CONDIZIONI DI CARENZA. La garanzia assicurativa in caso di perdita dell’autosufficienza è operante alle seguenti condizioni di carenza: Qualora la non-autosufficienza dell’Assicurato avvenga entro i periodi di carenza sopra indicati, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto dei costi gravanti sugli stessi. Esclusivamente per la garanzia prevista in caso di decesso, e in assenza di esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 7 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
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CONDIZIONI DI CARENZA. La garanzia assicurativa in caso di perdita dell’autosufficienza è operante alle seguenti condizioni di carenza: Qualora la non-autosufficienza dell’Assicurato avvenga entro i periodi di carenza sopra indicati, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto dei costi gravanti sugli stessi. Esclusivamente per la garanzia prevista in caso di decesso, e in assenza di esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 7 5 anni dalla conclusione del contratto dall’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.. Se il decesso
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CONDIZIONI DI CARENZA. La garanzia assicurativa in caso di perdita dell’autosufficienza è operante alle seguenti condizioni di carenza: Qualora la non-autosufficienza dell’Assicurato avvenga entro i periodi di carenza sopra indicati, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto dei costi gravanti sugli stessi. Esclusivamente per la garanzia prevista in caso di decesso, e in assenza di esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 7 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagatopagato e i premi rimangono acquisiti dalla Compagnia.
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CONDIZIONI DI CARENZA. La garanzia assicurativa in caso di perdita dell’autosufficienza è operante alle seguenti condizioni di carenza: Qualora la non-autosufficienza dell’Assicurato avvenga entro i periodi di carenza sopra indicati, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto dei costi gravanti sugli stessi. Esclusivamente per la garanzia prevista in caso di decesso, e in assenza di esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 7 5 anni dalla conclusione del contratto dall’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque anni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva, il capitale assicurato sarà comunque pagato.
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CONDIZIONI DI CARENZA. La garanzia assicurativa in caso di perdita dell’autosufficienza è operante alle seguenti condizioni di carenza: Qualora la non-autosufficienza dell’Assicurato il decesso dell’assicurato avvenga entro i periodi di carenza sopra indicatiprimi 60 giorni dall’adesione ed il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto dal Contraente, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto dei costi gravanti sugli stessipremio versato. Esclusivamente per la garanzia prevista in caso di decesso, e in assenza di esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 7 anni dalla conclusione del contratto dall’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo sette anni dall’adesione dello stesso all’Assicurazione collettiva, il capitale assicurato sarà comunque pagato.
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