Common use of CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA Clause in Contracts

CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA. L’Accordo di Licenza è perfezionato al momento dell’invio della comunicazione scritta con cui la Lega Pro comunica all’Offerente l’accettazione dell’Offerta relativa all’Accordo di Licenza. Dal momento del perfezionamento dell’Accordo di Licenza, le parti sono tenute ad eseguire le rispettive prestazioni ed obbligazioni di cui al presente Accordo di Licenza e al rispetto di tutti i provvedimenti delle Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale. I Diritti Scouting consentono al Licenziatario il diritto di diffondere e mettere a disposizione degli Utenti esclusivamente a Circuito Chiuso, sulla Piattaforma e in forma A Pagamento, la Differita integrale di tutte le Gare oggetto dell’Archivio Corrente, nonché di mettere a disposizione degli Utenti esclusivamente a Circuito Chiuso, sulla Piattaforma e in forma A Pagamento, con relativa catalogazione, video di durata variabile appositamente realizzati mediante il taglio e il montaggio di estratti delle Gare oggetto dell’Archivio Corrente con specifica finalità di approfondimento e analisi tecnica e tattica delle squadre e degli atleti partecipanti alle Competizioni (di seguito “Diritti Scouting”). Ogni ulteriore diritto è di conseguenza escluso. Il Licenziatario si obbliga al puntuale rispetto di tutte le seguenti condizioni contrattuali: a) Il Licenziatario dichiara e garantisce di esercitare i Diritti: i. in modo che le Immagini di Archivio Corrente siano fruibili esclusivamente all’interno della Piattaforma a Circuito Chiuso e a Pagamento, selezionando comunque prioritariamente gli Utenti, che devono essere tutti professionisti del settore in possesso dei requisiti richiesti per la fruizione delle Immagini di Archivio Corrente. ii. senza porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operativo, nonché dei diritti che permangono in capo alla Lega Pro; iii. senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega Pro, delle Società Sportive e dei loro tesserati e dello sport e del calcio in generale; iv. nel rispetto delle presenti Condizioni Generali di Licenza, che sono state oggetto di attenta analisi e specifica sottoscrizione. b) Il Licenziatario dichiara di conoscere e accettare le norme emanate in materia dalla Lega Pro, contenute nel “Regolamento relativo alle produzioni audiovisive, agli accessi negli stadi e alle interviste” (di seguito:“Regolamento Operativo Media”) e successive modifiche e si impegna ad attenersi e a esercitare i Diritti Scouting in conformità ad esse, nonché a tutte le disposizioni vigenti presenti all’interno del Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici (D. Lgs. 177/2005 e ss. modifiche), alle norme regolamentari stabilite dall’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, nonché a tutte le norme di autorità e organismi statali, locali, amministrativi e sportivi, che possano incidere sulla disputa degli Eventi ovvero delle trasmissioni audiovisive. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare, a discrezione della Lega Pro, a seguito di intimazione scritta da parte di Lega Pro a cessare la predetta condotta, cui il Licenziatario non dia seguito entro il termine di 5 giorni, la risoluzione di diritto dell’Accordo di Licenza,con facoltà della Lega Pro di sospendere la consegna del Segnale e i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere, incamerandolo a titolo definitivo, quanto corrisposto dal Licenziatario. Il Licenziatario si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni legislative e regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente anche le variazioni che la Lega Pro potrà legittimamente apportare nell’esercizio dei propri poteri. c) Fermo quanto precede, Il Licenziatario è tenuto ad esercitare i Diritti Scouting anche nei limiti e con le modalità di seguito indicati, che non sono modificabili né interpretabili in via estensiva e/o analogica: i. le diffusioni e le messe a disposizione delle Immagini di Archivio Corrente non potranno essere in alcuna forma e ad alcun titolo diverse da quelle oggetto dell’Accordo di Licenza, né il Licenziatario potrà, in qualunque forma e modo, ritrasmettere il