Common use of Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie Clause in Contracts

Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistiche; 2. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto; 3. Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l’accesso ai servizi; 4. La struttura può erogare prestazioni ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l’accreditamento. e l’esecuzione di prestazioni ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell’azienda; 5. Le strutture private accreditate garantiscono una programmazione con un Piano inviato ad ASUGI delle prestazioni minime di specialistica ambulatoriale sui 6 mesi e l’adesione alle agende CUP regionali, che non possono essere chiuse, a meno di cessazione dell’attività specifica, nelle more della definizione dell’accordo triennale 2020-2022 6. La struttura si impegna a garantire i volumi minimi di offerta a CUP sulle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale con priorità “B”, “D” e “P” riportati in tabella e l’offerta potrà essere oggetto di rimodulazione aziendale, qualora, a seguito di monitoraggio, i tempi di attesa presentassero sforamenti; 7. I volumi previsti dal presente accordo sono da intendersi come volumi minimi semestrali (eccetto che per le prestazioni in cui viene specificato il numero massimo). Il CUP gestisce le agende delle prestazioni ambulatoriali con la prenotazione mensile dei volumi minimi erogativi, suddivisi proporzionalmente nell’arco dei sei mesi, ed è facoltà dell’azienda la prenotazione degli appuntamenti in priorità con ridistribuzione sulle singole mensilità; 8. La prenotabilità delle prestazioni “B”, “D” e “P”entro i tempi massimi stabiliti (Brevi entro 10 giorni, Differite entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le indagini strumentali, Programmate entro 120 giorni) sarà garantita nei confronti dei residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell’azienda; 9. La struttura si impegna a garantire la prenotazione delle prestazioni riabilitative con codici ‘B’ e ‘D’ almeno nel 70% delle prestazioni richieste; 10. Per l’attività privata non convenzionata erogata dalla struttura, l’azienda si rende disponibile ad organizzare e gestire le agende di prenotazione CUP, con le modalità indicate dalla struttura stessa, a fronte del ristoro dei costi sostenuti pari 85 euro/anno per agenda di prenotazione; 11. Come previsto dalla D.G.R. 16.10.2015, n. 2034, spetta ai medici prescrittori della struttura la prescrizione e la prenotazione delle prestazioni di controllo nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva; pertanto le strutture private accreditate si impegnano alla predisposizione di agende informatizzate 12. I controlli, ove necessari, devono essere prescritti e prenotati dall’erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita/prestazione effettuata; 13. Le parti concordano che la precondizione per accedere al pagamento delle prestazioni è l'adesione per tutta l'offerta al sistema di prenotazione CUP regionale FVG con visibilità diffusa delle agende di prenotazione per tali prestazioni e prenotabilità costante per 12 mesi successivi per le branche per cui già attiva (non sono ammessi sistemi locali di prenotazione per prestazioni in convenzione, salvo eventuali situazioni temporanee di oggettiva impossibilità. La struttura si avvale dell'accesso al sistema CUPWEB secondo le indicazioni impartite dall'Azienda tramite il Sistema Informativo, impegnandosi ad incrementarne l'utilizzo nel corso del 2020 previa programmazione con l'Azienda; 14. Ai fini di una valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, su richiesta aziendale relativamente alle branche con maggior criticità, la struttura si rende disponibile a fornire copia delle impegnative; 15. La struttura è tenuta ad applicare le tariffe del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale in vigore; 16. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di accessibilità alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale definiti con DGR 10.07.2015, n. 1363 e DGR 16.10.2015, n. 2034, le strutture private accreditate si impegnano, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e a quelle prenotabili on line da parte del cittadino, a mantenere sempre aperte le agende di prenotazione CUP, con disponibilità in qualsiasi giorno dell’anno solare e con almeno 12 mesi successivi di offerta di prenotazione. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione, la sospensione dell’agenda o la prenotabilità per periodi temporali inferiori all’anno devono essere concordate con la Direzione Sanitaria dell’Azienda; 17. Per ciascuna prestazione sanitaria erogata in favore dei cittadini provenienti da altre Regioni verrà riconosciuta la tariffa regionale vigente; 18. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire armonicamente nell’arco dell’anno la distribuzione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo per le medesime branche di attività; 19. Non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale; 20. Inoltre la Struttura si impegna a dare la disponibilità ad ASUGI per eventuali prestazioni in overbooking per rispondere tempestivamente a specifiche richieste aziendali, sempre per il mantenimento dei tempi di attesa; 21. La struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione; 22. La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto; 23. La struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità; 24. La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall’art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell’azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 25. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dalla L. 662/1996, art. 1, comma 19, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’azienda; 26. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto; 27. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, per gli adempimenti di competenza.

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Samples: Accordo Per l'Acquisto E l'Erogazione Di Prestazioni Di Diagnostica Strumentale, Diagnostic Services Agreement

Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistiche; 2. ; ▪ La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto; 3. ; ▪ Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l’accesso ai servizi; 4. ; ▪ La struttura può erogare prestazioni ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l’accreditamento. e l’esecuzione di prestazioni ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell’azienda; 5. ; ▪ Le strutture private accreditate garantiscono una programmazione con un Piano inviato ad ASUGI delle prestazioni minime di specialistica ambulatoriale sui 6 mesi e l’adesione alle agende CUP regionali, che non possono essere chiuse, a meno di cessazione dell’attività specifica, nelle more della definizione dell’accordo triennale 2020-2022 6. 2022 ▪ La struttura si impegna a garantire i volumi minimi di offerta a CUP sulle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale con priorità “B”, “D” e “P” riportati in tabella e l’offerta potrà essere oggetto di rimodulazione aziendale, qualora, a seguito di monitoraggio, i tempi di attesa presentassero sforamenti; 7. ; ▪ I volumi previsti dal presente accordo sono da intendersi come volumi minimi semestrali (eccetto che per le prestazioni in cui viene specificato il numero massimo). Il CUP gestisce le agende delle prestazioni ambulatoriali con la prenotazione mensile dei volumi minimi erogativi, suddivisi proporzionalmente nell’arco dei sei mesi, ed è facoltà dell’azienda la prenotazione degli appuntamenti in priorità con ridistribuzione sulle singole mensilità; 8. ; ▪ La prenotabilità delle prestazioni “B”, “D” e “P”entro i tempi massimi stabiliti (Brevi entro 10 giorni, Differite entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le indagini strumentali, Programmate entro 120 giorni) sarà garantita nei confronti dei residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell’azienda; 9. ; ▪ La struttura si impegna a garantire la prenotazione delle prestazioni riabilitative con codici ‘B’ e ‘D’ almeno nel 70% delle prestazioni richieste; 10. ; ▪ Per l’attività privata non convenzionata erogata dalla struttura, l’azienda si rende disponibile ad organizzare e gestire le agende di prenotazione CUP, con le modalità indicate dalla struttura stessa, a fronte del ristoro dei costi sostenuti pari 85 euro/anno per agenda di prenotazione; 11. ; ▪ Come previsto dalla D.G.R. 16.10.2015, n. 2034, spetta ai medici prescrittori della struttura la prescrizione e la prenotazione delle prestazioni di controllo nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva; pertanto le strutture private accreditate si impegnano alla predisposizione di agende informatizzate 12. informatizzate ▪ I controlli, ove necessari, devono essere prescritti e prenotati dall’erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita/prestazione effettuata; 13. ; ▪ Le parti concordano che la precondizione per accedere al pagamento delle prestazioni è l'adesione per tutta l'offerta al sistema di prenotazione CUP regionale FVG con visibilità diffusa delle agende di prenotazione per tali prestazioni e prenotabilità costante per 12 mesi successivi per le branche per cui già attiva (non sono ammessi sistemi locali di prenotazione per prestazioni in convenzione, salvo eventuali situazioni temporanee di oggettiva impossibilità. La struttura si avvale dell'accesso al sistema CUPWEB secondo le indicazioni impartite dall'Azienda tramite il Sistema Informativo, impegnandosi ad incrementarne l'utilizzo nel corso del 2020 previa programmazione con l'Azienda; 14. ; ▪ Ai fini di una valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, su richiesta aziendale relativamente alle branche con maggior criticità, la struttura si rende disponibile a fornire copia delle impegnative; 15. ; ▪ La struttura è tenuta ad applicare le tariffe del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale in vigore; 16. ; ▪ Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di accessibilità alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale definiti con DGR 10.07.2015, n. 1363 e DGR 16.10.2015, n. 2034, le strutture private accreditate si impegnano, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e a quelle prenotabili on line da parte del cittadino, a mantenere sempre aperte le agende di prenotazione CUP, con disponibilità in qualsiasi giorno dell’anno solare e con almeno 12 mesi successivi di offerta di prenotazione. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione, la sospensione dell’agenda o la prenotabilità per periodi temporali inferiori all’anno devono essere concordate con la Direzione Sanitaria dell’Azienda; 17. ; ▪ Per ciascuna prestazione sanitaria erogata in favore dei cittadini provenienti da altre Regioni verrà riconosciuta la tariffa regionale vigente; 18. ; ▪ La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire armonicamente nell’arco dell’anno la distribuzione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo per le medesime branche di attività; 19. Non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale; 20. ; ▪ Inoltre la Struttura si impegna a dare la disponibilità ad ASUGI per eventuali prestazioni in overbooking per rispondere tempestivamente a specifiche richieste aziendali, sempre per il mantenimento dei tempi di attesa; 21. ; ▪ La struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione; 22. ; ▪ La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto; 23. ; ▪ La struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità; 24. ; ▪ La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall’art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell’azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 25. ; ▪ L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dalla L. 662/1996, art. 1, comma 19, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’azienda; 26. ; ▪ La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto; 27. ; ▪ L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, per gli adempimenti di competenza.

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Samples: Healthcare Agreements

Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistiche; 2. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto; 3. Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l’accesso ai servizi; 4. La struttura può erogare prestazioni ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l’accreditamento. e l’esecuzione di prestazioni ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell’azienda; 5. Le strutture private accreditate garantiscono una programmazione con un Piano inviato ad ASUGI entro e non oltre il 31 gennaio 2020 delle prestazioni minime di specialistica ambulatoriale sui 6 mesi e l’adesione alle agende CUP regionali, che non possono essere chiuse, a meno di cessazione dell’attività specifica, nelle more della definizione dell’accordo triennale 2020-2022 6. La struttura si impegna a garantire i volumi minimi di offerta a CUP sulle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale con priorità “B”, “D” e “P” riportati in tabella e l’offerta potrà essere oggetto di rimodulazione aziendale, qualora, a seguito di monitoraggio, i tempi di attesa presentassero sforamenti; 7. I volumi previsti dal presente accordo sono da intendersi come volumi minimi semestrali (eccetto che per le prestazioni in cui viene specificato il numero massimo). Il CUP gestisce le agende delle prestazioni ambulatoriali con la prenotazione mensile dei volumi minimi erogativi, suddivisi proporzionalmente nell’arco dei sei mesi, ed è facoltà dell’azienda la prenotazione degli appuntamenti in priorità con ridistribuzione sulle singole mensilità; 8. La prenotabilità delle prestazioni “B”, “D” e “P”entro P” entro i tempi massimi stabiliti (Brevi entro 10 giorni, Differite entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le indagini strumentali, Programmate entro 120 giorni) sarà garantita nei confronti dei residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell’azienda; 9. La struttura si impegna a garantire la prenotazione delle prestazioni riabilitative con codici ‘B’ e ‘D’ almeno nel 70% delle prestazioni richieste; 10. Per l’attività privata non convenzionata erogata dalla struttura, l’azienda si rende disponibile ad organizzare e gestire le agende di prenotazione CUP, con le modalità indicate dalla struttura stessa, a fronte del ristoro dei costi sostenuti pari 85 euro/anno per agenda di prenotazione; 11. Come previsto dalla D.G.R. 16.10.2015, n. 2034, spetta ai medici prescrittori della struttura la prescrizione e la prenotazione delle prestazioni di controllo nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva; pertanto le strutture private accreditate si impegnano alla predisposizione di agende informatizzate 12. I controlli, ove necessari, devono essere prescritti e prenotati dall’erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita/prestazione effettuata; 13. Le parti concordano che la precondizione per accedere al pagamento delle prestazioni è l'adesione per tutta l'offerta al sistema di prenotazione CUP regionale FVG con visibilità diffusa delle agende di prenotazione per tali prestazioni e prenotabilità costante per 12 mesi successivi per le branche per cui già attiva (non sono ammessi sistemi locali di prenotazione per prestazioni in convenzione, salvo eventuali situazioni temporanee di oggettiva impossibilità. La struttura si avvale dell'accesso al sistema CUPWEB secondo le indicazioni impartite dall'Azienda tramite il Sistema Informativo, impegnandosi ad incrementarne l'utilizzo nel corso del 2020 previa programmazione con l'Azienda; 14. Ai fini di una valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, su richiesta aziendale relativamente alle branche con maggior criticità, la struttura si rende disponibile a fornire copia delle impegnative; 15. La struttura è tenuta ad applicare le tariffe del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale in vigore; 16. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di accessibilità alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale definiti con DGR 10.07.2015, n. 1363 e DGR 16.10.2015, n. 2034, le strutture private accreditate si impegnano, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e a quelle prenotabili on line da parte del cittadino, a mantenere sempre aperte le agende di prenotazione CUP, con disponibilità in qualsiasi giorno dell’anno solare e con almeno 12 mesi successivi di offerta di prenotazione. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione, la sospensione dell’agenda o la prenotabilità per periodi temporali inferiori all’anno devono essere concordate con la Direzione Sanitaria dell’Azienda; 17. Per ciascuna prestazione sanitaria erogata in favore dei cittadini provenienti da altre Regioni verrà riconosciuta la tariffa regionale vigente; 18. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire armonicamente nell’arco dell’anno la distribuzione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo per le medesime branche di attività; 19. Non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale; 20. Inoltre la Struttura si impegna a dare la disponibilità ad ASUGI per eventuali prestazioni in overbooking per rispondere tempestivamente a specifiche richieste aziendali, sempre per il mantenimento dei tempi di attesa; 2120. La struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione; 2221. La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto; 2322. La struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità; 2423. La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall’art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell’azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 2524. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dalla L. 662/1996, art. 1, comma 19, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’azienda; 2625. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto; 2726. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, per gli adempimenti di competenza.

