CONDIZIONI DI ATTUAZIONE. Il codice volontario è attuato attraverso la seguente procedura: 1. Le associazioni europee del settore creditizio che hanno sottoscritto l’accordo daranno pubblicamente annuncio del loro impegno a rispettare il codice. 2. Ognuna delle associazioni europee del settore creditizio invierà una raccomandazione ufficiale ai suoi membri nazionali per invitarli ad: 2.1 annunciare pubblicamente la loro adesione al codice; 2.2 adottare tutte le misure necessarie a dare effettiva applicazione al codice e, segnatamente, invitare tutti i singoli istituti che decidono di aderire al codice ad: 2.2.1 annunciare, entro 6 mesi dalla ratifica del codice, il loro impegno a rispettare il codice stesso; 2.2.2 rendere pubblica la loro adesione al codice; e 2.2.3 notificare al registro centrale (vedasi paragrafo 7.2) il loro impegno a rispettare il codice nonché la data di attuazione. L’attuazione dovrebbe avvenire entro 12 mesi dalla data di notifica dell’impegno a rispettare il codice. 3. Il codice sarà reso pubblico e ve ne saranno degli esemplari disponibili presso tutte le filiali dei singoli istituti aderenti al codice. 4. Gli esemplari del codice messi a disposizione conterranno tutti il nome, l’indirizzo e il numero di telefono dell’organismo competente a cui i consumatori potranno rivolgersi in caso di difficoltà nell’applicazione del codice. 5. I consumatori saranno informati dell’esistenza e della disponibilità del codice a mezzo di un avviso contenuto nel “prospetto informativo europeo standardizzato”. 6. Le associazioni europee del settore creditizio pubblicheranno un rapporto annuale sui progressi fatti nell’attuazione del codice. 7. La commissione europea ha indicato che: 7.1 sorveglierà l’attuazione e l’efficacia del codice; e 7.2 farà in modo che sia istituito un registro centrale che indichi quali istituti offrono mutui casa e quali, tra questi, hanno adottato il codice; 7.3 emanerà una raccomandazione contenente il codice volontario, così come previsto nel documento COM (1999) 232 dell’11.05.99; 7.4 farà, entro i due anni successivi a tale raccomandazione, il punto sul funzionamento del codice sulla base dei risultati della sua attività di controllo, dei rapporti annuali sui progressi fatti dalle associazioni europee del settore creditizio e di ogni altra informazione disponibile. Immediatamente dopo, e sotto l’egida della Commissione europea, il codice sarà sottoposto, da parte di tutti i partecipanti alla discussione, ad una revisione sulla base dei risultati della valutazione della Commissione. 8. L’adesione al codice sarà aperta anche ad altri istituti che non facciano parte delle associazioni europee del settore creditizio che lo abbiano adottato.
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Samples: Accordo Europeo Sul Codice Di Condotta, Accordo Europeo Su Un Codice Di Condotta Volontario in Materia Di Informativa Precontrattuale Per I Contratti Di Mutuo
CONDIZIONI DI ATTUAZIONE. Il codice volontario è attuato attraverso la seguente procedura:
1. 1 Le associazioni europee del settore creditizio che hanno sottoscritto l’accordo l'accordo daranno pubblicamente annuncio del loro impegno a rispettare il codice.
2. 2 Ognuna delle associazioni europee del settore creditizio invierà una raccomandazione ufficiale ai suoi membri nazionali per invitarli ad:
2.1 annunciare pubblicamente la loro adesione al codice;
2.2 adottare tutte le misure necessarie a dare effettiva applicazione al codice e, segnatamentesegnatamene, invitare tutti i singoli istituti che decidono di aderire al codice ad:
2.2.1 annunciare, entro 6 mesi dalla ratifica del codice, il loro impegno a rispettare il codice stesso;
2.2.2 rendere pubblica la loro adesione al codice; e
2.2.3 notificare al registro centrale (vedasi paragrafo 7.2) il loro impegno a rispettare il codice nonché la data di attuazione. L’attuazione L'attuazione dovrebbe avvenire entro 12 mesi dalla data di notifica dell’impegno dell'impegno a rispettare il codice.