Segnale; ii. ogni utilizzazione dovrà cessare con la scadenza dell’Accordo di Licenza; iii. è fatto divieto al Licenziatario di esercitare qualsiasi attività, mediante qualsivoglia tecnologia, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, anche al momento del confezionamento di prodotti ad hoc. d) Fermo restando quanto previsto all’art. 2, lett. i. del presente Accordo di Licenza, la Lega Pro si riserva di disporre il differimento o l’anticipo degli Eventi per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che il Licenziatario nulla possa pretendere. Salvo quanto previsto all’art. 2, lett. ii. del presente Accordo di Licenza, nessuna responsabilità risarcitoria potrà essere inoltre ascritta alla Lega Pro nell’ipotesi in cui, per motivi ad essa non imputabili, gli Eventi oggetto dell’Archivio Corrente non vengano disputati, in tutto o in parte, ovvero i diritti non possano essere esercitati, in tutto o in parte: il Licenziatario pertanto esonera espressamente la Lega Pro e le Società, tenuto conto delle modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti in forza del presente Accordo, da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa al riguardo e a qualsivoglia riduzione del Corrispettivo maturato. e) Nell’ambito dell’Accordo di Licenza, la Lega Pro è tenuta a garantire al Licenziatario la piena, effettiva e incontrastata disponibilità dei Diritti Scouting, ferma restando la non esclusività dei Diritti medesimi. La Lega Pro è, a tal fine, tenuta a mettere a disposizione del Licenziatario il Segnale, eventualmente graficato (anche con il marchio del distributore del Canale Serie C TV) nelle forme e nei termini e alle condizioni previsti dal presente Accordo di Licenza e dai regolamenti applicabili. f) Il Licenziatario prende atto che la proprietà delle riprese spetta alle Società Sportive, fermo restando il diritto di quest’ultime di farne uso per tutti i fini di cui al Decreto, e si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega Pro, qualora questa ne facesse richiesta, una copia della registrazione della trasmissione, ovvero il prodotto montato o confezionato dallo stesso Licenziatario, di ciascuna Gara oggetto dell’Archivio Corrente in formato informatico, su supporto DVD, CD o chiave USB, con video e audio originali, con o senza commento o inserti di qualsiasi genere (ivi compresi quelli pubblicitari), entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega Pro a mezzo mail. In caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, il Licenziatario dovrà corrispondere alla Lega Pro una penale sino ad € 100,00 (cento) per ciascun giorno di ritardo. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo potrà, inoltre, comportare la risoluzione di diritto dell’Accordo di Licenza, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega Pro di sospendere la consegna del Segnale e i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario, anche a titolo di penale o di agire per il recupero degli importi dovuti a titolo di penale fino alla data di comunicazione della risoluzione dell’Accordo di Licenza. g) Il Licenziatario non può, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o concedere in licenza ad altri soggetti anche in possesso del Nulla Osta di cui al Regolamento Operativo Media, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena, consorzio, qualsiasi Immagine di Archivio Corrente, immagini che sono di proprietà delle Società Sportive e protette dal diritto d’autore. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto dell’Accordo di Licenza senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega Pro di sospendere la consegna del Segnale, i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario. Rimane salva, comunque, la facoltà della Lega Pro di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il Licenziatario si obbliga, altresì, a propri costi, oneri e responsabilità, a tenere inviolata la propria Piattaforma da tutti coloro che illecitamente volessero captare le Immagini di Archivio Corrente diffuse e messe a disposizioni degli Utenti. In caso di violazione, si applicheranno gli stessi rimedi di cui alla presente norma, fermo restando l’obbligo di cui ai successivi paragrafi, anche in termini di penale. h) Il Licenziatario si impegna a fornire