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Samples: Healthcare Agreements

Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistichespecialistiche e per le lettere di dimissione; 2. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto; 3. Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l’accesso ai servizi; 4. La struttura si impegna a partecipare alle attività di studio, monitoraggio e miglioramento promosse dalla Direzione Centrale Salute rendendosi parte attiva nei programmi di miglioramento per la sicurezza dei pazienti e nelle percentuali previste annualmente dalle Linee di gestione del SSR per i DRG riguardanti i ricoveri a potenziale rischio di inappropriatezza; 5. La struttura può erogare prestazioni di ricovero e ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l’accreditamento. Per le prestazioni di ricovero l’accreditamento riguarda le sole branche indicate nella DGR 2673/2014 e l’esecuzione di prestazioni di ricovero o ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell’azienda; 56. Per le situazioni di urgenza ed emergenza, la struttura si avvale e si coordina con il D.A.I. Emergenza, urgenza, accettazione di ASUGI; 7. Le strutture private accreditate garantiscono una programmazione con un Piano inviato ad ASUGI delle prestazioni minime di specialistica ambulatoriale sui 6 mesi fino al 30 giugno 2020 e l’adesione alle agende CUP regionali, che non possono essere chiuse, a meno di cessazione dell’attività specifica, nelle more della definizione dell’accordo triennale 2020-2022 6. La struttura si impegna a garantire i volumi minimi di offerta a CUP sulle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale con priorità “B”, “D” e “P” riportati in tabella e l’offerta potrà essere oggetto di rimodulazione aziendale, qualora, a seguito di monitoraggio, i tempi di attesa presentassero sforamenti; 7. I volumi previsti dal presente accordo sono da intendersi come volumi minimi semestrali (eccetto che per le prestazioni in cui viene specificato il numero massimo)8. Il CUP gestisce le agende delle prestazioni ambulatoriali con la prenotazione mensile dei volumi minimi erogativi, suddivisi proporzionalmente nell’arco dei sei mesi, ed è facoltà dell’azienda la prenotazione degli appuntamenti in priorità con ridistribuzione sulle singole mensilità; 89. La prenotabilità delle prestazioni “B”, “D” e “P”entro i tempi massimi stabiliti (Brevi entro 10 giorni, Differite entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le indagini strumentali, Programmate entro 120 giorni) sarà garantita nei confronti dei residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell’azienda; 9. La struttura si impegna a garantire la prenotazione delle prestazioni riabilitative con codici ‘B’ e ‘D’ almeno nel 70% delle prestazioni richieste; 10. Per l’attività privata non convenzionata erogata dalla struttura, l’azienda si rende disponibile ad organizzare e gestire le agende di prenotazione CUP, con le modalità indicate dalla struttura stessa, a fronte del ristoro dei costi sostenuti pari a 85 euro/anno per agenda di prenotazione; 11. Come previsto dalla D.G.R. 16.10.2015, n. 2034, spetta ai medici prescrittori della struttura la prescrizione e la prenotazione delle prestazioni di controllo nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva; pertanto le strutture private accreditate si impegnano alla predisposizione di agende informatizzate 12. I controlli, ove necessari, devono essere prescritti e prenotati dall’erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita/prestazione effettuata; 13. Le parti concordano che la precondizione per accedere al pagamento delle prestazioni La Struttura è l'adesione per tutta l'offerta al sistema di prenotazione CUP regionale FVG con visibilità diffusa delle tenuta ad organizzare agende di prenotazione per tali prestazioni e prenotabilità costante per 12 mesi successivi separate per le branche per cui già attiva (non sono ammessi sistemi locali di prenotazione per prestazioni in convenzione, salvo eventuali situazioni temporanee di oggettiva impossibilità. La struttura si avvale dell'accesso al sistema CUPWEB secondo le indicazioni impartite dall'Azienda tramite il Sistema Informativo, impegnandosi ad incrementarne l'utilizzo nel corso del 2020 previa programmazione con l'Aziendaattività riservate ai controlli e quelle dedicate alle prime visite; 14. Ai fini di una valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, su richiesta aziendale relativamente alle branche con maggior criticità, la struttura si rende disponibile a fornire copia delle impegnative; 15. La struttura è tenuta ad applicare le tariffe del tariffario regionale ricoveri e del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale in vigore; 16. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di accessibilità alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale definiti con DGR 10.07.2015, n. 1363 1363, e DGR 16.10.2015, n. 2034, le strutture private accreditate si impegnano, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e a quelle prenotabili on line da parte del cittadino, a mantenere sempre aperte le agende di prenotazione CUP, con disponibilità in qualsiasi giorno dell’anno solare e con almeno 12 mesi successivi di offerta di prenotazione. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione, la sospensione dell’agenda o la prenotabilità per periodi temporali inferiori all’anno devono essere concordate con la Direzione Sanitaria dell’Azienda;sino al 30 giugno2020. 17. Per ciascuna prestazione sanitaria erogata in favore dei cittadini provenienti da altre Regioni verrà riconosciuta la tariffa regionale vigente; 18. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire armonicamente nell’arco dell’anno la distribuzione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo per le medesime branche di attività; 19. Non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale; 20. Inoltre la Struttura si impegna a dare la disponibilità ad ASUGI per eventuali prestazioni in overbooking per rispondere tempestivamente a specifiche richieste aziendali, sempre per il mantenimento dei tempi di attesa; 21. La struttura, preso atto della necessità di alimentare correttamente e compiutamente il registro tumori ed il registro resistenze batteriche, che non si avvalesse dei servizi presenti presso uno dei presidi ospedalieri hub della Regione per i pazienti ricoverati, è tenuta ad inviare tutti i dati necessari rispettivamente alla struttura di Epidemiologia del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e alla struttura di Microbiologia e virologia di riferimento; 22. La struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione; 2223. La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto; 2324. La struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità; 2425. La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall’art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell’aziendadell’Azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda dell’azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 2526. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dalla L. 662/1996, artdall’art. 1, comma 19, della Legge 662/1996, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’aziendadell’Azienda; 2627. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto; 2728. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, per gli adempimenti di competenza.

