Common use of Confidenzialità Clause in Contracts

Confidenzialità. L’esecuzione delle Attività implica che ciascuna Parte fornisca alle altre informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (“Informazioni”). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegna per sé e per il proprio personale a: • a far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle Attività; • non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni; • restituire immediatamente le Informazioni all’altra parte, su richiesta della medesima; • conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso, al personale direttamente coinvolto nelle Attività di cui all’esecuzione delle Attività. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; • astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini della Ricerca. L’impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l’esecuzione che al termine del Protocollo senza alcun limite di tempo, fintantoché le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la previa autorizzazione della Parte Descrivente. Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

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Confidenzialità. L’esecuzione delle Attività implica Il Fornitore è a conoscenza del fatto che ciascuna Parte fornisca alle altre tutte le informazioni scritte relative all’Ordine e a Intervet, che gli siano state messe a disposizione da quest’ultima o orali di carattere confidenziale e/o riservato relativecui comunque sia venuta a conoscenza nell’esecuzione dell’Ordine, a titolo esemplificativo ma non esaustivoivi incluse le informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 ss. del Codice della Proprietà Industriale, a dati, costituiscono informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute riservate (“InformazioniInformazioni Riservate”). A tal riguardo, le Parti riconoscono che Il Fornitore si obbliga a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare le Informazioni sono e restano Riservate nonché a utilizzarle esclusivamente ai fini di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e cui all’Ordine. Il Fornitore si impegna per sé e per il proprio personale obbliga inoltre a: • a far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle Attività; • non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni; • restituire immediatamente le Informazioni all’altra parte, su richiesta della medesima; • conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso, al personale direttamente coinvolto nelle Attività di cui all’esecuzione delle Attività. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; • astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini della Ricerca. L’impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l’esecuzione che al termine del Protocollo senza alcun limite di tempo, fintantoché le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti. Le Parti si impegnano ad (a) adottare tutte le misure necessarie ad a evitare che tali le Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza Riservate vengano a conoscenza di terzi; (b) limitare la previa autorizzazione della Parte Descriventecomunicazione delle Informazioni Riservate ai soli dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle per l'esecuzione dell’Ordine; (c) non rendere pubbliche o accessibili le Informazioni Riservate a meno che ciò non le sia consentito espressamente per iscritto da Intervet. In caso di termine, a qualsiasi titolo, del rapporto instaurato con l’Ordine, il Fornitore dovrà restituire a Intervet tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate. Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno il Fornitore, anche per l’operato dei propri dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati, per tutta la durata del rapporto instaurato con l’Ordine nonché successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa. 14) Privacy Le Parti sono responsabili parti tratteranno i dati personali, anche di terzi, raccolti nel corso dei rapporti oggetto delle presenti Condizioni in qualità di autonomo titolare del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle trattamento e in accordo con il Regolamento UE 2016/679 noto anche come “General data Protection Regulation” o “GDPR” e del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni (“Codice Privacy”). Ciascuna delle parti si impegna a trattare i dati in modo leale e corretto, per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Ordine nonché a tutelare la loro riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE e del Codice Privacy anche con riguardo ai profili della sicurezza del trattamento. Intervetpotrà condividere i dati personali acquisiti nel corso dei rapporti oggetto delle Condizioni all'interno del proprio gruppo (società collegate, controllate e/o che ne detengono il controllo), e, in particolare, con la capogruppo negli USA (Merck & Co. Inc., Rahway, NJ USA), nel rispetto degli obblighi di legge. Il Fornitore si assume sin d’ora la piena responsabilità in caso di eventuali azioni e richieste di risarcimento da parte di terzi per violazione delle norme del Regolamento UE e del Codice Privacy commesse in relazione ai dati personali acquisiti e trattati nel corso dei rapporti regolati dalle Condizioni. Il Fornitore manleverà quindi Intervet per ogni costo, spesa o altra perdita economica causati da azioni degli utenti o dei terzi nei suoi confronti per fatto e colpa del Fornitore. 15) Diritto d’ispezione Intervet ha il diritto di ispezionare, verificare e/o, su richiesta specifica, ricevere copia della documentazione contabile del Fornitore connessa direttamente con le attività oggetto dell’Ordine come, ad esempio, fatture ricevute da subappaltatori o pagamenti effettuati a favore di terze parti, documentazione di spese fatturate a Intervet, così come ogni altra fonte documentale idonea a motivare le partite economiche scaturenti dai medesimi rapporti. Il personale o i consulenti di Intervet con il supporto di personale del Fornitore, potranno svolgere ispezioni e verifiche presso quest'ultima o nel luogo ove sono custoditi i documenti contabili, in qualsiasi momento nei giorni lavorativi, a condizione che sia stato reso sufficiente preavviso. In caso di richiesta di invio di documenti contabili gli stessi dovranno essere forniti entro un tempo massimo di 3 (tre) giorni. Il diritto di ispezione e verifica di cui al presente articolo, potrà essere esercitato fino a meno che provino che tale trasgressione 5 (cinque) anni dal termine dell’esecuzione dell'Ordine. 16) Comunicazioni Qualsiasi comunicazione dovrà essere resa per iscritto all'indirizzo e all'attenzione delle persone di volta involta indicate dalle parti nell'Ordine e si è verificata nonostante l’uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza considererà regolarmente e validamente effettuata se inviata tramite raccomandata a.r. o PEC. In The Supplier undertakes to treat it as strictly confidential and not to disclose the Confidential Information as well as to use it exclusively for the purposes referred to in rapporto alle circostanze.the Order. The Supplier also undertakes to: (a) take all necessary measures to prevent the Confidential Information from becoming known to third parties; (b) limit the communication of Confidential Information only to employees, assistants, collaborators, consultants or other persons in charge who have an effective need to know them for the execution of the Order; (c) not to make the Confidential Information public or accessible unless expressly permitted in writing by Intervet. In the event of termination, for any reason, of the relationship established with the Order, the Supplier shall return all documents containing Confidential Information to Intervet. The obligations referred to in this article will bind the Supplier, also for the work of its employees, assistants, collaborators, consultants or other persons in charge, for the entire duration of the relationship established with the Order and after its termination for any reason. 14) Privacy The parties will process the personal data, including those of third parties, collected during the relations subject to these Conditions as an independent data controller and in agreement with EU Regulation 2016/679 also known as "General data Protection Regulation" or "GDPR" and of Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments / additions ("Privacy Code"). Each of the parties undertakes to treat the data fairly and correctly, for purposes strictly connected with the execution of the Order and to protect their confidentiality, in compliance with the provisions of the EU Regulation and the Privacy Code, also with regard to the security profiles of the treatment. Intervet may share personal data acquired during the relationships subject to the Conditions within its group (associated, controlled and / or controlling companies), and, in particular, with the parent company in the USA (Merck & Co. Inc., Rahway, NJ USA), in compliance with legal obligations. The Supplier assumes full responsibility in the event of any actions and requests for compensation from third parties for breach of the provisions of the EU Regulation and of the Privacy Code committed in relation to the personal data acquired and processed during the relations regulated by the Conditions. The Supplier will therefore relieve Intervet from any cost, expense or other economic loss caused by actions of users or third parties against him due to the Supplier's fault. 15) Right of inspection Intervet has the right to inspect, verify and / or, upon specific request, receive a copy of the Supplier's accounting documentation connected directly with the activities covered by the Order such as, for example, invoices received from subcontractors or payments made to third parties, documentation of expenses invoiced to Intervet, as well as any other documentary source suitable to motivate the economic items arising from the same reports. Intervet personnel or consultants with the support of Supplier personnel may carry out inspections and checks at the latter or at the place where the accounting documents are kept, at any time on working days, provided that sufficient notice has been given. In case of request to send accounting documents they must be provided within a maximum time of 3 (three) days. The right of inspection and verification referred to in this article may be exercised up to 5 (five) years from the end of the execution of the Order. 16) Communications Any communication must be made in writing to the address and to the attention of the persons from time to time indicated by the parties in the Order and will be considered regularly and validly carried out if sent by registered letter or certified e-mail. In the case of communications sent via non-certified e-mail, fax or other means of communication, they will be considered regularly carried out when the recipient expressly acknowledges in writing that they have received them. 17) Advertising The Supplier shall not (i) use the name or any other distinctive sign of Intervet in any

