Conoscenze e competenze Clausole campione

Conoscenze e competenze. Buona conoscenza delle strategie di comunicazione web, dei linguaggi new media e dell’approccio web 2.0; • Padronanza dell’intero ciclo dell’edizione web (ricerca di contenuti, selezione, modifica, organizzazione, ottimizzazione, pubblicazione, condivisione); • Competenze di web editing e editing multimediale su contenuti per la pubblica amministrazione; • Capacità di analisi e di orientamento delle scelte di web design e design dell’interattività; • Ottima conoscenza dei motori di ricerca, delle tecniche per l’ottimizzazione contenuti SEO, di prodotti specifici per analisi e statistiche dei siti web; • Collaborazione al progetto e alla realizzazione di interfacce ad alta usabilità per procedure e servizi on line; • Ottima conoscenza dei CMS e capacità di individuare la soluzione migliore per le implementazioni e le customizzazioni; • Conoscenza delle tematiche Opensource; particolare attenzione relativamente a strumenti di gestione di siti e portali; • Ottima Conoscenza delle specifiche sull’accessibilità web; • Conoscenza di sistemi/prodotti di comunicazione e collaborazione; • Capacità di ricerca, valorizzazione, selezione e cura delle fonti e delle risorse interne; • Ottima capacità e attitudine all’autonomia decisionale, capacità di delega e di gestione condivisa delle criticità. Attitudine all’operatività in tempo reale; • Coordinamento e responsabilizzazione di piccoli gruppi operativi, in particolare di web editor e editor multimediali; • Ottima conoscenza della Legge n. 4/2004, delle norme sulla trasparenza, delle linee guida siti web e codici di stile della PA.
Conoscenze e competenze. 1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all’articolo 1, comma 5-septies.2, del Testo Unico, possiedono idonee competenze e conoscenze, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente Titolo, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.
Conoscenze e competenze. Le conoscenze tecniche necessarie per svolgere l’incarico sono valutate secondo due dimensioni: ampiezza, intesa come conoscenza trasversale di tutte le lavorazioni dell’area, e profondità, intesa come conoscenza specialistica di uno o più dei principali processi dell’area. Le competenze organizzative prese in considerazione sono le seguenti: - tensione al risultato intesa come capacità di lavorare con efficacia ed efficienza e di stabilire standard al tempo stesso sfidanti e realistici; - leadership considerata come capacità di sostenere con successo le proprie tesi e di convincere gli interlocutori della loro fondatezza (influenza) e di guidare un gruppo, indirizzandone l’azione al raggiungimento degli obiettivi (fare squadra); - problem solving ovvero la capacità di affrontare e risolvere positivamente, in modo autonomo, situazioni caratterizzate da incertezza; - iniziativa intesa come capacità di attivarsi autonomamente senza essere sollecitati; - flessibilità ovvero versatilità a lavorare in differenti situazioni o con diverse persone o gruppi; - orientamento all’altro considerato come capacità di stabilire relazioni costruttive con altri, cercando seriamente di comprenderne il punto di vista; - sviluppo e diffusione del sapere intesi come attitudine a sviluppare e diffondere il proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze a beneficio della performance lavorativa dei colleghi. Questa competenza è valutata solo per gli incarichi di responsabilità. Per le conoscenze e le competenze a ciascun candidato viene assegnato un punteggio nel limite massimo di 50 punti.
Conoscenze e competenze. INFORMATICHE Altre conoscenze Capacità e competenze ARTISTICHE

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  • Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

  • Competenze Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare all’Ente Bilaterale Aziende Artigiane la gestione degli eventuali adempimenti connessi con la creazione ed attivazione di un fondo pensionistico chiuso. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare la fattibilità di quanto previsto al primo comma dell’art. 132 in merito all’attivazione di un Fondo integrativo Pensioni chiuso.

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.