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Samples: Accordo Per l'Acquisto E l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie

Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistichespecialistiche e per le lettere di dimissione; 2. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto; 3. Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l’accesso ai servizi; 4. La struttura si impegna a partecipare alle attività di studio, monitoraggio e miglioramento promosse dalla Direzione Centrale Salute rendendosi parte attiva nei programmi di miglioramento per la sicurezza dei pazienti e nelle percentuali previste annualmente dalle Linee di gestione del SSR per i DRG riguardanti i ricoveri a potenziale rischio di inappropriatezza; 5. La struttura può erogare prestazioni di ricovero e ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l’accreditamento. Per le prestazioni di ricovero l’accreditamento riguarda le sole branche indicate nella DGR 2673/2014 e l’esecuzione di prestazioni di ricovero o ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell’azienda; 56. Per le situazioni di urgenza ed emergenza, la struttura si avvale e si coordina con il D.A.I. Emergenza, urgenza, accettazione di ASUGI; 7. Le strutture private accreditate garantiscono una programmazione con un Piano inviato ad ASUGI delle prestazioni minime di specialistica ambulatoriale sui 6 mesi fino al 30 giugno 2020 e l’adesione alle agende CUP regionali, che non possono essere chiuse, a meno di cessazione dell’attività specifica, nelle more della definizione dell’accordo triennale 2020-2022 6. La struttura si impegna a garantire i volumi minimi di offerta a CUP sulle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale con priorità “B”, “D” e “P” riportati in tabella e l’offerta potrà essere oggetto di rimodulazione aziendale, qualora, a seguito di monitoraggio, i tempi di attesa presentassero sforamenti; 7. I volumi previsti dal presente accordo sono da intendersi come volumi minimi semestrali (eccetto che per le prestazioni in cui viene specificato il numero massimo)8. Il CUP gestisce le agende delle prestazioni ambulatoriali con la prenotazione mensile dei volumi minimi erogativi, suddivisi proporzionalmente nell’arco dei sei mesi, ed è facoltà dell’azienda la prenotazione degli appuntamenti in priorità con ridistribuzione sulle singole mensilità; 89. La prenotabilità delle prestazioni “B”, “D” e “P”entro P” entro i tempi massimi stabiliti (Brevi entro 10 giorni, Differite entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le indagini strumentali, Programmate entro 120 giorni) sarà garantita nei confronti dei residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell’azienda; 9. La struttura si impegna a garantire la prenotazione delle prestazioni riabilitative con codici ‘B’ e ‘D’ almeno nel 70% delle prestazioni richieste; 10. Per l’attività privata non convenzionata erogata dalla struttura, l’azienda si rende disponibile ad organizzare e gestire le agende di prenotazione CUP, con le modalità indicate dalla struttura stessa, a fronte del ristoro dei costi sostenuti pari a 85 euro/anno per agenda di prenotazione; 11. Come previsto dalla D.G.R. 16.10.2015, n. 2034, spetta ai medici prescrittori della struttura la prescrizione e la prenotazione delle prestazioni di controllo nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva; pertanto le strutture private accreditate si impegnano alla predisposizione di agende informatizzate 12. I controlli, ove necessari, devono essere prescritti e prenotati dall’erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita/prestazione effettuata; 13. Le parti concordano che la precondizione per accedere al pagamento delle prestazioni La Struttura è l'adesione per tutta l'offerta al sistema di prenotazione CUP regionale FVG con visibilità diffusa delle tenuta ad organizzare agende di prenotazione per tali prestazioni e prenotabilità costante per 12 mesi successivi separate per le branche per cui già attiva (non sono ammessi sistemi locali di prenotazione per prestazioni in convenzione, salvo eventuali situazioni temporanee di oggettiva impossibilità. La struttura si avvale dell'accesso al sistema CUPWEB secondo le indicazioni impartite dall'Azienda tramite il Sistema Informativo, impegnandosi ad incrementarne l'utilizzo nel corso del 2020 previa programmazione con l'Aziendaattività riservate ai controlli e quelle dedicate alle prime visite; 14. Ai fini di una valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, su richiesta aziendale relativamente alle branche con maggior criticità, la struttura si rende disponibile a fornire copia delle impegnative; 15. La struttura è tenuta ad applicare le tariffe del tariffario regionale ricoveri e del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale in vigore; 16. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di accessibilità alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale definiti con DGR 10.07.2015, n. 1363 1363, e DGR 16.10.2015, n. 2034, le strutture private accreditate si impegnano, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e a quelle prenotabili on line da parte del cittadino, a mantenere sempre aperte le agende di prenotazione CUP, con disponibilità in qualsiasi giorno dell’anno solare e con almeno 12 mesi successivi di offerta di prenotazione. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione, la sospensione dell’agenda o la prenotabilità per periodi temporali inferiori all’anno devono essere concordate con la Direzione Sanitaria dell’Azienda;sino al 31 dicembre 2020. 17. Per ciascuna prestazione sanitaria erogata in favore dei cittadini provenienti da altre Regioni verrà riconosciuta la tariffa regionale vigente; 18. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire armonicamente nell’arco dell’anno la distribuzione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo per le medesime branche di attività; 19. Non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale; 20. Inoltre la Struttura si impegna a dare la disponibilità ad ASUGI per eventuali prestazioni in overbooking per rispondere tempestivamente a specifiche richieste aziendali, sempre per il mantenimento dei tempi di attesa; 20. La struttura, preso atto della necessità di alimentare correttamente e compiutamente il registro tumori ed il registro resistenze batteriche, che non si avvalesse dei servizi presenti presso uno dei presidi ospedalieri hub della Regione per i pazienti ricoverati, è tenuta ad inviare tutti i dati necessari rispettivamente alla struttura di Epidemiologia del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e alla struttura di Microbiologia e virologia di riferimento; 21. La struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione; 22. La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto; 23. La struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità; 24. La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall’art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell’aziendadell’Azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda dell’azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 25. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dalla L. 662/1996, artdall’art. 1, comma 19, della Legge 662/1996, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’aziendadell’Azienda; 26. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto; 27. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, per gli adempimenti di competenza.