3. 3 Il codice sarà sarà, reso pubblico e ve ne saranno degli esemplari disponibili presso tutte le filiali dei singoli istituti aderenti al codice.
4. 4 Gli esemplari del codice messi a disposizione conterranno tutti il nome, l’indirizzo l'indirizzo e il numero di telefono dell’organismo dell'organismo competente a cui i consumatori potranno rivolgersi in caso di difficoltà nell’applicazione nell'applicazione del codice.
5. 5 I consumatori saranno informati dell’esistenza dell'esistenza e della disponibilità del codice a mezzo di un avviso contenuto nel “«prospetto informativo europeo standardizzato”».
6. 6 Le associazioni europee del settore creditizio pubblicheranno un rapporto annuale sui progressi fatti nell’attuazione nell'attuazione del codice.
7. 7 La commissione Commissione europea ha indicato che:
7.1 sorveglierà l’attuazione l'attuazione e l’efficacia l'efficacia del codice; e 7.2 farà in modo che sia istituito un registro centrale che indichi quali istituti offrono mutui casa e quali, tra questi, hanno adottato il codice;
7.3 emanerà una raccomandazione contenente il codice volontario, così come previsto nel documento COM (1999) 232 dell’11.05.99dell'11.05.99;
7.4 farà, entro i due anni successivi a tale raccomandazione, il punto sul funzionamento del codice sulla base dei risultati della sua attività di controllo, dei rapporti annuali sui progressi fatti dalle associazioni europee del settore creditizio e di ogni altra informazione disponibile. Immediatamente dopo, e sotto l’egida l'egida della Commissione europea, il codice sarà sottoposto, da parte di tutti i partecipanti alla discussione, ad una revisione sulla base dei risultati della valutazione della Commissione.
8. L’adesione 8 L'adesione al codice sarà aperta anche ad altri istituti che non facciano parte delle associazioni europee del settore creditizio che lo abbiano adottato.
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Samples: Codice Di Condotta Per I Mutui Casa, Codice Di Condotta Per I Mutui Casa
CONDIZIONI DI ATTUAZIONE. Il codice volontario è attuato attraverso la seguente procedura:
1. Le associazioni europee del settore creditizio che hanno sottoscritto l’accordo l'accordo daranno pubblicamente annuncio del loro impegno a rispettare il codice.
2. Ognuna delle associazioni europee del settore creditizio invierà una raccomandazione ufficiale ai suoi membri nazionali per invitarli ad:
2.1 2.1. annunciare pubblicamente la loro adesione al codice;
2.2 2.2. adottare tutte le misure necessarie a dare effettiva applicazione al codice e, segnatamente, invitare tutti i singoli istituti che decidono di aderire al codice ad:
2.2.1 2.2.1. annunciare, entro 6 mesi dalla ratifica del codice, il loro impegno a rispettare il codice stesso;
2.2.2 2.2.2. rendere pubblica la loro adesione al codice; e
2.2.3 2.2.3. notificare al registro centrale (vedasi paragrafo 7.2) il loro impegno a rispettare il codice nonché la data di attuazione. L’attuazione L'attuazione dovrebbe avvenire entro 12 mesi dalla data di notifica dell’impegno dell'impegno a rispettare il codice.
3. Il codice sarà reso pubblico e ve ne saranno degli esemplari disponibili presso tutte le filiali dei singoli istituti aderenti al codice.
4. Gli esemplari del codice messi a disposizione conterranno tutti il nome, l’indirizzo l'indirizzo e il numero di telefono dell’organismo dell'organismo competente a cui i consumatori potranno rivolgersi in caso di difficoltà nell’applicazione nell'applicazione del codice.
5. I consumatori saranno informati dell’esistenza dell'esistenza e della disponibilità del codice a mezzo di un avviso contenuto nel “"prospetto informativo europeo standardizzato”".
6. Le associazioni europee del settore creditizio pubblicheranno un rapporto annuale sui progressi fatti nell’attuazione nell'attuazione del codice.
