Congedo per gravi motivi familiari. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. n. 278/2000, l’azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’art. 2 del citato D.P.C.M. n. 278/2000. 2. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione; il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali ed il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria, come stabilito dall’art. 4 della L. n. 53/2000.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedo per gravi motivi familiari. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. n. 278/2000, l’azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativacongedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’art. 2 del citato D.P.C.M. n. 278/2000.
2. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione; il . Il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali ed il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria, come stabilito dall’art. 4 della L. n. 53/2000.
3. Ferma restando la durata minima del congedo eventualmente stabilita tra azienda e lavoratrice/lavoratore, la lavoratrice e il lavoratore possono richiedere, con un preavviso di almeno 15 giorni, di rientrare in servizio prima del termine del congedo.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Congedo per gravi motivi familiari. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. DPCM n. 278/2000, l’azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’art. 2 del citato D.P.C.M. DPCM n. 278/2000.
2. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzioneretribuzio- ne; il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali ed il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria, come stabilito dall’art. 4 della L. n. 53/2000.
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Congedo per gravi motivi familiari. 1. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. n. 278/2000n.278/2000, l’azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni2Anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’artall'art. 2 del citato D.P.C.M. n. 278/2000.
2. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione; il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali ed il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria, come stabilito dall’art. 4 della L. legge n. 53/2000.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Congedo per gravi motivi familiari. 1. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. n. 278/2000n.278/2000, l’azienda l'azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’artall'art. 2 del citato D.P.C.M. n. 278/2000.
2. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione; il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali ed il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria, come stabilito dall’art. 4 della L. legge n. 53/2000.
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Samples: Contratto Aziendale
Congedo per gravi motivi familiari. 1. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. n. 278/2000, l’azienda l'azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’artall'art. 2 del citato D.P.C.M. n. 278/2000.. / ) /
2. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione; il periodo non è computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali ed il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria, come stabilito dall’artdall'art. 4 della L. n. 53/2000.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Congedo per gravi motivi familiari. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. n. 278/2000, l’azienda potrà concedere al lavoratore lavora- tore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’art. 2 del citato D.P.C.M. n. 278/2000.
2. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione; il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali ed il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione prose- cuzione volontaria, come stabilito dall’art. 4 della L. n. 53/2000.
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