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Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistichespecialistiche e per le lettere di dimissione; 2. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto; 3. Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l’accesso ai servizi; 4. La struttura si impegna a partecipare alle attività di studio, monitoraggio e miglioramento promosse dalla Direzione Centrale Salute, rendendosi parte attiva nei programmi di miglioramento per la sicurezza dei pazienti e nelle percentuali previste annualmente dalle Linee di gestione del SSR per i DRG riguardanti i ricoveri a potenziale rischio di inappropriatezza; 5. La struttura può erogare prestazioni di ricovero e ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l’accreditamento. Per le prestazioni di ricovero l’accreditamento riguarda le sole branche indicate nella DGR 30.12.2014, n. 2673 e l’esecuzione di prestazioni di ricovero o ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell’azienda; 5. Le strutture private accreditate garantiscono una programmazione con un Piano inviato ad ASUGI delle prestazioni minime di specialistica ambulatoriale sui 6 mesi e l’adesione alle agende CUP regionali, che non possono essere chiuse, a meno di cessazione dell’attività specifica, nelle more della definizione dell’accordo triennale 2020-2022 6. La Per le situazioni di urgenza ed emergenza, la struttura si impegna a garantire i volumi minimi avvale e si coordina con il D.A.I. Emergenza, urgenza, accettazione di offerta a CUP sulle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale con priorità “B”, “D” e “P” riportati in tabella e l’offerta potrà essere oggetto di rimodulazione aziendale, qualora, a seguito di monitoraggio, i tempi di attesa presentassero sforamentiASUGI; 7. I volumi previsti dal presente accordo sono da intendersi come volumi minimi semestrali (eccetto che per le prestazioni in cui viene specificato il numero massimo). Il CUP gestisce le agende delle prestazioni ambulatoriali con la prenotazione mensile dei volumi minimi erogativi, suddivisi proporzionalmente nell’arco dei sei mesi, ed è facoltà dell’azienda la prenotazione degli appuntamenti in priorità con ridistribuzione sulle singole mensilità; 8. La prenotabilità delle prestazioni “B”, “D” e “P”entro i tempi massimi stabiliti (Brevi entro 10 giorni, Differite entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le indagini strumentali, Programmate entro 120 giorni) sarà garantita nei confronti dei residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell’azienda; 9. La struttura si impegna a garantire la prenotazione delle prestazioni riabilitative con codici ‘B’ e ‘D’ almeno nel 70% delle prestazioni richieste; 10. Per l’attività privata non convenzionata erogata dalla struttura, l’azienda si rende disponibile ad organizzare e gestire le agende di prenotazione CUP, con le modalità indicate dalla struttura stessa, a fronte del ristoro dei costi sostenuti pari 85 euro/anno per agenda di prenotazione; 11. Come previsto dalla D.G.R. 16.10.2015, n. 2034, spetta ai medici prescrittori della struttura la prescrizione e la prenotazione delle prestazioni di controllo nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva; pertanto le strutture private accreditate si impegnano alla predisposizione di agende informatizzate; 128. I controlli, ove necessari, devono essere prescritti e prenotati dall’erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita/prestazione effettuata; 139. Le parti concordano che la precondizione per accedere al pagamento delle prestazioni La Struttura è l'adesione per tutta l'offerta al sistema di prenotazione CUP regionale FVG con visibilità diffusa delle tenuta ad organizzare agende di prenotazione per tali prestazioni e prenotabilità costante per 12 mesi successivi separate per le branche per cui già attiva (non sono ammessi sistemi locali di prenotazione per prestazioni in convenzione, salvo eventuali situazioni temporanee di oggettiva impossibilità. La struttura si avvale dell'accesso al sistema CUPWEB secondo le indicazioni impartite dall'Azienda tramite il Sistema Informativo, impegnandosi ad incrementarne l'utilizzo nel corso del 2020 previa programmazione con l'Aziendaattività riservate ai controlli e quelle dedicate alle prime visite; 1410. Ai fini di una valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, su richiesta aziendale relativamente alle branche con maggior criticità, la struttura si rende disponibile a fornire copia delle impegnative; 1511. La struttura è tenuta ad applicare le tariffe del tariffario regionale ricoveri e del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale in vigore; 1612. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di accessibilità alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale definiti con DGR 10.07.2015, n. 1363 e DGR 16.10.2015, n. 2034, le strutture private accreditate si impegnano, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e a quelle prenotabili on line da parte del cittadino, a mantenere sempre aperte le agende di prenotazione CUP, con disponibilità in qualsiasi giorno dell’anno solare e con almeno 12 mesi successivi di offerta di prenotazione. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione, la sospensione dell’agenda o la prenotabilità per periodi temporali inferiori all’anno devono essere concordate con la Direzione Sanitaria dell’Azienda;sino al 30 giugno 2020. 1713. Per ciascuna prestazione sanitaria erogata in favore dei cittadini provenienti da altre Regioni verrà riconosciuta la tariffa regionale vigente; 1814. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire armonicamente nell’arco dell’anno la distribuzione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo per le medesime branche di attività; 1915. Non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale; 2016. Inoltre la Struttura si impegna a dare la disponibilità ad ASUGI per eventuali prestazioni in overbooking per rispondere tempestivamente a specifiche richieste aziendali, sempre per il mantenimento dei tempi di attesa; 2117. La struttura, preso atto della necessità di alimentare correttamente e compiutamente il registro tumori ed il registro resistenze batteriche, che non si avvalesse dei servizi presenti presso uno dei presidi ospedalieri hub della Regione per i pazienti ricoverati, è tenuta ad inviare tutti i dati necessari rispettivamente alla struttura di Epidemiologia del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e alla struttura di Microbiologia e virologia di riferimento; 18. La struttura si impegna a comunicare all’Azienda all’azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione; 2219. La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto; 2320. La struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità; 2421. La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall’art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell’azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda dell’azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 2522. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dalla L. 662/1996, art. 1, comma 19, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’azienda; 2623. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto; 2724. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, per gli adempimenti di competenza.