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Confidenzialità. L’esecuzione delle Attività implica che ciascuna Parte fornisca alle altre informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relativeLe Parti s’impegnano per sé, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (“Informazioni”). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegna per sé e per il proprio personale a: • a far uso conservare la più assoluta riservatezza rispetto ai dati e a qualsiasi altra informazione di cui abbiano avuto conoscenza durante il periodo di validità dell’Accordo. Ai fini del presente capitolato, sono considerate “Informazioni Confidenziali” tutti i dati e le informazioni delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle Attività; • non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni; • restituire immediatamente le Informazioni all’altra parte, su richiesta della medesima; • conservare altre Parti di cui ciascuna Parte abbia avuto conoscenza in connessione con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioniconclusione o l’esecuzione del servizio di che trattasi, limitando fatta eccezione per quelle che divengano di pubblico dominio, per fatto estraneo ad azioni od omissioni delle Parti o per i quali ciascuna Parte sia stata espressamente autorizzata a cui l’informazione o il numero dei soggetti che possono avervi accessodato appartiene, al personale direttamente coinvolto nelle Attività di cui all’esecuzione delle Attività. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; • astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini della Ricerca. L’impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l’esecuzione che al termine del Protocollo senza alcun limite di tempo, fintantoché le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Partirivelarne il contenuto. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che danno reciprocamente atto che, nell’esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, possono avere conoscenza di informazioni confidenziali delle altre Parti. Ciascuna di esse non potrà comunicare a terzi né disporre in alcun modo di tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno informazioni senza la previa autorizzazione il preventivo consenso scritto della Parte Descriventea cui l’informazione appartiene. Le Ciascuna Parte userà nei confronti delle informazioni riservate delle altre un grado elevato di cura e protezione, al pari, quantomeno, a quello che essa usa per le proprie informazioni riservate di tipo simile. Ciascuna Parte s’impegna a restituire o distruggere le informazioni riservate delle altre Parti sono responsabili al termine dell’accordo e comunque in qualsiasi momento in cui la Parte a cui l’informazione o il dato appartiene, ne faccia richiesta. Fatto salvo quanto previsto in precedenza, le Parti non saranno soggette ad alcun vincolo di riservatezza per le informazioni che debbano essere diffuse per espressa disposizione di legge ovvero siano richieste alle Parti dall’Autorità amministrativa o giudiziaria. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa nazionale e comunitaria sopra menzionata, l’Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art.1456 cod. civ. Il Fornitore deve, altresì, produrre una Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 35 del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni GDPR su tutti i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del servizio del presente articolocapitolato ed una dichiarazione delle misure di sicurezza fisiche, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza in rapporto alle circostanzetecniche ed organizzative.

