Common use of Condizioni economiche del servizio e dell’operazione Clause in Contracts

Condizioni economiche del servizio e dell’operazione. La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario e comunque per qualsiasi importo dovuto dal Debitore in relazione al Contratto di Leasing. Inoltre, è previsto l’impegno del Fidejussore a rimborsare alla Concedente le somme che dalla Concedente stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa. Il Fidejussore garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe concesse all'Utilizzatore in relazione al contratto garantito salvo che il Fidejussore non abbia comunicato per iscritto con raccomandata a.r. alla Concedente, entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della disponibilità della Concedente a concedere detta proroga, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dall'eventuale proroga. Il Fidejussore avrà cura, comunque e indipendentemente dalle comunicazioni che riceverà dalla Concedente, di tenersi al corrente, delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Concedente e dovrà comunicare alla Concedente che le condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore sono divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, ritenendosi obbligato, in difetto, a risarcire alla Concedente i danni, xxx compreso l'integrale pagamento del suo credito, nella ipotesi in cui la stessa, per mancanza di tale comunicazione, abbia continuato a concedere credito all’Utilizzatore. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fidejussore è tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell’Utilizzatore dal Contratto di Leasing. Secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 5,5 punti percentuali per anno, calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa. Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la Fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate. Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori, sino a quando ogni ragione della Concedente non sia stata interamente estinta. Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con atto unico e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Concedente. Ove la Fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 Cod. Civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fidejussore. Le comunicazioni periodiche al Fidejussore sono gratuite per il Fidejussore.

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Condizioni economiche del servizio e dell’operazione. La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario e comunque per qualsiasi importo dovuto dal Debitore in relazione al Contratto di Leasing. Inoltre, è previsto l’impegno del Fidejussore a rimborsare alla Concedente le somme che dalla Concedente stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa. Il Fidejussore garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe concesse all'Utilizzatore in relazione al contratto garantito salvo che il Fidejussore non abbia comunicato per iscritto con raccomandata a.r. alla Concedente, entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della disponibilità della Concedente a concedere detta proroga, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dall'eventuale proroga. Il Fidejussore avrà cura, comunque e indipendentemente dalle comunicazioni che riceverà dalla Concedente, di tenersi al corrente, delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Concedente e dovrà comunicare alla Concedente che le condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore sono divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, ritenendosi obbligato, in difetto, a risarcire alla Concedente i danni, xxx compreso l'integrale pagamento del suo credito, nella ipotesi in cui la stessa, per mancanza di tale comunicazione, abbia continuato a concedere credito all’Utilizzatore. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fidejussore è tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell’Utilizzatore dal Contratto di Leasing. Secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 5,5 6 punti percentuali per anno, calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa. Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la Fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate. Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori, sino a quando ogni ragione della Concedente non sia stata interamente estinta. Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con atto unico e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Concedente. Ove la Fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 Cod. Civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fidejussore. Le comunicazioni periodiche al Fidejussore sono gratuite per il Fidejussore.

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Condizioni economiche del servizio e dell’operazione. La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario e comunque per qualsiasi importo dovuto dal Debitore in relazione al Contratto di Leasing. Inoltre, è previsto l’impegno del Fidejussore a rimborsare alla Concedente le somme che dalla Concedente stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa. Il Fidejussore garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe concesse all'Utilizzatore in relazione al contratto garantito salvo che il Fidejussore non abbia comunicato per iscritto con raccomandata a.r. alla Concedente, entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della disponibilità della Concedente a concedere detta proroga, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dall'eventuale proroga. Il Fidejussore avrà cura, comunque e indipendentemente dalle comunicazioni che riceverà dalla Concedente, di tenersi al corrente, delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Concedente e dovrà comunicare alla Concedente che le condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore sono divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, ritenendosi obbligato, in difetto, a risarcire alla Concedente i danni, xxx compreso ivx xompreso l'integrale pagamento del suo credito, nella ipotesi in cui la stessa, per mancanza di tale comunicazione, abbia continuato a concedere credito all’Utilizzatore. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fidejussore è tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell’Utilizzatore dal Contratto di Leasing. Secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 5,5 punti percentuali per anno, calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa. Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la Fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate. Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori, sino a quando ogni ragione della Concedente non sia stata interamente estinta. Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con atto unico e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Concedente. Ove la Fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 Cod. Civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fidejussore. Le comunicazioni periodiche al Fidejussore sono gratuite per il Fidejussore.

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