piena assistenza, senza costi a carico della Lega Pro, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi. A tal fine, avrà l'onere di documentare alla Lega Pro ogni presunta infrazione, con ogni materiale informatico e/o cartaceo e/o video e/o audio che la Lega Pro dovesse ritenere necessario, ferma restando la discrezionalità della Lega Pro nel determinare le modalità con cui agire nei confronti di tali terzi. È esclusa qualsiasi responsabilità della Lega Pro e delle Società Sportive per i danni derivanti dalle infrazioni di altri operatori. i) In caso di violazione degli obblighi di cui ai punti a), b), c) e g) del presente art. 6, il Licenziatario dovrà corrispondere alla Lega Pro una penale del valore da determinare fino ad € 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna violazione, anche parziale, non esaustiva del maggior danno. Il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dell’accordo, con conseguente obbligo per il Licenziatario di immediata interruzione dell’esercizio dei Diritti Scouting. Rimane salva, comunque, la facoltà della Lega Pro di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. j) Nel caso in cui il Licenziatario: i. sia sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale; ii. ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione di servizi media audiovisivi attraverso Internet; iii. risulti insolvente; la Lega Pro avrà diritto, dandone previa comunicazione scritta al Licenziatario a mezzo posta elettronica certificata (all’indirizzo attivo indicato dal Licenziatario in epigrafe dell’Accordo di Licenza), telegramma o lettera raccomandata: 1) di sospendere, a sua insindacabile decisione, la consegna del Xxxxxxx; 2) di risolvere l’Accordo di Licenza con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale, quanto pagato fino a quel momento, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In tale ultimo caso il Licenziatario sarà, comunque, tenuto a versare l'intero Corrispettivo dovuto. k) Il contratto di Licenza si perfeziona nei termini di cui al primo paragrafo dell’art. 6, comportando la presentazione del presente Accordo di Licenza sottoscritto l’accettazione integrale e incondizionata delle Condizioni Generali di Licenza. Gli effetti dell’Accordo di Licenza termineranno, nel caso di acquisto del Pacchetto singolo, alle ore 24.00 del 30 giugno della stagione di riferimento (o della diversa data individuata dalla FIGC quale termine della Stagione Sportiva) e, nel caso di acquisto cumulativo, alle ore 24.00 del 30 giugno 2025 (o della diversa data individuata dalla FIGC quale termine della Stagione Sportiva); oltre tali date al Licenziatario sarà pertanto impedito ogni ulteriore sfruttamento dei Diritti Scouting, senza alcuna possibilità di tacito rinnovo o estensione. l) L’Accordo di Licenza potrà essere risolto dalla Lega Pro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento da parte di quest’ultimo, anche per una sola volta, di uno degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, lett. a), b), c), d), f), g), i), del presente Accordo. In caso di risoluzione dell’Accordo di Licenza per una delle ipotesi di cui sopra, al Licenziatario sarà immediatamente impedito ogni sfruttamento dei Diritti Scouting, sotto qualsiasi forma. m) L’eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell’altra, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Accordo di Licenza, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti. n) In caso di eventuale nullità o inefficacia, originaria o sopravvenuta, di una o più clausole contenute nel presente Accordo di Licenza, le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l’obiettivo di raggiungere risultati analoghi a quelli perseguiti dalla clausola invalida o inefficace, laddove consentiti. o) Il Licenziatario prende atto ed accetta che il presente Accordo di Licenza è regolato dalla legge italiana e che la competenza a decidere per tutte le controversie che dovessero sorgere in applicazione dell’Accordo di Licenza spetta in esclusiva al Foro di Firenze. Xxxxx, approvato e sottoscritto in data Lega Italiana Calcio Professionistico Il Licenziatario Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l’offerente dichiara di accettare e di approvare specificamente i seguenti articoli