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Samples: Accordo Per l'Acquisto E l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie

Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistiche; 2. ; • La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto; 3. ; • Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l’accesso ai servizi; 4. ; • La struttura può erogare prestazioni ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l’accreditamento. e l’esecuzione di prestazioni ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell’azienda; 5. ; • Le strutture private accreditate garantiscono una programmazione con un Piano inviato ad ASUGI delle prestazioni minime di specialistica ambulatoriale sui 6 mesi e l’adesione alle agende CUP regionali, che non possono essere chiuse, a meno di cessazione dell’attività specifica, nelle more della definizione dell’accordo triennale 2020-2022 6. 2022 • La struttura si impegna a garantire i volumi minimi di offerta a CUP sulle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale con priorità “B”, “D” e “P” riportati in tabella e l’offerta potrà essere oggetto di rimodulazione aziendale, qualora, a seguito di monitoraggio, i tempi di attesa presentassero sforamenti; 7. ; • I volumi previsti dal presente accordo sono da intendersi come volumi minimi semestrali (eccetto che per le prestazioni in cui viene specificato il numero massimo). Il CUP gestisce le agende delle prestazioni ambulatoriali con la prenotazione mensile dei volumi minimi erogativi, suddivisi proporzionalmente nell’arco dei sei mesi, ed è facoltà dell’azienda la prenotazione degli appuntamenti in priorità con ridistribuzione sulle singole mensilità; 8. ; • La prenotabilità delle prestazioni “B”, “D” e “P”entro i tempi massimi stabiliti (Brevi entro 10 giorni, Differite entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le indagini strumentali, Programmate entro 120 giorni) sarà garantita nei confronti dei residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell’azienda; 9. ; • La struttura si impegna a garantire la prenotazione delle prestazioni riabilitative con codici ‘B’ e ‘D’ almeno nel 70% delle prestazioni richieste; 10. ; • Per l’attività privata non convenzionata erogata dalla struttura, l’azienda si rende disponibile ad organizzare e gestire le agende di prenotazione CUP, con le modalità indicate dalla struttura stessa, a fronte del ristoro dei costi sostenuti pari 85 euro/anno per agenda di prenotazione; 11. ; • Come previsto dalla D.G.R. 16.10.2015, n. 2034, spetta ai medici prescrittori della struttura la prescrizione e la prenotazione delle prestazioni di controllo nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva; pertanto le strutture private accreditate si impegnano alla predisposizione di agende informatizzate 12. informatizzate • I controlli, ove necessari, devono essere prescritti e prenotati dall’erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita/prestazione effettuata; 13. ; • Le parti concordano che la precondizione per accedere al pagamento delle prestazioni è l'adesione per tutta l'offerta al sistema di prenotazione CUP regionale FVG con visibilità diffusa delle agende di prenotazione per tali prestazioni e prenotabilità costante per 12 mesi successivi per le branche per cui già attiva (non sono ammessi sistemi locali di prenotazione per prestazioni in convenzione, salvo eventuali situazioni temporanee di oggettiva impossibilità. La struttura si avvale dell'accesso al sistema CUPWEB secondo le indicazioni impartite dall'Azienda tramite il Sistema Informativo, impegnandosi ad incrementarne l'utilizzo nel corso del 2020 previa programmazione con l'Azienda; 14. ; • Ai fini di una valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, su richiesta aziendale relativamente alle branche con maggior criticità, la struttura si rende disponibile a fornire copia delle impegnative; 15. ; • La struttura è tenuta ad applicare le tariffe del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale in vigore; 16. ; • Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di accessibilità alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale definiti con DGR 10.07.2015, n. 1363 e DGR 16.10.2015, n. 2034, le strutture private accreditate si impegnano, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e a quelle prenotabili on line da parte del cittadino, a mantenere sempre aperte le agende di prenotazione CUP, con disponibilità in qualsiasi giorno dell’anno solare e con almeno 12 mesi successivi di offerta di prenotazione. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione, la sospensione dell’agenda o la prenotabilità per periodi temporali inferiori all’anno devono essere concordate con la Direzione Sanitaria dell’Azienda; 17. ; • Per ciascuna prestazione sanitaria erogata in favore dei cittadini provenienti da altre Regioni verrà riconosciuta la tariffa regionale vigente; 18. ; • La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire armonicamente nell’arco dell’anno la distribuzione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo per le medesime branche di attività; 19. ; • Non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale; 20. ; • Inoltre la Struttura si impegna a dare la disponibilità ad ASUGI per eventuali prestazioni in overbooking per rispondere tempestivamente a specifiche richieste aziendali, sempre per il mantenimento dei tempi di attesa; 21. ; • La struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione; 22. ; • La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto; 23. ; • La struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità; 24. ; • La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall’art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell’azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 25. ; • L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dalla L. 662/1996, art. 1, comma 19, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’azienda; 26. ; • La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto; 27. ; • L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, per gli adempimenti di competenza.

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Samples: Accordo Per L’acquisto E L’erogazione Di Prestazioni Di Diagnostica Strumentale

Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. a) La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistiche; 2. b) La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto; 3. c) Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l’accesso ai servizi; 4. d) La struttura può erogare prestazioni ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l’accreditamento. l’accreditamento e l’esecuzione di prestazioni ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell’azienda; 5. e) Le strutture private accreditate garantiscono una programmazione con un Piano inviato ad ASUGI delle prestazioni minime di specialistica ambulatoriale sui 6 mesi e l’adesione alle agende CUP regionali, che non possono essere chiuse, a meno di cessazione dell’attività specifica, nelle more della definizione dell’accordo triennale 2020-2022 6. f) La struttura si impegna a garantire i volumi minimi di offerta a CUP sulle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale con priorità “B”, “D” e “P” riportati in tabella e l’offerta potrà essere oggetto di rimodulazione aziendale, qualora, a seguito di monitoraggio, i tempi di attesa presentassero sforamenti; 7. g) I volumi previsti dal presente accordo sono da intendersi come volumi minimi semestrali (eccetto che per le prestazioni in cui viene specificato il numero massimo). Il CUP gestisce le agende delle prestazioni ambulatoriali con la prenotazione mensile dei volumi minimi erogativi, suddivisi proporzionalmente nell’arco dei sei mesi, ed è facoltà dell’azienda la prenotazione degli appuntamenti in priorità con ridistribuzione sulle singole mensilità; 8. h) La prenotabilità delle prestazioni “B”, “D” e “P”entro P” entro i tempi massimi stabiliti (Brevi entro 10 giorni, Differite entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le indagini strumentali, Programmate entro 120 giorni) sarà garantita nei confronti dei residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell’azienda; 9. i) La struttura si impegna a garantire la prenotazione delle prestazioni riabilitative con codici ‘B’ e ‘D’ almeno nel 70% delle prestazioni richieste; 10. j) Per l’attività privata non convenzionata erogata dalla struttura, l’azienda si rende disponibile ad organizzare e gestire le agende di prenotazione CUP, con le modalità indicate dalla struttura stessa, a fronte del ristoro dei costi sostenuti pari 85 euro/anno per agenda di prenotazione; 11. k) Come previsto dalla D.G.R. 16.10.2015, n. 2034, spetta ai medici prescrittori della struttura la prescrizione e la prenotazione delle prestazioni di controllo nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva; pertanto le strutture private accreditate si impegnano alla predisposizione di agende informatizzate 12. l) I controlli, ove necessari, devono essere prescritti e prenotati dall’erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita/prestazione effettuata; 13. m) Le parti concordano che la precondizione per accedere al pagamento delle prestazioni è l'adesione per tutta l'offerta al sistema di prenotazione CUP regionale FVG con visibilità diffusa delle agende di prenotazione per tali prestazioni e prenotabilità costante per 12 mesi successivi per le branche per cui già attiva (non sono ammessi sistemi locali di prenotazione per prestazioni in convenzione, salvo eventuali situazioni temporanee di oggettiva impossibilità). La struttura si avvale dell'accesso al sistema CUPWEB secondo le indicazioni impartite dall'Azienda tramite il Sistema Informativo, impegnandosi ad incrementarne l'utilizzo nel corso del 2020 previa programmazione con l'Azienda; 14. n) Ai fini di una valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, su richiesta aziendale relativamente alle branche con maggior criticità, la struttura si rende disponibile a fornire copia delle impegnative; 15. o) La struttura è tenuta ad applicare le tariffe del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale in vigore; 16. p) Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di accessibilità alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale definiti con DGR 10.07.2015, n. 1363 e DGR 16.10.2015, n. 2034, le strutture private accreditate si impegnano, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e a quelle prenotabili on line da parte del cittadino, a mantenere sempre aperte le agende di prenotazione CUP, con disponibilità in qualsiasi giorno dell’anno solare e con almeno 12 mesi successivi di offerta di prenotazione. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione, la sospensione dell’agenda o la prenotabilità per periodi temporali inferiori all’anno devono essere concordate con la Direzione Sanitaria dell’Azienda; 17. q) Per ciascuna prestazione sanitaria erogata in favore dei cittadini provenienti da altre Regioni verrà riconosciuta la tariffa regionale vigente; 18. r) La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire armonicamente nell’arco dell’anno la distribuzione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo per le medesime branche di attività; 19. Non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale; 20. s) Inoltre la Struttura si impegna a dare la disponibilità ad ASUGI per eventuali prestazioni in overbooking per rispondere tempestivamente a specifiche richieste aziendali, sempre per il mantenimento dei tempi di attesa; 21. t) La struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione; 22. u) La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto; 23. v) La struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità; 24. w) La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall’art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell’azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 25. x) L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dalla L. 662/1996, art. 1, comma 19, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’azienda; 26. y) La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto; 27. z) L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, per gli adempimenti di competenza.

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Samples: Agreement for the Purchase and Provision of Outpatient Specialist Services

Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistiche; 2. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto; 3. Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l’accesso ai servizi; 4. La struttura può erogare prestazioni ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l’accreditamento. e l’esecuzione di prestazioni ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell’azienda; 5. Le strutture private accreditate garantiscono una programmazione con un Piano inviato ad ASUGI delle prestazioni minime di specialistica ambulatoriale sui 6 mesi e l’adesione alle agende CUP regionali, che non possono essere chiuse, a meno di cessazione dell’attività specifica, nelle more della definizione dell’accordo triennale 2020-2022 6. La struttura si impegna a garantire i volumi minimi di offerta a CUP sulle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale con priorità “B”, “D” e “P” riportati in tabella e l’offerta potrà essere oggetto di rimodulazione aziendale, qualora, a seguito di monitoraggio, i tempi di attesa presentassero sforamenti; 7. I volumi previsti dal presente accordo sono da intendersi come volumi minimi semestrali (eccetto che per le prestazioni in cui viene specificato il numero massimo). Il CUP gestisce le agende delle prestazioni ambulatoriali con la prenotazione mensile dei volumi minimi erogativi, suddivisi proporzionalmente nell’arco dei sei mesi, ed è facoltà dell’azienda la prenotazione degli appuntamenti in priorità con ridistribuzione sulle singole mensilità; 8. La prenotabilità delle prestazioni “B”, “D” e “P”entro P” entro i tempi massimi stabiliti (Brevi entro 10 giorni, Differite entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le indagini strumentali, Programmate entro 120 giorni) sarà garantita nei confronti dei residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell’azienda; 9. La struttura si impegna a garantire la prenotazione delle prestazioni riabilitative con codici ‘B’ e ‘D’ almeno nel 70% delle prestazioni richieste; 10. Per l’attività privata non convenzionata erogata dalla struttura, l’azienda si rende disponibile ad organizzare e gestire le agende di prenotazione CUP, con le modalità indicate dalla struttura stessa, a fronte del ristoro dei costi sostenuti pari 85 euro/anno per agenda di prenotazione; 11. Come previsto dalla D.G.R. 16.10.2015, n. 2034, spetta ai medici prescrittori della struttura la prescrizione e la prenotazione delle prestazioni di controllo nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva; pertanto le strutture private accreditate si impegnano alla predisposizione di agende informatizzate 12. I controlli, ove necessari, devono essere prescritti e prenotati dall’erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita/prestazione effettuata; 13. Le parti concordano che la precondizione per accedere al pagamento delle prestazioni è l'adesione per tutta l'offerta al sistema di prenotazione CUP regionale FVG con visibilità diffusa delle agende di prenotazione per tali prestazioni e prenotabilità costante per 12 mesi successivi per le branche per cui già attiva (non sono ammessi sistemi locali di prenotazione per prestazioni in convenzione, salvo eventuali situazioni temporanee di oggettiva impossibilità. La struttura si avvale dell'accesso al sistema CUPWEB secondo le indicazioni impartite dall'Azienda tramite il Sistema Informativo, impegnandosi ad incrementarne l'utilizzo nel corso del 2020 previa programmazione con l'Azienda; 14. Ai fini di una valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, su richiesta aziendale relativamente alle branche con maggior criticità, la struttura si rende disponibile a fornire copia delle impegnative; 15. La struttura è tenuta ad applicare le tariffe del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale in vigore; 16. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di accessibilità alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale definiti con DGR 10.07.2015, n. 1363 e DGR 16.10.2015, n. 2034, le strutture private accreditate si impegnano, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e a quelle prenotabili on line da parte del cittadino, a mantenere sempre aperte le agende di prenotazione CUP, con disponibilità in qualsiasi giorno dell’anno solare e con almeno 12 mesi successivi di offerta di prenotazione. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione, la sospensione dell’agenda o la prenotabilità per periodi temporali inferiori all’anno devono essere concordate con la Direzione Sanitaria dell’Azienda; 17. Per ciascuna prestazione sanitaria erogata in favore dei cittadini provenienti da altre Regioni verrà riconosciuta la tariffa regionale vigente; 18. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire armonicamente nell’arco dell’anno la distribuzione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo per le medesime branche di attività; 19. Non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale; 20. Inoltre la Struttura si impegna a dare la disponibilità ad ASUGI per eventuali prestazioni in overbooking per rispondere tempestivamente a specifiche richieste aziendali, sempre per il mantenimento dei tempi di attesa; 21. La struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione; 22. La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto; 23. La struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità; 24. La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall’art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell’azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 25. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dalla L. 662/1996, art. 1, comma 19, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’azienda; 26. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto; 27. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, per gli adempimenti di competenza.