7. La commissione Commissione europea ha indicato che:
7.1 sorveglierà l’attuazione e l’efficacia 7.1. seguirà l'attuazione del codice; e 7.2 e
7.2. farà in modo che sia istituito un registro centrale che indichi quali istituti offrono mutui casa e quali, tra questi, hanno adottato il aderiscono al codice;
7.3 7.3. emanerà una raccomandazione contenente il codice volontariocodice, così come previsto nel documento COM (1999) 232 dell’11.05.99del 11.05.99;
7.4 7.4. farà, entro i due anni successivi a tale raccomandazione, il punto sul funzionamento del codice sulla base dei risultati della sua attività di controllomonitoraggio, dei rapporti annuali sui progressi fatti dalle delle associazioni europee del settore creditizio e di ed ogni altra informazione disponibile. ; Immediatamente dopo, e sotto l’egida l'egida della Commissione europea, il codice sarà sottoposto, da parte di tutti i partecipanti alla discussione, ad una revisione sulla base dei risultati della valutazione della Commissione.
8. L’adesione L'adesione al codice sarà aperta anche ad altri istituti che non facciano parte delle associazioni europee del settore creditizio che lo abbiano adottato.
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Samples: Codice Deontologico
CONDIZIONI DI ATTUAZIONE. Il codice volontario è attuato attraverso la seguente procedura:
1. Le associazioni europee del settore creditizio che hanno sottoscritto l’accordo daranno pubblicamente annuncio del loro impegno a rispettare il codice.
2. Ognuna delle associazioni europee del settore creditizio invierà una raccomandazione ufficiale ai suoi membri nazionali per invitarli ad:
2.1 2.1. annunciare pubblicamente la loro adesione al codice;
2.2 2.2. adottare tutte le misure necessarie a dare effettiva applicazione al codice e, segnatamente, invitare tutti i singoli istituti che decidono di aderire al codice ad:
2.2.1 2.2.1. annunciare, entro 6 mesi dalla ratifica del codice, il loro impegno a rispettare il codice stesso;
2.2.2 2.2.2. rendere pubblica la loro adesione al codice; e;
2.2.3 notificare 2.2.3. notifi care al registro centrale (vedasi paragrafo 7.2) il loro impegno a rispettare il codice nonché la a data di attuazione. L’attuazione dovrebbe avvenire entro 12 mesi dalla data di notifica dell’impegno a rispettare il codice.
3. Il codice sarà reso pubblico e ve ne saranno degli esemplari disponibili presso tutte le filiali dei singoli istituti aderenti al codice.
4. Gli esemplari del codice messi a disposizione conterranno tutti il nome, l’indirizzo e il numero di telefono dell’organismo competente a cui i consumatori potranno rivolgersi in caso di difficoltà nell’applicazione del codice.
5. I consumatori saranno informati dell’esistenza e della disponibilità del codice a mezzo di un avviso contenuto nel “prospetto informativo europeo standardizzato”.
6. Le associazioni europee del settore creditizio pubblicheranno un rapporto annuale sui progressi fatti nell’attuazione del codice.
7. La commissione Commissione europea ha indicato che:
7.1 sorveglierà 7.1. seguirà l’attuazione e l’efficacia del codice; e 7.2 ;
7.2. farà in modo che sia istituito un registro centrale che indichi quali istituti offrono mutui casa e quali, tra questi, hanno adottato il aderiscono al codice;
7.3 7.3. emanerà una raccomandazione contenente il codice volontariocodice, così come previsto nel documento COM (1999) 232 dell’11.05.99del 11.05.99;
7.4 7.4. farà, entro i due anni successivi a tale raccomandazione, il punto sul funzionamento del codice sulla base dei risultati della sua attività di controllomonitoraggio, dei rapporti annuali sui progressi fatti dalle associazioni europee del settore creditizio e di ed ogni altra informazione disponibile. Immediatamente dopo, e sotto l’egida della Commissione europea, il codice sarà sottoposto, da parte di tutti i partecipanti alla discussione, ad una revisione sulla base dei risultati della valutazione della Commissione.
8. L’adesione al codice sarà aperta anche ad altri istituti che non facciano parte delle associazioni europee del settore creditizio che lo abbiano adottato.
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