dell’Accordo di Licenza: 2 (i), 2 (ii), 3, 4, 5, 6 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o). Il Licenziatario Allegato 1): Offerta per l’acquisizione del Pacchetto 4 Con riferimento all’invito a offrire in relazione all’Accordo di Licenza pubblicato sul sito xxx.xxxx-xxx.xxx, la scrivente società sottopone alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria offerta per l’acquisizione in forma non esclusiva del seguente Pacchetto: PACCHETTO 4 “COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI SCOUTING” relativo a [selezionare l’opzione prescelta barrando la casella]: Stagione Sportiva 2022/2023 (€ 40.000,00); Stagione Sportiva 2023/2024 (€ 40.000,00); Stagione Sportiva 2024/2025 (€ 40.000,00); Stagioni Sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (€ 110.000,00) PREZZO DI ACQUISTO TOTALE [indicare l’importo complessivo]: € , [in cifre] Euro / [in lettere] Il prezzo di acquisto sarà corrisposto dalla scrivente società nei termini e con le modalità specificate nell’Accordo di Licenza. Al fine di completare la propria offerta e di consentire alla Lega Italiana Calcio Professionistico di valutarne l’ammissibilità, si forniscono le seguenti informazioni: Partita IVA/Codice fiscale: Codice Univoco: Denominazione Operatore della Comunicazione: Nome, cognome e carica del sottoscrittore: Estremi del titolo abilitativo: Si indicano le seguenti persone quali destinatarie delle comunicazioni ufficiali riferite alla presente offerta: Mansioni/responsabilità: Indirizzo PEC: Numeri di telefono (fisso/mobile): Numero di telefax: Sottoscrive la presente offerta il legale rappresentate della società acquirente, consapevole che la predetta offerta è valida solo se è accompagnata dal documento comprovante l’avvenuto pagamento della prima rata dell’importo del corrispettivo, maggiorato dell’IVA. Il perfezionamento dell’Accordo di Licenza è comunque subordinato alla verifica, da parte della Lega Pro, dell’effettivo pagamento del corrispettivo.

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CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA. L’Accordo di Licenza è perfezionato al momento dell’invio della comunicazione scritta con cui la Lega Pro comunica all’Offerente l’accettazione dell’Offerta relativa all’Accordo di Licenza. Dal momento del perfezionamento dell’Accordo di Licenza, le parti sono tenute ad eseguire le rispettive prestazioni ed obbligazioni di cui al presente Accordo di Licenza e al rispetto di tutti i provvedimenti delle Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale. I Diritti Scouting consentono al Licenziatario il diritto di diffondere e mettere a disposizione degli Utenti esclusivamente a Circuito Chiuso, sulla Piattaforma e in forma A Pagamento, la Differita integrale di tutte le Gare oggetto dell’Archivio Corrente, nonché di mettere a disposizione degli Utenti esclusivamente a Circuito Chiuso, sulla Piattaforma e in forma A Pagamento, con relativa catalogazione, video di durata variabile appositamente realizzati mediante il taglio e il montaggio di estratti delle Gare oggetto dell’Archivio Corrente con specifica finalità di approfondimento e analisi tecnica e tattica delle squadre e degli atleti partecipanti alle Competizioni (di seguito “Diritti Scouting”). Ogni ulteriore diritto è di conseguenza escluso. Il Licenziatario si obbliga al puntuale rispetto di tutte le seguenti condizioni contrattuali: a) Il Licenziatario dichiara e garantisce di esercitare i Diritti: i. in modo senza che le chiunque possa accedere alle Immagini di Archivio Corrente siano fruibili esclusivamente all’interno al di fuori della Piattaforma a Circuito Chiuso e a Pagamento, selezionando comunque prioritariamente gli Utenti, che devono essere tutti professionisti del settore in possesso dei requisiti richiesti per la fruizione delle Immagini di Archivio Corrente. ii. senza porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operativo, nonché dei diritti che permangono in capo alla Lega Pro; iii. senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega Pro, delle Società Sportive e dei loro tesserati tesserati, e dello sport e del calcio in generale; iv. nel rispetto delle presenti Condizioni Generali di Licenza, che sono state oggetto di attenta analisi e specifica