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Confidenzialità. L’esecuzione Il Fornitore si impegna a mantenere riservato e a non divulgare a terzi senza previo consenso scritto della Cliente e salvo quanto strettamente necessario il contenuto delle Attività implica trattative e dell’Accordo, nonché i termini e le condizioni in esso previsti e ogni informazione o materiale prodotti durante il rapporto. Ogni copia o materiale che ciascuna Parte fornisca alle altre informazioni scritte contenga informazioni, dati o orali contenuti riservati, incluso quello che contenga informazioni, dati o contenuti derivati dai medesimi, dovrà essere utilizzato internamente e scambiato solo tra le parti. Diversamente, il Fornitore farà in modo che qualsiasi destinatario stipuli un impegno di carattere confidenziale e/o riservato relativeriservatezza per iscritto con il Fornitore a condizioni sostanzialmente equi valenti al presente Accordo, fornendone copia alla Cliente, dietro richiesta di quest’ultima. Il Fornitore si impegna a titolo esemplificativo ma non esaustivo, divulgare a datiterzi né a utilizzare per scopi diversi dall’esecuzione dell’Accordo, informazioni di natura tecnica e tecnologiecommerciale della Cliente, in qualsiasi supporto contenute (“Informazioni”)inclusi i disegni, schizzi, modelli, stampi, campioni e componenti, forniti dalla quest’ultima per l’esecuzione dell’Ordine stesso o comunque acquisiti nel corso dell’esecuzione del rapporto con la Cliente. A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegna per sé e Tale divieto dovrà considerarsi vincolante per il proprio personale a: • a far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle Attività; • non rendere note a terziFornitore, sotto qualsiasi formadipendenti, le Informazioni; • restituire immediatamente le Informazioni all’altra parteconsulenti, su richiesta della medesima; • conservare rappresentanti ed eventuali subappaltatori e suoi ave nti causa anche successivamente all’estinzione dell’Accordo con la massima cura Cliente per ulteriori 5 anni e sarà vincolante anche in caso di modifica della ragione sociale e della struttura proprietaria del Fornitore e in relazione a rapporti simili per i quali le informazioni riservate potrebbero essere utilizzate dalle parti. In caso di violazione la Cliente potrà agire per ottenere il risarcimento dei danni, ferma restando la facoltà di perseguire il Fornitore ai sensi degli artt. 621 -622- 623 C.P. L’impegno di riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti previsto in questo articolo non si estende a quelle informazioni o materiali che possono avervi accesso, al personale direttamente coinvolto nelle Attività siano o diventino di cui all’esecuzione delle Attività. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; • astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre pubblico dominio senza loro responsabilità oppure che siano legittimamente richieste dall’autorità amministrativa o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini della Ricerca. L’impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l’esecuzione che al termine del Protocollo senza alcun limite di tempo, fintantoché le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la previa autorizzazione della Parte Descrivente. Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza in rapporto alle circostanzegiudiziaria.

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Samples: www.novartis.it

Confidenzialità. L’esecuzione delle Attività implica che ciascuna Parte fornisca alle altre Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni ) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a: • a far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle Attivitàattività oggetto del presente contratto; non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni; restituire immediatamente le Informazioni all’altra parteParte, su richiesta della medesimamedesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto; conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso, accesso al personale direttamente coinvolto nelle Attività di cui attività relative all’esecuzione delle Attivitàstesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini della Ricerca. delle attività oggetto del presente contratto; L’impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà vincolante per le Parti vincolanteParti, sia durante l’esecuzione che al termine del Protocollo senza alcun limite di tempo, fintantoché contratto e per ulteriori 5 (cinque)1 anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la previa autorizzazione della Parte Descriventedell’altra Parte. Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto. Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

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Samples: Contratto Di Ricerca Commissionata