Condizioni economiche del servizio e dell’operazione. La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario e comunque per qualsiasi importo dovuto dal Debitore in relazione al Contratto di Leasing. Inoltre, è previsto l’impegno del Fidejussore a rimborsare alla Concedente le somme che dalla Concedente stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa. Il Fidejussore garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe concesse all'Utilizzatore in relazione al contratto garantito salvo che il Fidejussore non abbia comunicato per iscritto con raccomandata a.r. alla Concedente, entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della disponibilità della Concedente a concedere detta proroga, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dall'eventuale proroga. Il Fidejussore avrà cura, comunque e indipendentemente dalle comunicazioni che riceverà dalla Concedente, di tenersi al corrente, delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Concedente e dovrà comunicare alla Concedente che le condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore sono divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, ritenendosi obbligato, in difetto, a risarcire alla Concedente i danni, xxx compreso l'integrale pagamento del suo credito, nella ipotesi in cui la stessa, per mancanza di tale comunicazione, abbia continuato a concedere credito all’Utilizzatore. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fidejussore è tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell’Utilizzatore dal Contratto di Leasing. Secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 5,5 punti percentuali per anno, calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa. Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la Fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate. Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori, sino a quando ogni ragione della Concedente non sia stata interamente estinta. Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con atto unico e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Concedente. Ove la Fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 Cod. Civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fidejussore. Le comunicazioni periodiche al Fidejussore sono gratuite per il Fidejussore.
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Samples: Locazione Finanziaria Immobiliare, Locazione Finanziaria Immobiliare, Fidejussione Per Operazioni Di Locazione Finanziaria
Condizioni economiche del servizio e dell’operazione. La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, importo del Canone Anticipato versato alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc. Un parametro di riferimento per capitalemisurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi. Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, anche se moratorisviluppato con la stessa periodicità dei Canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, ed ogni altro accessoriobimestri, nonché trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per ogni spesa anche se l’attualizzazione dei flussi la data di carattere giudiziario ed ogni onere tributario inizio decorrenza stabilita in Contratto. Nella tabella sottostante sono riportati i Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria. Tasso massimo praticato Costo del bene locato 13,987% Da Euro 0,00 a Euro 25.000,00 9,862% Oltre Euro 25.000,00 Per Tasso Leasing si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo del bene locato (al netto delle imposte) e comunque per qualsiasi importo dovuto dal Debitore in relazione valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di LeasingOpzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso. Inoltre, è previsto l’impegno del Fidejussore Nell’ipotesi di Contratto a rimborsare alla Concedente le somme che dalla Concedente stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa. Il Fidejussore garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe concesse all'Utilizzatore in relazione al contratto garantito salvo che il Fidejussore non abbia comunicato per iscritto con raccomandata a.r. alla Concedente, entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della disponibilità della Concedente a concedere detta proroga, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dall'eventuale proroga. Il Fidejussore avrà cura, comunque e indipendentemente dalle comunicazioni che riceverà dalla Concedente, di tenersi al corrente, delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Concedente e dovrà comunicare alla Concedente che le condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore sono divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, ritenendosi obbligato, in difetto, a risarcire alla Concedente i danni, xxx compreso l'integrale pagamento del suo credito, nella ipotesi in cui la stessa, per mancanza di tale comunicazione, abbia continuato a concedere credito all’Utilizzatore. In caso di suo ritardo nel pagamentotasso indicizzato, il Fidejussore Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread. Esempio: Parametro di Riferimento Iniziale 1,000% + Spread 4,000% = Tasso Leasing 5,000% Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura invariabile e alle stesse condizioni previste a carico dell’Utilizzatore dal Contratto di Leasing. Secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 5,5 punti percentuali per anno, calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa. Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la Fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate. Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori, sino a quando ogni ragione della Concedente non sia stata interamente estinta. Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con atto unico e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Concedente. Ove la Fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 Cod. CivContratto., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fidejussore. Le comunicazioni periodiche al Fidejussore sono gratuite per il Fidejussore.
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Condizioni economiche del servizio e dell’operazione. La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario e comunque per qualsiasi importo dovuto dal Debitore in relazione al Contratto di Leasing. Inoltre, è previsto l’impegno del Fidejussore a rimborsare alla Concedente le somme che dalla Concedente stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa. Il Fidejussore garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe concesse all'Utilizzatore in relazione al contratto garantito salvo che il Fidejussore non abbia comunicato per iscritto con raccomandata a.r. alla Concedente, entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della disponibilità della Concedente a concedere detta proroga, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dall'eventuale proroga. Il Fidejussore avrà cura, comunque e indipendentemente dalle comunicazioni che riceverà dalla Concedente, di tenersi al corrente, delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Concedente e dovrà comunicare alla Concedente che le condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore sono divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, ritenendosi obbligato, in difetto, a risarcire alla Concedente i danni, xxx compreso l'integrale pagamento del suo credito, nella ipotesi in cui la stessa, per mancanza di tale comunicazione, abbia continuato a concedere credito all’Utilizzatore. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fidejussore è tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell’Utilizzatore dal Contratto di Leasing. Secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 5,5 6 punti percentuali per anno, calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa. Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la Fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate. Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori, sino a quando ogni ragione della Concedente non sia stata interamente estinta. Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con atto unico e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Concedente. Ove la Fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 Cod. Civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fidejussore. Le comunicazioni periodiche al Fidejussore sono gratuite per il Fidejussore.
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Condizioni economiche del servizio e dell’operazione. La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario e comunque per qualsiasi importo dovuto dal Debitore in relazione al Contratto di Leasing. Inoltre, è previsto l’impegno del Fidejussore a rimborsare alla Concedente le somme che dalla Concedente stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa. Il Fidejussore garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe concesse all'Utilizzatore in relazione al contratto garantito salvo che il Fidejussore non abbia comunicato per iscritto con raccomandata a.r. alla Concedente, entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della disponibilità della Concedente a concedere detta proroga, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dall'eventuale proroga. Il Fidejussore avrà cura, comunque e indipendentemente dalle comunicazioni che riceverà dalla Concedente, di tenersi al corrente, delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Concedente e dovrà comunicare alla Concedente che le condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore sono divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, ritenendosi obbligato, in difetto, a risarcire alla Concedente i danni, xxx compreso ivx xompreso l'integrale pagamento del suo credito, nella ipotesi in cui la stessa, per mancanza di tale comunicazione, abbia continuato a concedere credito all’Utilizzatore. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fidejussore è tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell’Utilizzatore dal Contratto di Leasing. Secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 5,5 punti percentuali per anno, calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa. Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la Fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate. Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori, sino a quando ogni ragione della Concedente non sia stata interamente estinta. Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con atto unico e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Concedente. Ove la Fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 Cod. Civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fidejussore. Le comunicazioni periodiche al Fidejussore sono gratuite per il Fidejussore.
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