sottoscrizione. b) Il Licenziatario dichiara di conoscere e accettare le norme emanate in materia dalla Lega Pro, contenute nel “Regolamento relativo alle produzioni audiovisive, agli accessi negli stadi e alle interviste” (di seguito:“Regolamento seguito: “Regolamento Operativo Media”) e successive modifiche e si impegna ad attenersi e a esercitare i Diritti Scouting in conformità ad esse, nonché a tutte le disposizioni vigenti presenti all’interno del Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici (D. Lgs. 177/2005 e ss. modifiche), alle norme regolamentari stabilite dall’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, nonché a tutte le norme di autorità e organismi statali, locali, amministrativi e sportivi, che possano incidere sulla disputa degli Eventi ovvero delle trasmissioni audiovisive. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare, a discrezione della Lega Pro, a seguito di intimazione scritta da parte di Lega Pro a cessare la predetta condotta, cui il Licenziatario non dia seguito entro il termine di 5 giorni, la risoluzione di diritto dell’Accordo di Licenza,, con facoltà della Lega Pro di sospendere la consegna del Segnale e i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere, incamerandolo trattenere incamerando a titolo definitivo, definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario. Il Licenziatario si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni legislative e regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente anche le variazioni che la Lega Pro potrà legittimamente apportare nell’esercizio dei propri poteri. c) Fermo quanto precede, Il Licenziatario è tenuto ad esercitare i Diritti Scouting anche nei limiti e con le modalità di seguito indicati, che non sono modificabili né interpretabili in via estensiva e/o analogica: i. le diffusioni e le messe a disposizione disposizioni delle Immagini di Archivio Corrente non potranno essere in alcuna forma e ad alcun titolo diverse da quelle oggetto dell’Accordo di Licenza, né il Licenziatario potrà, in qualunque forma e modo, ritrasmettere il Segnale; ii. ogni utilizzazione dovrà cessare con la scadenza dell’Accordo di Licenza; iii. è fatto divieto al Licenziatario di esercitare qualsiasi attività, mediante qualsivoglia tecnologia, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, anche al momento del confezionamento di prodotti ad hoc. d) Fermo restando quanto previsto all’art. 2, lett. i. iii del presente Accordo di Licenza, la Lega Pro si riserva di disporre il differimento o l’anticipo degli Eventi per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che il Licenziatario nulla possa pretendere. Salvo quanto previsto all’art. 2, lett. ii. iv, del presente Accordo di Licenza, nessuna responsabilità risarcitoria potrà essere inoltre ascritta alla Lega Pro nell’ipotesi in cui, per motivi ad essa non imputabili, gli Eventi oggetto dell’Archivio Corrente non vengano disputati, in tutto o in parte, ovvero i diritti non possano essere esercitati, in tutto o in parte: il Licenziatario pertanto esonera espressamente la Lega Pro e le Società, tenuto conto delle modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti in forza del presente Accordo, da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa al riguardo e a qualsivoglia riduzione del Corrispettivo maturato. e) Nell’ambito dell’Accordo di Licenza, la Lega Pro è tenuta a garantire al Licenziatario la piena, effettiva e incontrastata disponibilità dei Diritti Scouting, ferma restando la non esclusività dei Diritti medesimi. La Lega Pro è, è a tal fine, fine tenuta a mettere a disposizione del Licenziatario il Segnale, eventualmente graficato (anche con il marchio del distributore del Canale Serie C TV) nelle forme e nei termini e alle condizioni previsti dal presente Accordo di Licenza e dai regolamenti applicabili. f) Il Licenziatario prende atto che la proprietà delle riprese spetta alle Società Sportive, fermo restando il diritto di quest’ultime di farne uso per tutti i fini di cui al Decreto, e si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega Pro, qualora questa ne facesse richiesta, una copia registrazione della registrazione della trasmissione, ovvero il prodotto montato o confezionato dallo stesso Licenziatario, di ciascuna Gara oggetto dell’Archivio Corrente in formato informatico, su supporto DVD, CD o chiave USB, con video e audio originali, con o senza commento o inserti di qualsiasi genere (ivi compresi quelli pubblicitari), entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega Pro a mezzo mail. In caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, il Licenziatario dovrà corrispondere alla Lega Pro una penale sino ad Euro 100,00 (cento) per ciascun giorno di ritardo. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo potrà, inoltre, comportare la risoluzione di diritto dell’Accordo di Licenza, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega Pro di sospendere la consegna del Segnale e i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario, anche a titolo di penale o di agire per il recupero degli importi dovuti a titolo di penale fino alla data di comunicazione della risoluzione dell’Accordo di Licenza. g) Il Licenziatario non può, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o concedere in licenza ad altri soggetti anche in possesso del Nulla Osta di cui al Regolamento Operativo Media, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena, consorzio, qualsiasi Immagine di Archivio Corrente, immagini che sono di proprietà delle Società Sportive e protette dal diritto d’autore. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto dell’Accordo di Licenza senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega Pro di sospendere la consegna del Segnale, i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario. Rimane salva, comunque, la facoltà della Lega Pro di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il Licenziatario si obbliga, altresì, a propri costi, oneri e responsabilità, a tenere inviolata la propria Piattaforma da tutti coloro che illecitamente volessero captare le Immagini di Archivio Corrente diffuse e messe a disposizioni degli Utenti. In caso di violazione, si applicheranno gli stessi rimedi di cui alla presente norma, fermo restando l’obbligo di cui ai successivi paragrafi, anche in termini di penale. h) Il Licenziatario si impegna a fornire piena assistenza, senza costi a carico della Lega Pro, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi. A tal fine, avrà l'onere di documentare alla Lega Pro ogni presunta infrazione, con ogni materiale informatico e/o cartaceo e/o video e/o audio che la Lega Pro dovesse ritenere necessario, ferma restando la discrezionalità della Lega Pro nel determinare le modalità con cui agire nei confronti di tali terzi. È esclusa qualsiasi responsabilità della Lega Pro e delle Società Sportive per i danni derivanti dalle infrazioni di altri operatori. i) In caso di violazione degli obblighi di cui ai punti a), b), c) e g) del presente art. 65, il Licenziatario dovrà corrispondere alla Lega Pro una penale del valore da determinare fino ad € 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna violazione, anche parziale, non esaustiva del maggior danno. Il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dell’accordo, con conseguente obbligo per il Licenziatario di immediata interruzione dell’esercizio dei Diritti Scouting. Rimane salva, comunque, la facoltà della Lega Pro di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. j) Nel caso in cui il Licenziatario: i. sia sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale; ii. ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione di servizi media audiovisivi attraverso Internet; iii. risulti insolvente; la Lega Pro avrà diritto, dandone previa comunicazione scritta al Licenziatario a mezzo posta elettronica certificata (all’indirizzo attivo indicato dal Licenziatario in epigrafe dell’Accordo di Licenza), telegramma o lettera raccomandata: 1) di sospendere, a sua insindacabile decisione, la consegna del Xxxxxxx; 2) di risolvere l’Accordo di Licenza con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale, quanto pagato fino a quel momento, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In tale ultimo caso il Licenziatario sarà, comunque, tenuto a versare l'intero Corrispettivo dovuto. k) Il contratto L’Accordo di Licenza avrà durata per il corso della Stagione Sportiva 2021/2022. L’Accordo di Licenza si perfeziona nei termini di cui al primo paragrafo