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Samples: Healthcare Agreements

Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. a) La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistiche; 2. b) La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto; 3. c) Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l’accesso ai servizi; 4. d) La struttura può erogare prestazioni ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l’accreditamento. l’accreditamento e l’esecuzione di prestazioni ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell’azienda; 5. e) Le strutture private accreditate garantiscono una programmazione con un Piano inviato ad ASUGI delle prestazioni minime di specialistica ambulatoriale sui 6 mesi e l’adesione alle agende CUP regionali, che non possono essere chiuse, a meno di cessazione dell’attività specifica, nelle more della definizione dell’accordo triennale 2020-2022 6. f) La struttura si impegna a garantire i volumi minimi di offerta a CUP sulle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale con priorità “B”, “D” e “P” riportati in tabella e l’offerta potrà essere oggetto di rimodulazione aziendale, qualora, a seguito di monitoraggio, i tempi di attesa presentassero sforamenti; 7. g) I volumi previsti dal presente accordo sono da intendersi come volumi minimi semestrali (eccetto che per le prestazioni in cui viene specificato il numero massimo). Il CUP gestisce le agende delle prestazioni ambulatoriali con la prenotazione mensile dei volumi minimi erogativi, suddivisi proporzionalmente nell’arco dei sei mesi, ed è facoltà dell’azienda la prenotazione degli appuntamenti in priorità con ridistribuzione sulle singole mensilità; 8. h) La prenotabilità delle prestazioni “B”, “D” e “P”entro i tempi massimi stabiliti (Brevi entro 10 giorni, Differite entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le indagini strumentali, Programmate entro 120 giorni) sarà garantita nei confronti dei residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell’azienda; 9. i) La struttura si impegna a garantire la prenotazione delle prestazioni riabilitative con codici ‘B’ e ‘D’ almeno nel 70% delle prestazioni richieste; 10. j) Per l’attività privata non convenzionata erogata dalla struttura, l’azienda si rende disponibile ad organizzare e gestire le agende di prenotazione CUP, con le modalità indicate dalla struttura stessa, a fronte del ristoro dei costi sostenuti pari 85 euro/anno per agenda di prenotazione; 11. k) Come previsto dalla D.G.R. 16.10.2015, n. 2034, spetta ai medici prescrittori della struttura la prescrizione e la prenotazione delle prestazioni di controllo nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva; pertanto le strutture private accreditate si impegnano alla predisposizione di agende informatizzate 12. l) I controlli, ove necessari, devono essere prescritti e prenotati dall’erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita/prestazione effettuata; 13. m) Le parti concordano che la precondizione per accedere al pagamento delle prestazioni è l'adesione per tutta l'offerta al sistema di prenotazione CUP regionale FVG con visibilità diffusa delle agende di prenotazione per tali prestazioni e prenotabilità costante per 12 mesi successivi per le branche per cui già attiva (non sono ammessi sistemi locali di prenotazione per prestazioni in convenzione, salvo eventuali situazioni temporanee di oggettiva impossibilità). La struttura si avvale dell'accesso al sistema CUPWEB secondo le indicazioni impartite dall'Azienda tramite il Sistema Informativo, impegnandosi ad incrementarne l'utilizzo nel corso del 2020 previa programmazione con l'Azienda; 14. n) Ai fini di una valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, su richiesta aziendale relativamente alle branche con maggior criticità, la struttura si rende disponibile a fornire copia delle impegnative; 15. o) La struttura è tenuta ad applicare le tariffe del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale in vigore; 16. p) Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di accessibilità alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale definiti con DGR 10.07.2015, n. 1363 e DGR 16.10.2015, n. 2034, le strutture private accreditate si impegnano, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e a quelle prenotabili on line da parte del cittadino, a mantenere sempre aperte le agende di prenotazione CUP, con disponibilità in qualsiasi giorno dell’anno solare e con almeno 12 mesi successivi di offerta di prenotazione. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione, la sospensione dell’agenda o la prenotabilità per periodi temporali inferiori all’anno devono essere concordate con la Direzione Sanitaria dell’Azienda; 17. q) Per ciascuna prestazione sanitaria erogata in favore dei cittadini provenienti da altre Regioni verrà riconosciuta la tariffa regionale vigente; 18. r) La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire armonicamente nell’arco dell’anno la distribuzione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo per le medesime branche di attività; 19. s) Non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale; 20. t) Inoltre la Struttura si impegna a dare la disponibilità ad ASUGI per eventuali prestazioni in overbooking per rispondere tempestivamente a specifiche richieste aziendali, sempre per il mantenimento dei tempi di attesa; 21. u) La struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione; 22. v) La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto; 23. w) La struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità; 24. x) La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall’art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell’azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 25. y) L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dalla L. 662/1996, art. 1, comma 19, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’azienda; 26. z) La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto; 27. aa) L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, per gli adempimenti di competenza.

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Samples: Accordo Per L’acquisto E L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale