i relativi Regolamenti.
Diritto applicabile. Tutte le controversie relative al, derivanti dal, o comunque in relazione col presente Contratto saranno disciplinate e interpretate in base al diritto del Commonwealth of Massachusetts senza riferimento a conflitti di legge (e in particolare con esclusione dell’Uniform Computer Information Transactions Act e della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci). Tutte le controversie relative al, derivanti dal, o comunque in relazione col presente Contratto dovranno essere portate esclusivamente avanti a tribunali statali o federali del Commonwealth of Massachusetts, con esclusione di qualsiasi ulteriore tribunale o giurisdizione. Il Cliente conviene che i tribunali statali e federali del Commonwealth of Massachusetts avranno giurisdizione personale sulla sua persona, e col presente Contratto irrevocabilmente (i) si sottomette alla giurisdizione personale di detti tribunali e (ii) autorizza la notifica di atti processuali, istanze e avvisi in relazione alle azioni intentate presso detti tribunali. Le parti convengono che una sentenza definitiva emessa nelle azioni e nei procedimenti in discorso sarà conclusiva e vincolante e potrà essere eseguita in qualsiasi altra giurisdizione. Le parti rinunziano al diritto di un processo con la partecipazione della giuria in relazione ad eventuali controversie derivanti dal presente Contratto.
Diritto applicabile. Per tutti i casi non previsti nelle CGA, fa stato la Legge federale sul contratto d’assicurazione.
Diritto applicabile. Nell’eseguire il presente Accordo e i suoi Allegati, le Parti contraenti saranno sottoposte, ove occorra, alle normative sull’attribuzione di fondi da parte dell’autorità governativa competente, nonché alla costituzione, alle leggi e ai regolamenti applicabili alle rispettive Parti contraenti, comprese, ma non esclusi- vamente, le leggi vietanti il pagamento di commissioni, percentuali, tangenti o premi di successo a persone incaricate d’ottenere ordinativi dal governo, o qualunque altra partecipazione a funzionari statali su detti ordinativi.