Conformità ai requisiti di accessibilità Clausole campione

Conformità ai requisiti di accessibilità. (legge nr. 4/2004);

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  • Requisiti di accesso L’Avviso è rivolto - ex art.23, comma 1, L.240/2010 ss.mm.ii. - a soggetti esperti di alta qualificazione in possesso dei seguenti requisiti: 1) avere conseguito la Laurea Magistrale o titolo equivalente; 2) non avere compiuto il 73° anno di età; 3) non prestare servizio, in qualità di docente o ricercatore a tempo indeterminato, presso alcuna Università, né italiana, né estera; 4) non avere rapporti di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, né di coniugio, con docenti di questa Struttura, né con il Rettore, il Direttore Generale e neppure con i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 5) non avere già stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, altro contratto per lo svolgimento di incarichi didattici, a qualsiasi titolo, o per il compimento di attività didattica integrativa o di tutorato; 6) non avere già svolto incarichi didattici a qualsiasi titolo consecutivamente negli ultimi 6 anni accademici, presso questo Ente, ossia a decorrere dall’A.A. 2014/2015; 7) non essere stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, né essere decaduti per motivi disciplinari; 8) non essere stati sottoposti a procedimento penale per delitti dolosi, per i quali fosse prevista la pena della reclusione superiore, nel massimo, ad anni 5.

  • REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

  • Requisiti di ammissione Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero e che: ● hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della Legge 30.12.2010, n. 240; ovvero che: ● hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 31.12.2010, n. 240 (junior). ● hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51 comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, o conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, o di borse post- dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989, n. 398 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; ● hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 04.11.2005, n.230; Si considera soddisfatto il requisito di accesso nel caso di un periodo di tre anni, anche non consecutivi, che sommi esperienze diverse, ma rientranti tra quelle esplicitamente previste nei tre alinea che precedono. Essendo la partecipazione alla selezione senza limitazioni di cittadinanza, i cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali e alla normativa vigente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione. Non sono ammessi alla selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso il Politecnico di Milano o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con un professore del DIPARTIMENTO DI CHIMICA, MATERIALI E INGEGNERIA CHIMICA "XXXXXX XXXXX", con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione. I requisiti per essere ammessi alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda.

  • Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

  • Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

  • Requisiti per l'ammissione 1. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione.

  • Utilizzo di somme a specifica destinazione 1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 12, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo. 2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 261 del TUEL. 3. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza. 4. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. 5. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.

  • Obbligazioni specifiche del Fornitore Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

  • REQUISITI DI IDONEITÀ a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione committente. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 61.