Common use of Congedi per formazione Clause in Contracts

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all’art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa . Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n.278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell’impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l’1% della forza di lavoro occupata con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all’impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all’artall'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera nell'arco dell'intera vita lavorativa lavorativa. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligodell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n.278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell’impresadell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l’1l'1% della forza di lavoro occupata con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all’impresa all'impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L’impresa L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimentodell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all’art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa lavorativa. Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n.278/2000 n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell’impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l’1% della forza di lavoro occupata con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5occupata. Nelle aziende che occupano da 30 50 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 5 anni), possono essere presentate all’impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale. Al fine di agevolare l’esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, verrà favorita la partecipazione degli stessi ad iniziative di aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle competenze richieste dal ruolo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all’art. 5, della legge 8 marzo 20008/3/2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 197020/5/1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa lavorativa. Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n.278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell’impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l’1% della forza di lavoro occupata con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all’impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: www.sardegnait.it

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all’art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo all’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa lavorativa. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n.278/2000 interministeriale n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell’impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l’1% della forza di lavoro occupata occupata, con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all’impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-tecnico- organizzativi, in coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all’artAi sensi dell’art. 55 della Legge n. 53/2000, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano il lavoratore con almeno quattro 4 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono azienda può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione formativi per un periodo non superiore pari ad undici un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa . Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio di tale diritto non dovranno superare l’uno per cento (1%) del totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la R.S.A. Nella aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore. Durante il periodo di congedo per la formazione formazione, il dipendente lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una In presenza di una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n.278/2000 infermità intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data previa comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione questa comporta l’interruzione del congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell’impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l’1% della forza di lavoro occupata con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all’impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto a Tempo Parziale

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all’art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa . Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n.278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell’impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l’1% della forza di lavoro occupata con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all’impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-tecnico- organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all’art. 5Ai sensi dell’art.5 della Legge n.53/2000, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano il lavoratore con almeno quattro 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono azienda può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione formativi per un periodo non superiore pari ad undici un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa . Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio di tale diritto non dovranno superare l’uno per cento (1%) del totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la RSA. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore. Durante il periodo di congedo per la formazione formazione, il dipendente lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una In presenza di una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n.278/2000 infermità intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data previa comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione questa comporta l’interruzione del congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell’impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l’1% della forza di lavoro occupata con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all’impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: www.confederazionecnl.it

Congedi per formazione. In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all’artAi sensi dell’art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano 53 il dipendente con almeno quattro cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa aziendaazienda può chiedere un congedo per formazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione continuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera a 11 mesi per l’intera vita lavorativa lavorativa. Per “congedo per la formazione” si intende quello Il concetto deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad alle attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita in caso di comprovate esigenze organizzative mentre potrà essere indicata nei seguenti casi: - oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo di frequenza ai corsi. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per l’esercizio del xxxxxxx non dovranno superare essere superiori a: - 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a tre dipendenti, comprendendo tra questi lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nel criterio di computo dei lavoratori apprendisti di lavoratori assunti con contratto di inserimento; - per le imprese con più di tre dipendenti, così come sopra calcolati è consentito il congedo di un lavoratore di tre frazioni. Il congedo sarà su fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di almeno 60 giorni. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzioneritorno sulla conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti dal presente CCNL. Una grave Nel caso di gravi e documentata documentati infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal individuate ai sensi del decreto ministeriale n.278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo21 luglio 2000, di cui sia data comunicazione scritta n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del il congedo medesimo. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell’impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l’1% della forza di lavoro occupata con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5. Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all’impresa con un preavviso di almeno: - 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni; - 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni. L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendaleinterrotto.

Appears in 1 contract

Samples: www.sportellolia.it