dell’art. 65, comportando la presentazione del presente Accordo di Licenza sottoscritto l’accettazione accettazione integrale e incondizionata delle Condizioni Generali di Licenza. Gli effetti dell’Accordo di Licenza termineranno, nel caso di acquisto del Pacchetto singolo, termineranno alle ore 24.00 del 30 giugno della stagione di riferimento 2022 (o della diversa data individuata dalla FIGC quale termine della Stagione Sportiva) e, nel caso di acquisto cumulativo, alle ore 24.00 del 30 giugno 2025 (o della diversa data individuata dalla FIGC quale termine della Stagione Sportiva); oltre tali date e al Licenziatario sarà pertanto impedito ogni ulteriore sfruttamento dei Diritti Scouting, senza alcuna possibilità di tacito rinnovo o estensione. l) L’Accordo di Licenza potrà essere risolto dalla Lega Pro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento da parte di quest’ultimo, anche per una sola volta, di uno degli obblighi di cui agli articoli 5 4 e 65, lett. a), b), c), d), f), g), i), del presente Accordo. In caso di risoluzione dell’Accordo di Licenza per una delle ipotesi di cui sopra, al Licenziatario sarà immediatamente impedito ogni sfruttamento dei Diritti Scouting, sotto qualsiasi forma. m) L’eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell’altra, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Accordo di Licenza, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti. n) In caso di eventuale nullità o inefficacia, originaria o sopravvenuta, di una o più clausole contenute nel presente Accordo di Licenza, le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l’obiettivo di raggiungere risultati analoghi a quelli perseguiti dalla clausola invalida o inefficace, laddove consentiti. o) Il Licenziatario prende atto ed accetta che il presente Accordo di Licenza è regolato dalla legge italiana e che la competenza a decidere per tutte le controversie che dovessero sorgere in applicazione dell’Accordo di Licenza spetta in esclusiva al Foro di Firenze. Xxxxx, approvato e sottoscritto in data Lega Italiana Calcio Professionistico Il Licenziatario Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l’offerente dichiara di accettare e di approvare specificamente i seguenti articoli dell’Accordo di Licenza: 2 (iiii), 2 (iiiv), 3, 4, 5, 6 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o). Il Licenziatario Allegato 1): Offerta per l’acquisizione del Pacchetto 4 Con riferimento all’invito a offrire in relazione all’Accordo di Licenza pubblicato sul sito xxx.xxxx-xxx.xxx, la scrivente società sottopone alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria offerta per l’acquisizione in forma non esclusiva del seguente Pacchetto: PACCHETTO 4 “COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI SCOUTING” relativo a [selezionare l’opzione prescelta barrando la casella]: Stagione Sportiva 2022/2023 (€ 40.000,00); Stagione Sportiva 2023/2024 (€ 40.000,00); Stagione Sportiva 2024/2025 (€ 40.000,00); Stagioni Sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (€ 110.000,00) PREZZO DI ACQUISTO TOTALE [indicare l’importo complessivo]: € , [in cifre] Euro / [in lettere] Il prezzo di acquisto sarà corrisposto dalla scrivente società nei termini e con le modalità specificate nell’Accordo di Licenza. Al fine di completare la propria offerta e di consentire alla Lega Italiana Calcio Professionistico di valutarne l’ammissibilità, si forniscono le seguenti informazioni: Partita IVA/Codice fiscale: Codice Univoco: Denominazione Operatore della Comunicazione: Nome, cognome e carica del sottoscrittore: Estremi del titolo abilitativo: Si indicano le seguenti persone quali destinatarie delle comunicazioni ufficiali riferite alla presente offerta: Mansioni/responsabilità: Indirizzo PEC: Numeri di telefono (fisso/mobile): Numero di telefax: Sottoscrive la presente offerta il legale rappresentate della società acquirente, consapevole che la predetta offerta è valida solo se è accompagnata dal documento comprovante l’avvenuto pagamento della prima rata dell’importo del corrispettivo, maggiorato dell’IVA. Il perfezionamento dell’Accordo di Licenza è comunque subordinato alla verifica, da parte della Lega Pro, dell’effettivo pagamento del corrispettivo.

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