Congedo per gravi motivi familiari. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. n. 278/2000, l’azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’art. 2 del citato D.P.C.M. n. 278/2000.
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Samples: www.fitcislferroviericampania.it, www.associazionecat.it, www.fastmobilita.it
Congedo per gravi motivi familiari. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. n. 278/2000, l’azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativacongedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’art. 2 del citato D.P.C.M. n. 278/2000.
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Samples: www.fsitaliane.it, www.sindacatoorsa.it, www.filtcgil.it
Congedo per gravi motivi familiari. 1. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. n. 278/2000n.278/2000, l’azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni2Anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’artall'art. 2 del citato D.P.C.M. n. 278/2000.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Congedo per gravi motivi familiari. 1. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. n. 278/2000n.278/2000, l’azienda l'azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’artall'art. 2 del citato D.P.C.M. n. 278/2000.
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Congedo per gravi motivi familiari. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. n. 278/2000, l’azienda potrà concedere al lavoratore lavora- tore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’art. 2 del citato D.P.C.M. n. 278/2000.
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Samples: www.sapsorsa.it
Congedo per gravi motivi familiari. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. DPCM n. 278/2000, l’azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’art. 2 del citato D.P.C.M. DPCM n. 278/2000.
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Congedo per gravi motivi familiari. 1. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. n. 278/2000, l’azienda l'azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’artall'art. 2 del citato D.P.C.M. n. 278/2000.. / ) /
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Samples: www.inmarcia.it